CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33279/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.17697/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] Alessandro e TOCCI Gianna , Rappresentate difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Belfiore 2; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio n. 196/2022 , depositata i l 18 gennaio 2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025 e, a seguito di riconvocazione, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – [OSCURATO:PERSONA] impugnava presso la Commissione tributaria provincialedi Rieti, il diniego di rimborso dell’IVA versata in eccedenza nell’esercizio fiscale 2007. Ad avviso dell’Ufficio, la richiesta di rimborso, presentata in data 13 dicembre 2017, era da considerare tardiva, in quanto nella dichiarazione IVA relativa all’esercizio 2007 - ultima presentata dal contribuente - risultava compilato il campo relativo alla richiesta di compensazione, e non quello relativo al rimborso. Nel successivo esercizio 2008, anno in cui il [OSCURATO:PERSONA] cessava la propria attività professionale, non presentava alcuna dichiarazione. Riteneva viceversa il contribuente che l’istanza di rimborso era da considerare tempestiva. Infatti, il credito fiscale era oggetto di un procedimento giurisdizionale, conclusosi solo con l’ordinanza della Corte di cassazione n. 1626 del 20 gennaio 2017. L'Ufficio si costituiva in giudizio. Con sentenza n. 97/2019, depositata il 25 settembre 2019, la Commissione tributaria provinciale di Rieti accoglieva il ricorso. 2. –Avverso tale pronuncia l’Ufficio proponeva atto di appello. Il contribuentenon si costituiva in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, con la sentenza n. 196/2022 , depositata in data 18 gennaio 2022, respingeva l’appello dell’Ufficio. 3. –L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono costituiti nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. Icontroricorrenti hanno depositato una memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con il primo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 30 e 38-bis del d.P.R. n. 633/72 e art. 21 del d.lgs. n. 546/92, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Secondo quanto prospettato, in violazione delle norme richiamate, la Commissione tributaria regionale avrebbe frainteso l ’oggetto del procedimento definito con l’ordinanza delta Corte di cassazione n. 1626/2017, ritenendo che la pretesa avanzata dalla controparte in sede di rimborso traesse origine da quella decisione; avrebbe inoltre ritenuto, in maniera apodittica, che il contribuente non potesse presentare domanda di rimborso nelle more di un procedimento giurisdizionale afferente alla liquidazione automatizzata relativa ad altri periodi di imposta, violandoe falsamente applicato il regime del l’onere della prova in tema di rimborsi; la Corte tributaria avrebbe inoltre omesso di motivare, nella parte della sentenza denominata “diritto”, le ragioni per cui disattendeva i motivi di appello dell’Ufficio, con riferimento, in particolare, all’errato comportamento del contribuente che, omettendo il modello dichiarativo per il 2008, e indicando il credito in compensazione nella dichiarazione per il 2007, ha impedito all’Ufficio territoriale di Rieti di essere messo a conoscenza della richiesta di rimborso e al tempo stesso, di verificare, nei termini, la stessa esistenza del credito IVA. Con il secondo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione degli atti. 36 bis d.P.R. n. 600/73 e 54 bis del d.P.R. n. 633/72, in relazione a ll’ art. 360, comma 1 , n. 3 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, affermando che la richiesta di rimborso “non poteva essere attivata, in quanto medio tempore era in corso un giudizio vertente sui provvedimenti dell'Ufficioche aveva disconosciuto, per motivi formali, l'evidenziazione del credito dichiarato dai contribuente, e iscritto a ruolo le somme riportate come credito nella dichiarazione dei redditi per gli anni di riferimento”, avrebbe violato le disposizioni che regolano la procedura di liquidazione automatizzata. L’Ufficio, nel proprio gravame, aveva criticato la sentenza di primo grado, che identificava la pretesa del contribuente con il giudizio conclusosi con l’ordinanza della Corte di cassazione. In questo senso, nell’appello si spiegava l’erroneità dellapronuncia di primo grado, in quanto il procedimento deciso dalla Cassazione non definisce la pretesa creditoria relativa alla richiesta di rimborso oggetto del provvedimento di diniego (impugnato dalla parte nel procedimento de quo ), ma va ad annullare il ruolo (e quindi la successiva cartella esattoriale) scaturente dalla liquidazione automatizzata per la ripresa dell’IVA degli anni 2003 e 2004. Con il terzo motivo si prospetta la violazione e/o falsa applicazione di dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., avendo i giudici del gravame determinato una illegittima inversione dell’onore probatorio gravante sul contribuente, così violando l’art. 2697 c.c. 2. –Deve rilevarsi che la Corte di giustizia dell’Unione europea, sezione VIII, con la sentenza depositata il 5 dicembre 2024 nella causa C-680/23, intervenendo in tema di decadenza del rimborso IVA, ha affermato che l ’articolo 183, comma 1 , della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale la quale prevede che, quando un soggetto passivo cessa la propria attività economica, tale soggetto passivo non possa riportare ad un periodo successivo un’eccedenza di imposta sul valore aggiunto dichiarata al momento di tale cessazione di attività e possa recuperare tale importo solo chiedendone il rimborso entro un termine di dodici mesi a decorrere dalla data di detta cessazione dell’attività, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività. Alla luce delle questioni proposte, si ritiene necessario inviareil procedimento allapubblica udienza. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il procedimento in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tribut