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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21095/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Torino ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Alessandria, con cui HU lIANGOU è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per - i delitti di cui agli artt. 474, comma 2, e 648 cod. pen. in relazione a 650 confezioni di profumo, recanti marchi contraffatti.

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto sussistenti i suindicati reati, pur in difetto di prova sulla provenienza dei beni da mercati illegali e pur non essendovi la riproduzione fotografica dei prodotti in sequestro.

2. Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente ha reiterato doglianze già disattese dalla Corte territoriale, che ha rimarcato - quanto al delitto di cui all'art. 474 cod. pen. - che l'imitazione dei marchi originali emergeva dalla semplice visione delle foto in atti, che consentiva di concludere che per ciascuna confezione erano stati accuratamente riprodotti "i caratteri propri del marchio imitato, che attraggono immediatamente l'attenzione mentre in secondo piano era indicato il produttore MAV e il disclaimer".

La Corte d'appello ha aggiunto sia che l'elemento soggetl:ivo era provato in considerazione "della qualità dell'imputato, professionista del settore, della notorietà dei marchi contraffatti e della posizione sulle confezioni del disclaimer che, lungi dall'escludere il rilievo penale al commercio dei beni, su cui sono apposti, ne evidenziavano la contraffazione", sia che la provata consapevolezza della contraffazione dei prodotti, trovati in possesso dell'imputato, comportava anche l'integrazione del reato di ricettazione contestato.

A fronte di siffatte argomentazioni le deduzioni del ricon -ente sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez.

U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074), e sono prive di specificità, posto che non si confrontano con la compiuta e lineare motivazione della sentenza impugnata e, dunque, omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la pronuncia, oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 243838).

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in - favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del primo febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. [OSCURATO:PERSONA] .

DE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Torino ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Alessandria, con cui HU lIANGOU è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per - i delitti di cui agli artt. 474, comma 2, e 648 cod. pen. in relazione a 650 confezioni di profumo, recanti marchi contraffatti. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto sussistenti i suindicati reati, pur in difetto di prova sulla provenienza dei beni da mercati illegali e pur non essendovi la riproduzione fotografica dei prodotti in sequestro. 2. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente ha reiterato doglianze già disattese dalla Corte territoriale, che ha rimarcato - quanto al delitto di cui all'art. 474 cod. pen. - che l'imitazione dei marchi originali emergeva dalla semplice visione delle foto in atti, che consentiva di concludere che per ciascuna confezione erano stati accuratamente riprodotti "i caratteri propri del marchio imitato, che attraggono immediatamente l'attenzione mentre in secondo piano era indicato il produttore MAV e il disclaimer". La Corte d'appello ha aggiunto sia che l'elemento soggetl:ivo era provato in considerazione "della qualità dell'imputato, professionista del settore, della notorietà dei marchi contraffatti e della posizione sulle confezioni del disclaimer che, lungi dall'escludere il rilievo penale al commercio dei beni, su cui sono apposti, ne evidenziavano la contraffazione", sia che la provata consapevolezza della contraffazione dei prodotti, trovati in possesso dell'imputato, comportava anche l'integrazione del reato di ricettazione contestato. A fronte di siffatte argomentazioni le deduzioni del ricon -ente sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074), e sono prive di specificità, posto che non si confrontano con la compiuta e lineare motivazione della sentenza impugnata e, dunque, omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la pronuncia, oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 243838). 3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in - favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del primo febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. [OSCURATO:PERSONA] . DE
Sentenza Cassazione n. 21095/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris