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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07468/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 051WY3W) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 59/ RG 25353 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza che ne ha confermato la condanna per i delitti in materia di stupefacenti qualificati ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché non proposto con l'atto di appello e comunque manifestamente infondato.

In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non è tenuto a proporre, in ogni caso, all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva.

In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non è tenuto a proporre, in ogni caso, all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023 (dep. 2024), S., Rv. 285710).

3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per genericità.

La sentenza impugnata è stata censurata per il trattamento sanzionatorio perché non quantificato nei minimi di legge, senza tenere conto che la valutazione sulla pena è complessa e spetta alla discrezionalità del giudice, che a pag. 3 ha espressamente indicato la ragione per cui si è discostato dai minimi di legge, dando anche atto dell'erroneo mancato aumento per la continuazione da parte del Tribunale e della personalità dell'imputato dedito all'attività di spaccio.

4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 051WY3W) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 59/ RG 25353 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza che ne ha confermato la condanna per i delitti in materia di stupefacenti qualificati ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché non proposto con l'atto di appello e comunque manifestamente infondato. In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non è tenuto a proporre, in ogni caso, all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva. In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non è tenuto a proporre, in ogni caso, all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023 (dep. 2024), S., Rv. 285710). 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per genericità. La sentenza impugnata è stata censurata per il trattamento sanzionatorio perché non quantificato nei minimi di legge, senza tenere conto che la valutazione sulla pena è complessa e spetta alla discrezionalità del giudice, che a pag. 3 ha espressamente indicato la ragione per cui si è discostato dai minimi di legge, dando anche atto dell'erroneo mancato aumento per la continuazione da parte del Tribunale e della personalità dell'imputato dedito all'attività di spaccio. 4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
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