CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25448/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
COSENZA, Sezione per ilriesame dei provvedimenti cautelari;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cosenza.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza resa in data 11 febbraio 2026 il Tribunale di Cosenza,sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, giudicando in sede di rinviodalla Corte di Cassazione, rigettava la richiesta di riesame proposta dallasocietà “[OSCURATO:PERSONA] società agricola s.r.l.s.”, in persona del legalerappresentante [OSCURATO:PERSONA], con la quale era stata chiesta la revoca deldecreto, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diCastrovillari in relazione al reato di appropriazione indebita, con il quale erastato disposto il sequestro conservativo del trattore agricolo marca [OSCURATO:PERSONA],modello 7250 TTV, targato BM090K, sul presupposto che la proprietà delmezzo, originariamente in capo alla società “[OSCURATO:SOCIETA].” etrasferita con un primo contratto di compravendita all’impresa individualedenominata “La fattoria di [OSCURATO:PERSONA]” e successivamente, con un secondocontratto, dall’impresa individuale alla società “[OSCURATO:PERSONA] società agricolas.r.l.s.”, odierna ricorrente, fosse pervenuta in capo a quest’ultima in virtù dientrambe le citate vendite, la prima delle quali in particolare dovevaconsiderarsi valida ed efficace in virtù del principio consensualistico secondo ilquale il contratto si perfezionava con l’accordo delle parti, e non con la suaesecuzione.La questione concerneva l’interpretazione del primo contratto dicompravendita avente ad oggetto il trattore.Con la sentenza rescindente, resa il 16 dicembre 2025, la Corte diCassazione, nell’annullare l’ordinanza impugnata (che era stata già resa in sededi giudizio di rinvio a seguito di una prima sentenza di annullamento emessadalla Suprema Corte in data 18 giugno 2025) con rinvio per nuovo giudizio alTribunale di Cosenza, riteneva che l’apparato argomentativo dell’ordinanzaimpugnata fosse soltanto apparente in quanto privo dei requisiti minimi dicoerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a renderecomprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.Rilevava, in particolare, che, a fronte di specifiche deduzioni difensiveconcernenti la titolarità del bene in sequestro, con particolare riguardoall’assenza di una clausola di riserva della proprietà nel primo contratto dicompravendita - quello intercorso fra la [OSCURATO:SOCIETA]. e l’impresaindividuale del [OSCURATO:PERSONA] -, il Tribunale del riesame si era limitato ad affermareche dalla relativa proposta d’ordine emergevano “fondati elementi” per ritenerela persistente titolarità del mezzo in capo alla società venditrice, senza tuttaviaindicare quali ed effettuando un mero richiamo all’art. 4 del prestampatoallegato alla proposta senza tuttavia indicarne l’operatività il contenuto, che ladifesa aveva contestato evidenziando come quel modulo prestampato recasseuna pluralità di ipotesi negoziali astrattamente configurabili, fra le quali anche laprevisione di una possibile clausola di riserva della proprietà, senza che peròfosse stata indicata la relativa specifica pattuizione fra le parti.La sentenza rescindente riteneva anche che il Tribunale avesse errato nelritenere che il bene non sarebbe legittimamente transitato nella disponibilità delricorrente, in difetto di perfezionamento del prezzo; evidenziava il richiamo,ritenuto corretto, effettuato dalla difesa al disposto di cui all’art. 1326 cod. civ.e al principio consensualistico ivi stabilito quale regola generale in materia dicontratti, secondo il quale il contratto si perfezionava con l’accordo delle parti enon con l’esecuzione delle prestazioni convenute, principio in relazione al qualeil giudice della cautela non aveva argomentato in alcun modo per ritenere chead esso, nella specie, si fosse derogato.Il Tribunale per il riesame, con il provvedimento impugnato, nel rigettare larichiesta di riesame evidenziava che il contratto di compravendita era compostoda due parti a stampa, la prima contenente le condizioni generali della vendita,e la seconda, contenente il citato art. 4, che incorporava la determinazione sullaproprietà del bene in regime di riservato dominio con richiamo all’art. 1523 cod.civ. e testualmente disponeva che “… qualora venga concordata una vendita adata a norma dell’art. 1523 CC, la ditta venditrice si riserva la proprietà dellamerce fino al pagamento dell’ultimo prezzo”.Il Tribunale riteneva che le espressioni utilizzate nel documento, oltre alconsenso, delineassero in maniera chiara il patto di riservato dominio laddove sipattuiva una vendita a data, da intendersi come vendita differita al pagamentodell’intero prezzo, integrata dal richiamo all’art. 1523; riteneva che tale volontàespressa dalle parti avesse trovato conferma nella sottoscrizione del contratto,che riportava l’espressa previsione di pagamento attraverso “dilazione”cambiaria, e nella ulteriore sottoscrizione delle clausole vessatorie, tra le qualiera espressamente indicato anche il citato art. 4.Concludeva affermando che, per le ragioni esposte, in assenza delpagamento dell’intero prezzo la proprietà del bene era rimasta in capo allasocietà venditrice [OSCURATO:SOCIETA]., con conseguente correttezzadell’operato del Giudice per le indagini preliminari che aveva ravvisato, nei limitidella valutazione propria della fase, la condotta di appropriazione indebita delprimo acquirente del trattore, l’impresa individuale del [OSCURATO:PERSONA], che per quantoargomentato non aveva mai acquistato la proprietà del mezzo e aveva puretentato di sottrarlo alla garanzia cedendolo successivamente alla società “Larappresentante.2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione la società “Launico motivo di doglianza, con il quale deduceva erronea applicazione degli artt.1326, 1341, 2432, 1370, 1523 e 1524 cod. civ., norme giuridiche delle qualidoveva tenersi conto nell’applicazione della legge penale.La difesa assumeva che la società ricorrente aveva acquistatolegittimamente la proprietà del trattore poiché il proprio dante causa eprecedente proprietario – l’impresa individuale del [OSCURATO:PERSONA] – ne avevaacquistato la proprietà dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. al momentodell’accordo con la stessa, non avendo mai sottoscritto alcuna clausolacontrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1523 cod. civ., che riservassela proprietà alla detta dante causa fino all’integrale pagamento del prezzo, maavendo in realtà sottoscritto una mera “proposta d’ordine” che non contenevaalcuna manifestazione di volontà in relazione a un patto di riservato dominio.Deduceva che, pur essendo indicata nel formulario prestampato allegato alcontratto una clausola di riserva della proprietà quale possibile oggettodell’accordo, tuttavia le parti del contratto non avevano mai manifestato lavolontà di sottoscriverla.Concludeva sul punto affermando che, pertanto, la proprietà del bene eratransitata in virtù del solo accordo intervenuto fra le parti, secondo le ordinarieregole civilistiche in materia contrattuale, in particolare in applicazione delprincipio consensualistico.Richiamava anche il principio, enunciato nell’art. 1370 cod. civ., secondo ilquale “le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli oformulari predisposti da uno dei contraenti s’interpretano, nel dubbio, a favoredell’altro”, osservando che nella specie il citato art. 4, contenente la menzionedella clausola di riserva, era contenuto in un modulo predisposto dalla partevenditrice che non era mai stato sottoscritto dalla parte acquirente.Deduceva anche che non esisteva alcuna norma civilistica che imponesseall’acquirente che aveva pattuito un pagamento rateale, dilazionato o differito,di assumere anche l’obbligo della stipula di un contratto del tipo di cui all’art.1523 cod. civ.Osservava, infine, che in ogni caso doveva ritenersi la buona fede dellaricorrente, che era del tutto inconsapevole del fatto che l’originario acquirenteavesse stipulato una vendita con riserva di proprietà al venditore, né potevavenirne a conoscenza usando l’ordinaria diligenza poiché l’asserito patto diriservato dominio non era neppure stato trascritto nell’apposito registro tenutonella cancelleria del Tribunale competente per territorio rispetto allacollocazione della macchina agricola, e ciò ad onta del disposto dell’art. 1423cod. civ, che prevedeva l’obbligo di una tale trascrizione per poter opporre lariserva di proprietà al terzo acquirente.3. In data 13 aprile 2026 è stata depositata una memoria e in data 21aprile 2016 una memoria di replica, atti entrambi nell’interesse della ricorrentecon i quali sono state ribadite le argomentazioni illustrate con il ricorso ed èstato chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato per essere l’unico motivo infondato.Secondo il consolidato e condivisibile orientamento del Giudice di legittimità,il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestropreventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozionedovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia queivizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto asostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi dicoerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a renderecomprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (v., ex multis,Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01).Osserva il Collegio, in applicazione del richiamato principio, che lamotivazione del provvedimento impugnato, pur basata su un’interpretazione delcontratto di compravendita intercorso fra la società “[OSCURATO:SOCIETA].”e l’impresa individuale denominata “La fattoria di [OSCURATO:PERSONA]” che è stataspecificamente contestata dalla ricorrente con particolare riguardo allasussistenza o meno di una clausola di riserva della proprietà in favore dellaparte venditrice, non può considerarsi apparente.Il Tribunale del riesame, invero, con il provvedimento impugnato, dopo averevidenziato che il contratto di compravendita era composto da due parti astampa - la prima contenente le condizioni generali della vendita, e la seconda,contenente il citato art. 4, che incorporava la determinazione sulla proprietà delbene in regime di riservato dominio con richiamo all’art. 1523 cod. civ. etestualmente disponeva che “… qualora venga concordata una vendita a data anorma dell’art. 1523 CC, la ditta venditrice si riserva la proprietà della mercefino al pagamento dell’ultimo prezzo” -, ha ritenuto che le espressioni utilizzatenel documento e il consenso espresso dalle parti, con particolare riguardo allapattuizione di una vendita a data, da intendersi come vendita differita alpagamento dell’intero prezzo, integrata dal richiamo all’art. 1523, allasottoscrizione del contratto, che riportava l’espressa previsione di pagamentovessatorie, tra le quali era espressamente indicato anche il citato art. 4,delineassero in maniera chiara l’esistenza di un patto di riservato dominio.Di qui il necessitato ulteriore rilievo secondo il quale, in assenza delpagamento dell’intero prezzo, la proprietà del bene era rimasta in capo allasocietà venditrice [OSCURATO:SOCIETA]., con conseguente correttezzadell’operato del Giudice per le indagini preliminari che aveva ravvisato, nei limitidella valutazione propria della fase, la condotta di appropriazione indebita delprimo acquirente del trattore, l’impresa individuale del [OSCURATO:PERSONA], che pertantonon aveva mai acquistato la proprietà del mezzo.La motivazione qui richiamata non può dirsi apparente poiché non risultaaffetta da un vizio così radicale da rendere l'apparato argomentativo posto asostegno del provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezzae ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logicoseguito dal giudice, itinerario che, pur contestato dalla ricorrente con specificheargomentazioni, risulta comprensibile in quanto sorretto da un apparatoargomentativo coerente e ragionevole.2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere rigettato; laricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 29/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]Agostini