CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 13021/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] GIORGIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 15/11/2022 del GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Luigi CUOMO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari di Roma ha rigettato, per ritenuta genericità, l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di Sassoferrato di restituzione nel termine per presentare opposizione al decreto penale di condanna n. 2312/18 emesso in data 02 ottobre 2018 per il reato di furto aggravato di energia elettrica. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] degli Atti di Sassoferrato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si affida a tre motivi. 2.1. Erronea interpretazione dell'art. 175 co. 4 - 461 co. 3 cod. proc. pen, giacchè il Giudice competente a provvedere sull'istanza di restituzione del termine deve essere individuato nel Tribunale, non già nel Giudice per le indagini preliminari, atteso che, con l'istanza di restituzione nel termine era stata contestualmente proposta opposizione al decreto penale, senza richiesta di riti alternativi. 2.2. Erronea interpretazione dell'art. 175 co. 2 cod. proc. pen. Espone il ricorrente che la notifica del decreto penale n. 2313/2018 è avvenuta presso la residenza del condannato con le forme di cui all'art. 157 cod. proc. pen. mediante deposito nella casa comunale, perfezionandosi per compiuta giacenza; con l'istanza di restituzione nel termine per impugnare il ricorrente aveva rappresentato che l'intero condominio in cui risiede dispone di un'unica comune cassetta postale ubicata all'esterno dello stabile, nella pubblica via; che, pertanto, non aveva avuto conoscenza r del processo a suo carico. Ritenendo di avere assolto all'onere di allegazione in ordine alle ragioni Ui della dedotta mancata conoscenza del provvedimento, regolarmente notificato, si duole che il Giudice di merito non abbia, invece, adempiuto all'onere di verificare, ai sensi dell'art. 175 co. 2 cod. proc. pen., la effettiva conoscenza del decreto penale. 2.3. Violazione dell'art. 175 co. 2 in relazione all'art. 460 co. 4 cod. proc. pen. laddove il Giudice di merito ha ritenuto raggiunta la prova della conoscenza del processo sulla base di una notifica eseguita con le forme della compiuta giacenza, in contrasto con principi di diritto affermati nella giurisprudenza di legittimità ( sent. n. 30732/2022 sez. 5 ). [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma. 2.11 primo motivo è infondato. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato già chiarito che la competenza a decidere sulla richiesta di restituzione nel termine per l'opposizione al decreto penale di condanna spetta al giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto opposto.( Sez. 3, n. 11510 del 24/02/2011, Rv. 249759), e non al giudice del dibattimento (art.462 e 175, comma 4, cod. proc. pen.) (Sez. 4, n. 3030 del 06/11/2002 (dep. 2003 ) Rv. 223445 ( conf. sez. 4 n. 3030 del 06/11/2002, Rv. 223445; Sez.1 n. 6118 del 22/11/996, dep. 1997) Rv. 206606). 2. Gli altri due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati. 2.1. Come premesso, il ricorrente, con la domanda di restituzione nel termine, aveva dedotto che la notifica del decreto penale di condanna si era perfezionata con le forme della compiuta giacenza, e rappresentato la mancata conoscenza del processo a suo carico, non essendo stato effettivamente raggiunto dalla notifica del decreto penale di condanna, in ragione della particolare collocazione della cassetta postale condominiale. 2.2. L'art. 175, comma 2, nella versione introdotta a seguito delle modifiche apportate dall'art.11, comma 6, I. n. 67 del 2014, ed applicabile nella specie (decreto penale del 2018), prevede ora che "l'imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia rinunciato". 2.3. Nella formulazione dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. precedente alle modifiche introdotte con la legge n. 67 del 2014, questa Corte - alla luce anche delle indicazioni che erano provenute dalla Corte edu circa il "difetto strutturale" del precedente sistema processualpenalistico italiano individuato nell'assenza di un meccanismo effettivo, volto a concretizzare il diritto delle persone condannate in contumacia e non effettivamente informate del procedimento ad ottenere un nuovo esame del caso nel rispetto dei principi di cui all'art. 6 Convenzione edu (cfr. Corte edu 10 /11/2004, Sejdovic; Corte edu 18/05/2004, Somogyi), - era giunta in più occasioni ad affermare che, pur essendo onere dell'imputato allegare il momento di conoscenza del provvedimento, spettava al giudice verificare che l'istante non avesse avuto tempestiva cognizione dello stesso, rimanendo a carico del Giudice le conseguenze del mancato superamento dell'incertezza circa l'effettiva conoscenza del provvedimento ritualmente notificato (da ultimo, Sez. 3, n. 4654 del 19/01/2016, Bergamini, Rv. 266281); si era anche aggiunto, per rimarcare con maggiore efficacia la portata di novità dell'istituto di restituzione in termini come plasmato dal d. I. n. 17 del 2005 convertito nella I. n. 60 del 2005, essere illegittimo il provvedimento di rigetto della istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna fondato sul mero rilievo della regolarità formale della notifica, in quanto quest'ultima, se non effettuata a mani dell'interessato, non poteva essere da sola considerata dimostrativa della effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario (tra le tante, Sez. 3, n. 20795 del 30/04/2014, Rv. 259633; Sez. 3, n. 5920 del 21/01/2014, Rv. 258919). 2.4. La giurisprudenza di legittimità si è già espressa anche nel senso che tale indirizzo debba essere confermato, anche a fronte della nuova norma„ e va condiviso l'assunto, ribadito da altre decisioni di questa Corte, secondo cui il giudice, a norma dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 67 del 2014, è tenuto a verificare, sulla base di idonee allegazioni dell'interessato, e in forza degli ordinari poteri di accertamento, che l'istante non abbia avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, cosicché il mancato superamento di una situazione di obiettiva incertezza in ordine a tale conoscenza impone di disporre la restituzione nel termine per l'opposizione (Sez. 3, n. :35443 del 01/07/2016; Rv. 267875 ; Sez. 5, n. 138 e 139/16 del 14/10/2015, Rv. 265558). • 2.5. Peraltro, va aggiunto, l'onere di allegazione evocato da tali ultime pronunce non può che essere inteso unicamente come esposizione del motivo della mancata conoscenza, posto che, ove si trasformasse in un onere probatorio, finirebbe, evidentemente, per pretendersi ancora una volta che sia l'interessato a dovere dimostrare la non conoscenza dell'atto, sì da ribaltare sul medesimo un onere incombente, invece, per quanto detto, sul giudice (Sez. 3, n. 5920 del 21/01/2014, Rv. 258919). 2.6. Ed allora, preso atto che, nella specie, il ricorrente ha allegato le circostanze di fatto che avrebbero impedito di prendere effettiva conoscenza del decreto penale di condanna, in quanto notificato a mezzo del servizio postale, con verosimile inserimento in un'unica cassetta postale a disposizione, ubicata all'esterno dello stabile condominiale, sulla pubblica via, allegando rilievi fotografici dei luoghi, rileva il Collegio che il provvedimento impugnato, omettendo di confrontarsi con tale specifica allegazione, si è limitato a bollare come generiche le argomentazioni dell'istante e ad affermare che esse non consentono " di ravvisare il carattere dell'assoluta impossibilità dell'impedimento". 2.7. In tal modo il Giudice per le indagini preliminari di Roma ha reso una motivazione del tutto apparente in merito alla specifica allegazione difensiva, senza scrutinare il profilo dell'effettiva ( o meno) conoscenza del decreto penale in capo al ricorrente, così sottraendosi al proprio dovere motivazionale. 3. Pertanto, preso atto che la notifica del decreto è avvenuta per compiuta giacenza, si impone l'annullamento del provvedimento che ha rigettato la richiesta di restituzione nel termine sulla base di una non corretta lettura del disposto dell'art. 175 cod. proc. pen. con rinvio al Tribunale di Roma. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia