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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 50389/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il -eato di cui agli artt.582, 583 cod. pen. (capo A); mentre lo ha assolto dal reato di rissa (capo B), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena; Ritenuto che il primo motivo di ricorso — che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della attenuante della provocazione — è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pagg. 7 e 8); Considerato che il secondo motivo - che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche sulla aggravante - è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 8), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione; Ritenuto che il terzo motivo, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 8); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il -eato di cui agli artt.582, 583 cod. pen. (capo A); mentre lo ha assolto dal reato di rissa (capo B), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena; Ritenuto che il primo motivo di ricorso — che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della attenuante della provocazione — è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pagg. 7 e 8); Considerato che il secondo motivo - che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche sulla aggravante - è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 8), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione; Ritenuto che il terzo motivo, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 8); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 50389/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris