CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20475/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
me per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa inforza di procura speciale in atti dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e VincenzoIiritano- controricorrente –per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Calabria n. 4073/04/2019 depositata in data06/11/2019 e non notificataCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 13184/2020Numero sezionale 4929/2026Numero di raccolta generale 20475/2026Data pubblicazione 17/06/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. impugnaval’avviso di accertamento notificatole per il periodo d'imposta 2012 per IRES,IRAP e IVA con il quale a seguito di contestazioni riferite ai rapporticommerciali intercorsi con la società [OSCURATO:SOCIETA]. l'Ufficio recuperava tributisanzioni e interessi con riguardo a due rilievi: il primo relativo a n. 19 fattureche riteneva relative a operazioni soggettivamente inesistenti; in secondoriguardante costi indeducibili – ed iva ad essi relativa - in quanto sprovvistidel requisito di inerenza e di competenza.Alla base dell'accertamento vi erano i rilievi della Guardia di finanzasecondo la quale lo stabilimento della emittente le fatture era in stato diabbandono, mancavano apparecchiature, vi erano in loco macchinarifatiscenti, il certificato di agibilità risultava lasciato in data 2011 il contrattodi appalto stipulato con la società contribuente nel 2008 era privo di datacerta.Il giudice di primo grado rigettava il ricorso.Appellava la società contribuente.Con la sentenza aggravata di fronte a questa Corte il giudice di appelloha accolto parzialmente l'impugnazione limitatamente alle operazionisoggettivamente inesistenti rigettandolo nel resto.Ricorda questa Corte l'Agenzia delle entrate con atto affidato a tremotivi di doglianza.La società contribuente resiste con controricorso.Ragioni della decisioneCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 13184/2020Numero sezionale 4929/2026Numero di raccolta generale 20475/2026Data pubblicazione 17/06/2026Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza e/o delprocedimento ex art. 2 del d. Lgs. n. 546 del 1992, 115 e 116 c.p.c., 409,530 e 654 c.p.p. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per essersierroneamente la pronuncia di appello limitata a prendere atto dellasentenza penale di assoluzione emessa dal Tribunale di Crotone senzacompiere una autonoma valutazione degli elementi di fatto ai fini dellasussistenza degli elementi indiziari dedotti dall’Ufficio, da porre a confrontocon quelli di segno opposto dedotti dalla contribuente per dar prova dellapropria diligenza e buona fede nell’esecuzione delle operazioni contestatecome soggettivamente inesistenti.Il motivo è infondato.Va in primo luogo precisato che - come si evince con chiarezza inparticolare dal controricorso - il pronunciamento del giudice penale consistenella decisione di archiviazione emessa dal giudice per le indaginipreliminari a seguito di richiesta avanzata dal Pubblico Ministero.Trova quindi applicazione nella costante giurisprudenza di questaCorte secondo la quale (per tutte Cass. n. 16649/2020) il provvedimentodi archiviazione pronunciato in sede penale ex art. 408 c.p.p. nonimpedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato equalificato dal giudice tributario, poiché, a differenza della sentenzapronunciata all'esito del dibattimento, detto decreto ha per presupposto lamancanza di un processo e non dà luogo ad alcuna preclusione, nonrientrando nemmeno tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicatagiusta il disposto dell'art. 654 c.p.p.Nel presente caso, la sentenza impugnata si è allineata a tale principioin quanto dopo aver preso atto – in realtà – di altro provvedimento, vale adire della pronuncia del giudice penale del dibattimento conclusosi consentenza n. 447/2018 del Tribunale di Crotone (peraltro, relativa ad altraannualità d’imposta e ad altro soggetto, con statuizioni solo incidentalirispetto alla vicenda qui in rilievo) – della quale ha riportato in motivazioneCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 13184/2020Numero sezionale 4929/2026Numero di raccolta generale 20475/2026Data pubblicazione 17/06/2026il contenuto – ha dimostrato di avere valutato gli elementi in atti in modoautonomo. Essa, infatti, dopo aver dato atto delle conclusioni raggiunte dalgiudice penale, scrive anche che “a ciò si aggiungono il contratto di appaltodel 5.12.2008 stipulato tra la [OSCURATO:SOCIETA] è l'odierna appellante, nonché lapositiva relazione del 10 giugno 2009 della [OSCURATO:PERSONA] dell'EmiliaRomagna … Il processo verbale di accesso e verifica di esistenza nei localidella [OSCURATO:SOCIETA] (oggi [OSCURATO:SOCIETA]) della stessa Agenzia delle entrate diCatanzaro del 20/11/2008, le cui letture portano ad escludere l'inesistenzadella predetta società in assenza di alcun rilievo riserva in merito”.Nell’esercizio della propria autonomia di giudizio, quindi, il Collegio disecondo grado ha quindi svolto le proprie valutazioni, senza limitarsi adappiattirsi sull’esito del giudizio penale.Ne deriva l’infondatezza della censura, che va quindi rigettata.Il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 17, 18, 19 c.1, 21 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 109 TUIRe 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la pronuncia inappello errato nell'identificare la fattispecie concreta con quella previstadalla normativa, erroneamente ritenendo che i documenti prodotti dallacontribuente fossero idonei a fornire la prova dell'esistenza dell'operativitàdella società emittente le fatture contestate come soggettivamenteinesistenti.Il motivo è fondato.Come chiarito da questa Corte spetta unicamente al giudice di meritoil compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere evalutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, discegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenutemaggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi,assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti,nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito larilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non siaCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 13184/2020Numero sezionale 4929/2026Numero di raccolta generale 20475/2026Data pubblicazione 17/06/2026tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritengairrilevante (Cass. n. 13485/2014; Cass. n. 16499/2009).Invero, la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta dipresunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusivaall’apprezzamento discrezionale del giudice di merito (Cass. n.20553/2021). Né il giudizio di merito non può essere ulteriormenterevisionato in questa sede, tenuto conto del principio di diritto secondo cui«con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non puòrimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamentoin fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazionedisponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delleprove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambitodi quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il meritodella causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale edella correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice dimerito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimentoe, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza escegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare ifatti in discussione» (Cass. n. 30042/2021). In sede di legittimità è possibilecensurare la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. solo allorché ricorra ilcd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo averequalificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga,però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoliconsiderati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia,sufficienti a dimostrare il fatto controverso (Cass. n. 3541/2020).Nella fattispecie, la sentenza di appello conclude in ordine alla provadella esistenza e operatività della [OSCURATO:SOCIETA]. ponendo alla base della propriavalutazione il contratto di appalto del 5 dicembre 2008, la relazione dellaBanca popolare dell’Emilia-Romagna del 10 giugno 2009, il PVC redattodall’Agenzia delle Entrate in data 20 novembre 2008.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 13184/2020Numero sezionale 4929/2026Numero di raccolta generale 20475/2026Data pubblicazione 17/06/2026Tutti tali elementi – indipendentemente dalla loro valutazione - sonoperò con tutta evidenza collocati in un lasso di tempo del tutto irrelato conl’anno di emissione delle fatture oggetto di rilievo.Va rammentato che compete alla Corte di cassazione, nell'eserciziodella funzione nomofilattica, il controllo della corretta applicazione deiprincipi contenuti nell'art. 2729 c.c. alla fattispecie concreta, poiché se èdevoluto al giudice di merito la valutazione della ricorrenza dei requisitienucleabili dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ., per valorizzare gli elementi difatto quale fonte di