CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 29491/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6708/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E ZARAMELLA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 99, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 3344/2017, depositata il 17/07/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto opposizione avverso il decreto con cui le era stata ingiunto il pagamento di euro 182.750,92 in favore dello [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Zaramella per la redazione di un piano di recupero con i relativi progetti di attuazione. L’opponente chiedeva in via riconvenzionale di accertare “i gravi inadempimenti” dello Studio (con particolare riferimento ai maggiori oneri di urbanizzazione e alle maggiori spese di costruzione) e di condannarlo al risarcimento dei danni nella misura da accertare in corso di causa. Il Tribunale di Lecco, con sentenza n. 661/2015, ha revocato il decreto ingiuntivo e ha condannato l’opponente a pagare allo Studio euro 80.107,68: esclusa la responsabilità dello Studio “per vizi delle attività prestate e per maggiori oneri di urbanizzazione e spese di costruzione”, ha ridotto – sulla base dei risultati della consulenza tecnica d’ufficio –il compenso spettante ai professionisti, determinato in applicazione della tariffa vigente al momento dello svolgimento dell’incarico. 2. La sentenza del Tribunale è stata appellata in via principale dallo Studio e in via incidentale dalla [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello di Milano - con sentenza 17 luglio 2017, n. 3344 - ha respinto entrambi gli appelli e ha confermato la sentenza di primo grado, condannando lo Studio a restituire alla [OSCURATO:PERSONA] “le somme da quest’ultima pagate in eccedenza rispetto all’importo liquidato in suo favore dal Tribunale di Lecco nella sentenza” impugnata. 3. Avverso la pronuncia ricorre per cassazione lo Studio associato di progettazione Fumagalli e Zaramella. Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA]. La controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in quattro motivi. 1. Il primo motivo denuncia “violazione dell’art. 41 del d.m. n. 140/2012 ed erronea valutazione delle prove fornite a sostegno della applicabilità”: a fronte del chiaro tenore letterale del richiamato articolo (“le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”, ossia il 23 agosto 2012), che non fa riferimento al tempo della conclusione dell’attività professionale bensì al tempo della liquidazione, non poteva essere esclusa l’applicazione dei criteri di liquidazione del compenso previsti dal citato d.m., e questo anche alla luce delle prove documentali prodotte nel processo. Il motivo è infondato. La Corte d’appello, nel respingere la censura, si è infatti basata sul principio affermato dalle sezioni unite con la sentenza n. 17405/2012, secondo cui “agli effetti dell'art. 41 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, il quale ha dato attuazione all'art. 9, secondo comma, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di compenso la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata” (per una recente riaffermazione del principio, in relazione alle previsioni di cui al d.m. n. 147/2022, si veda Cass., sez. un., n. 33100/2022). Nel caso in esame è “acclarato” – si veda a l riguardo la pag. 7 della sentenza impugnata, v. anche la pag. 5 del ricorso ove si precisa che il decreto ingiuntivo è stato ottenuto nel marzo del 2011 – che l’attività svolta dallo Studio ricorrente si era esaurita in data anteriore all’entrata in vigore dei nuovi parametri tariffari, così che correttamente la liquidazione è avvenuta in base alle previsioni previgenti. 2. Il secondo motivo contesta “violazione del principio del contraddittorio ex art. 111 Cost., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, difetto di motivazione in ordine alla contestata inattendibilità della consulenza tecnica d’ufficio e alla mancata rinnovazione delle operazioni peritali, il tutto denunciato a norma dell’art.360, nn. 4 e 5 c.p.c.”: il giudice d’appello nel non rinnovare le operazioni peritali avrebbe dovuto dare “adeguata, logica ed esauriente motivazione del suo convincimento” e ciò “tanto più laddove le conclusioni formulate dal perito erano state sottoposte a specifiche critiche da ambedue le parti in lite”. Il motivo non può essere accolto. Il giudice d’appello ha analiticamente e approfonditamente esaminato la consulenza tecnica d’ufficio svolta in primo grado, alla luce delle obiezioni sollevate dal ricorrente (cfr. le pagg. 6-13 della sentenza impugnata) e anche da controparte (v. le successive pagg. 14 e 15), obiezioni che ha ritenuto inammissibili o infondate, e concludendo per l’ “ineccepibilità” dell’operato del consulente tecnico, così che il denunciato vizio di mancanza o insufficienza della motivazione non sussiste. 3. Il terzo motivo fa valere “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione e manifesta illogicità, nonché nullità della sentenza o del procedimento circa la conferma della pronuncia di primo grado e la contestuale statuizione di condanna alla restituzione delle somme, il tutto denunciato a norma dell’art. 360, nn. 4 e 5 c.p.c.”: acclarato che l’[OSCURATO:PERSONA] ha versato la somma di euro 120.000, si evidenzia che, contrariamente a quanto statuito la Corte, la medesima, lungi dall’essere creditrice di somme, deve al ricorrente la somma di euro 21.460,39, così che la condanna alla restituzione di somme “è destituita di ogni fondamento e svela un contrasto irriducibile tra statuizioni inconciliabili”. Il motivo non può essere accolto. Il ricorrente contesta la pronuncia che lo ha condannato a restituire le somme “pagate in eccedenza rispetto all’importo liquidato in suo favore dal Tribunale di Lecco”, riportando un conteggio da cui risulterebbe creditore, sulla base della pronuncia di primo grado, di ulteriori euro 21.460,39. Il ricorrente però non deduce di avere sottoposto al giudice d’appello il contenuto di tale conteggio, né riferimenti al medesimo sono contenuti nella sentenza impugnata, così che tale verifica non può essere effettuata da questa Corte, cui spetta il controllo della legittimità del provvedimento sottoposto al suo esame sotto i profili della non debenza –per ipotizzata violazione di legge - di voci di credito am messe o di omessa pronuncia su doglianze esposte in appello. In mancanza, le censure relative risultano inammissibili come da costante giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 2038/2019, Cass. n. 15430/2018 e Cass. n. 15196/2018). Avendo d’altro canto la Corte d’appello condannato lo Studio a restituire alla [OSCURATO:PERSONA] “le somme da quest’ultima pagate in eccedenza rispetto all’importo liquidato in suo favore dal Tribunale di Lecco nella sentenza”, è compito del giudice dell’esecuzione stabilire se l’[OSCURATO:PERSONA] abbia o meno versato al ricorrente somme che eccedano quanto statuito dai giudici di primo e secondo grado. 4. Il quarto motivo, infine, è inammissibile: genericamente rubricato “violazione del diritto di difesa ex art. 24 Costituzion e”, nel suo sviluppo si limita a sottolineare l’essenzialità del diritto di difesa per la tutela giurisdizionale, senza enucleare specifiche censure alla sentenza impugnata. II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguonola soccombenza. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore della controricorrente che liquida in euro 7.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello