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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 novembre 1999

Cassazione n. 11127/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/11/1999avverso la sentenza del 18/12/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diCagliariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 18 dicembre 2025 il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Cagliari, recependo l’accordo raggiunto tra le parti ai sensi dell’art. 444 cod.proc. pen., ha disposto l’applicazione della pena di anni cinque di reclusione nei confronti diRiccardo [OSCURATO:PERSONA].2.

Avverso la sentenza ha proposto impugnazione il difensore dell’imputato,denunciando, con un unico motivo, che il giudice, con una motivazione scarna e apparente,non aveva preso atto della ricorrenza dei presupposti per pronunciare sentenza ai sensidell’art. 129 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

L’impugnazione, presentata in data 3 gennaio 2026, è tardiva, per inosservanza deltermine di quindici giorni ai sensi dell'art. 585, commi 1, lett. a), e 2, lett. b), cod. proc. pen., afronte della pubblicazione della sentenza di applicazione della pena tramite la lettura deldispositivo, con la contestuale motivazione, all’udienza in camera di consiglio del 18dicembre 2025.3.

Il ricorso risulta altresì proposto per motivi non consentiti.Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., nel testo introdotto dall’art. 1,comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrerenei confronti della sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinentiall’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra la richiesta e lasentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o dellamisura di sicurezza.Nel caso in esame, la lagnanza, genericamente articolata dal ricorrente dinanzi a unospecifico e argomentato vaglio da parte del giudice di merito in ordine all’assenza di cause diproscioglimento, non rientra in alcuna delle patologie previste dall’art. 448, comma 2-bis,cod. proc. pen. (cfr. Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 – 01, secondocui «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso lasentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per lamancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso chel'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limital'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamenteindicate»; conforme già Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 – 01).4.

L’inammissibilità del ricorso va dichiarata con procedura de plano ai sensi dell’art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11127/2026Roma, lì, 24/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIACOMO [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 490/2026MICAELA [OSCURATO:PERSONA] - 06/02/2026RAFFAELLO MAGI R.G.N. 1219/2026PAOLO [OSCURATO:PERSONA]- Relatore -GENOVESEha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/11/1999avverso la sentenza del 18/12/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diCagliariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 18 dicembre 2025 il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Cagliari, recependo l’accordo raggiunto tra le parti ai sensi dell’art. 444 cod.proc. pen., ha disposto l’applicazione della pena di anni cinque di reclusione nei confronti diRiccardo [OSCURATO:PERSONA].2.

Avverso la sentenza ha proposto impugnazione il difensore dell’imputato,denunciando, con un unico motivo, che il giudice, con una motivazione scarna e apparente,non aveva preso atto della ricorrenza dei presupposti per pronunciare sentenza ai sensidell’art. 129 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

L’impugnazione, presentata in data 3 gennaio 2026, è tardiva, per inosservanza deltermine di quindici giorni ai sensi dell'art. 585, commi 1, lett. a), e 2, lett. b), cod. proc. pen., afronte della pubblicazione della sentenza di applicazione della pena tramite la lettura deldispositivo, con la contestuale motivazione, all’udienza in camera di consiglio del 18dicembre 2025.3.

Il ricorso risulta altresì proposto per motivi non consentiti.Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., nel testo introdotto dall’art. 1,comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrerenei confronti della sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinentiall’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra la richiesta e lasentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o dellamisura di sicurezza.Nel caso in esame, la lagnanza, genericamente articolata dal ricorrente dinanzi a unospecifico e argomentato vaglio da parte del giudice di merito in ordine all’assenza di cause diproscioglimento, non rientra in alcuna delle patologie previste dall’art. 448, comma 2-bis,cod. proc. pen. (cfr. Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 – 01, secondocui «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso lasentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per lamancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso chel'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limital'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamenteindicate»; conforme già Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 – 01).4.

L’inammissibilità del ricorso va dichiarata con procedura de plano ai sensi dell’art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 06/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 06/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/11/1999avverso la sentenza del 18/12/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diCagliariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 18 dicembre 2025 il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Cagliari, recependo l’accordo raggiunto tra le parti ai sensi dell’art. 444 cod.proc. pen., ha disposto l’applicazione della pena di anni cinque di reclusione nei confronti diRiccardo [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso la sentenza ha proposto impugnazione il difensore dell’imputato,denunciando, con un unico motivo, che il giudice, con una motivazione scarna e apparente,non aveva preso atto della ricorrenza dei presupposti per pronunciare sentenza ai sensidell’art. 129 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. L’impugnazione, presentata in data 3 gennaio 2026, è tardiva, per inosservanza deltermine di quindici giorni ai sensi dell'art. 585, commi 1, lett. a), e 2, lett. b), cod. proc. pen., afronte della pubblicazione della sentenza di applicazione della pena tramite la lettura deldispositivo, con la contestuale motivazione, all’udienza in camera di consiglio del 18dicembre 2025.3. Il ricorso risulta altresì proposto per motivi non consentiti.Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., nel testo introdotto dall’art. 1,comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrerenei confronti della sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinentiall’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra la richiesta e lasentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o dellamisura di sicurezza.Nel caso in esame, la lagnanza, genericamente articolata dal ricorrente dinanzi a unospecifico e argomentato vaglio da parte del giudice di merito in ordine all’assenza di cause diproscioglimento, non rientra in alcuna delle patologie previste dall’art. 448, comma 2-bis,cod. proc. pen. (cfr. Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 – 01, secondocui «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso lasentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per lamancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso chel'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limital'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamenteindicate»; conforme già Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 – 01).4. L’inammissibilità del ricorso va dichiarata con procedura de plano ai sensi dell’art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11127/2026Roma, lì, 24/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIACOMO [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 490/2026MICAELA [OSCURATO:PERSONA] - 06/02/2026RAFFAELLO MAGI R.G.N. 1219/2026PAOLO [OSCURATO:PERSONA]- Relatore -GENOVESEha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/11/1999avverso la sentenza del 18/12/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diCagliariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 18 dicembre 2025 il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Cagliari, recependo l’accordo raggiunto tra le parti ai sensi dell’art. 444 cod.proc. pen., ha disposto l’applicazione della pena di anni cinque di reclusione nei confronti diRiccardo [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso la sentenza ha proposto impugnazione il difensore dell’imputato,denunciando, con un unico motivo, che il giudice, con una motivazione scarna e apparente,non aveva preso atto della ricorrenza dei presupposti per pronunciare sentenza ai sensidell’art. 129 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. L’impugnazione, presentata in data 3 gennaio 2026, è tardiva, per inosservanza deltermine di quindici giorni ai sensi dell'art. 585, commi 1, lett. a), e 2, lett. b), cod. proc. pen., afronte della pubblicazione della sentenza di applicazione della pena tramite la lettura deldispositivo, con la contestuale motivazione, all’udienza in camera di consiglio del 18dicembre 2025.3. Il ricorso risulta altresì proposto per motivi non consentiti.Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., nel testo introdotto dall’art. 1,comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrerenei confronti della sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinentiall’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra la richiesta e lasentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o dellamisura di sicurezza.Nel caso in esame, la lagnanza, genericamente articolata dal ricorrente dinanzi a unospecifico e argomentato vaglio da parte del giudice di merito in ordine all’assenza di cause diproscioglimento, non rientra in alcuna delle patologie previste dall’art. 448, comma 2-bis,cod. proc. pen. (cfr. Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 – 01, secondocui «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso lasentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per lamancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso chel'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limital'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamenteindicate»; conforme già Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 – 01).4. L’inammissibilità del ricorso va dichiarata con procedura de plano ai sensi dell’art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 06/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 06/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]
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