presunzione, tale giudizio è soggetto al controllo dilegittimità se risulti che, nel violare i criteri giuridici in tema di formazionedella prova critica, il giudice non abbia fatto buon uso del materialeindiziario disponibile, negando o attribuendo valore a singoli elementi,senza una valutazione di sintesi (Cass. n. 1715/2007; Cass. n. 10973/2017;Cass. n. 34248/2021). Peraltro, ai fini dell'utilizzo degli indizi, mentre lagravità, precisione e concordanza degli stessi permette di acquisire unaprova presuntiva, che, anche sola (senza, dunque, necessità del requisitodella concordanza), è sufficiente nel processo tributario a sostenere i fattifiscalmente rilevanti accertati dalla amministrazione (Cass. n. 8484/2009;Cass. n. 656/2014; Cass. n. 23153/2018; Cass. n. 11162/2021), quandomanca tale convergenza qualificante è necessario disporre di ulteriorielementi per la costituzione della prova. La giurisprudenza di Legittimità hacomunque tracciato il corretto procedimento logico che il giudice di meritodeve seguire nella valutazione degli indizi, in particolare affermando che lagravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge vanno ricavati dal lorocomplessivo esame, in un giudizio globale e non atomistico di essi (ciascunodei quali può essere insufficiente), ancorché preceduto dalla considerazionedi ognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la lorocollocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza e ad untempo trae vigore dall'altro in vicendevole completamento (ex multis, Cass.n. 12002/2017; Cass. n. 9059/2018; Cass. n. 27410/2019). Ciò che inCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 13184/2020Numero sezionale 4929/2026Numero di raccolta generale 20475/2026Data pubblicazione 17/06/2026conclusione rileva, in base a deduzioni logiche di ragionevole probabilità,non necessariamente certe, è che dalla valutazione complessiva emerga lasufficienza degli indizi a supportare la presunzione semplice di fondatezzadella pretesa, salvo l'ampio diritto del contribuente a fornire la provacontraria.Così perimetrata l'indagine affidata dal ricorso a questa Corte, ilmotivo è fondato per le ragioni appresso chiarite.[OSCURATO:PERSONA] regionale ha infatti attribuito valore assorbente adelementi privi di collegamento, quanto alla loro collocazione temporale, coni fatti di causa, con ciò dimostrando di aver perso di vista la necessità dellavalutazione complessiva degli stessi, alla quale la collocazione temporaleappartiene e che anzi precede – logicamente e giuridicamente. La letturadella motivazione rivela dunque obiettivi deficit di valutazione sotto il profilodelle regole di governo delle prove presuntive, poiché appare difettosaquanto alla selezione degli elementi presuntivi, non prendendo in esamefatti – ancorché indiziari – relativi al periodo temporale in cui furono emessele fatture. L’operatività dell’emittente [OSCURATO:SOCIETA]., infatti, va accertata conriguardo al 2012, risultando in sé priva di rilevanza ai fini del giudizio la suaAnche dall’informativa della GdF del 21 aprile 2015, citata in ricorso,non si evince il risultato degli accertamenti compiuti presso la [OSCURATO:SOCIETA]. nel2012 (l’allegato 4 di cui si tratta nella trascrizione operata di tale informativaa pag. 12 del ricorso per cassazione non vi è traccia in atti), le cui risultanzeandavano valutate dal giudice di merito.In accoglimento quindi del motivo, la sentenza va cassata con rinvioal giudice di merito, che rivedrà i fatti di causa, con valutazione complessivadi tutti gli elementi relativi al periodo d’imposta 2012 qui oggetto diaccertamento.Il terzo motivo di impugnazione lamenta l'omesso esame di fattidecisivi per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 13184/2020Numero sezionale 4929/2026Numero di raccolta generale 20475/2026Data pubblicazione 17/06/2026360 c. 1 n. 5 c.p.c. per avere la sentenza impugnata mancato di esaminareil materiale probatorio contenuto nell'informativa di reato del 23 marzo2015 inoltrata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di LameziaTerme dalla Guardia di finanza.Alla luce della decisione in ordine al secondo motivo, la censura inesame è assorbita. P.Q.Maccoglie il secondo motivo; rigetta il primo e dichiara assorbito ilterzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Calabria in diversa composizione alla quale demandadi provvedere anche in ordine alla liquidazione delle spese processuali delpresente giudizio di Legittimità.Così deciso in Roma, il 12 giugno 2026.Il PresidenteGiuseppe Fuochi TinarelliCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8