CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25676/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 45341/23 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge per í reati dell'art. 544-bis cod. pen. e dell'art. 612 cod. pen.; Rilevato che l'imputato ha lamentato, con il primo motivo di ricorso, la violazione di legge in merito all'accertamento di responsabilità dell'uccisione del cane e della minaccia; con il secondo motivo di ricorso, il vizio di motivazione con riferimento all'uccisione del cane; con il terzo motivo di ricorso, il vizio di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo alla recidiva; Rilevato che il difensore ha presentato conclusioni scritte in cui ha ribadito la richiesta di accoglimento del ricorso; Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, attinenti all'accertamento di responsabilità, sono fattuali e consistono in un'interpretazione alternativa delle testimonianze - secondo l'imputato, non sarebbe emersa né l'intenzionalità della condotta di uccisione né la serietà della minaccia che esula dalla cognizione del giudice di legittimità, cui è precluso ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, proprio invece del giudice di merito; Rilevato, infatti, che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicìtà dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rendela decisione insindacabile (sì veda tra le più recenti, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, R v. 284556-01); Rilevato che, nel caso in esame, i testi hanno concordemente dichiarato che non passavano altri cani quando l'imputato aveva ucciso la povera bestia e che la padrona del cane era stata ulteriormente insultata e minacciata che avrebbe fatto la stessa fine del cane; Ritenuto, quindi, che la motivazione della sentenza impugnata abbia risposto in modo adeguato alle doglianze formulate con l'atto di appello; Rilevato, quanto alla recidiva, che la motivazione sia del pari ineccepibile, perché la Corte territoriale ha confermato il rigetto delle generiche e l'applicazione della recidiva in considerazione dei precedenti penali, diversi e gravi, di natura violenta, circostanze valutate, con giudizio insindacabile, prevalenti rispetto all'epoca di commissione dei reati; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 magg