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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16638/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; h Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che esso non risulta adeguatamente correlato alla logica e ponderata valutazione dell'ordinanza impugnata, che - nell'esercizio del controllo di legalità spettante, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, al Tribunale di sorveglianza in sede di proroga del regime di detenzione di cui all'art. 41-bis Ord. pen. (v. al riguardo, tra le molte, Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248-01) - ha compiutamente verificato, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, la capacità di [OSCURATO:PERSONA] di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata (tenuto conto del fatto che l'organizzazione mafiosa di riferimento risulta tutt'ora attiva sul territorio, dell'elevato spessore criminale del sottoposto e della mancanza di un adeguato processo risocializzante, essendo il percorso detentivo del soggetto caratterizzato da numerose violazioni disciplinari dal 2017 al 2020 e non stimandosi significative le generiche affermazioni contro la mafia rese, in qualche occasione, dall'interessato), la sua conseguente pericolosità sociale e il collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle connesse esigenze di ordine e sicurezza pubblica; ritenuto che le censure difensive siano manifestamente infondate nella parte in cui lamentano una motivazione inesistente o apparente, limitandosi le stesse, di fatto, a prospettare carenze logico-argomentative di una motivazione che non può però considerarsi mancante, secondo quanto più sopra argomentato; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186); [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; h Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che esso non risulta adeguatamente correlato alla logica e ponderata valutazione dell'ordinanza impugnata, che - nell'esercizio del controllo di legalità spettante, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, al Tribunale di sorveglianza in sede di proroga del regime di detenzione di cui all'art. 41-bis Ord. pen. (v. al riguardo, tra le molte, Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248-01) - ha compiutamente verificato, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, la capacità di [OSCURATO:PERSONA] di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata (tenuto conto del fatto che l'organizzazione mafiosa di riferimento risulta tutt'ora attiva sul territorio, dell'elevato spessore criminale del sottoposto e della mancanza di un adeguato processo risocializzante, essendo il percorso detentivo del soggetto caratterizzato da numerose violazioni disciplinari dal 2017 al 2020 e non stimandosi significative le generiche affermazioni contro la mafia rese, in qualche occasione, dall'interessato), la sua conseguente pericolosità sociale e il collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle connesse esigenze di ordine e sicurezza pubblica; ritenuto che le censure difensive siano manifestamente infondate nella parte in cui lamentano una motivazione inesistente o apparente, limitandosi le stesse, di fatto, a prospettare carenze logico-argomentative di una motivazione che non può però considerarsi mancante, secondo quanto più sopra argomentato; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186); [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. C
Sentenza Cassazione n. 16638/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris