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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2024

Cassazione n. 05598/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso, in relazione alla condanna per il reato di cui agli artt. 110 e 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di censure adeguatamente valutate, e risolte dai giudici del merito facendo corretta applicazione di criteri della valutazione della prova: la Corte di appello, a sostegno del concorso morale dell'imputato nella condotta di resistenza, estrinsecatasi anche attraverso una fuga pericolosa, ne ha evidenziato il contributo rafforzativo della determinazione del complice che si trovava alla guida evidenziando come, disceso dall'auto al momento del controllo, l'imputato avesse strattonato gli operanti.

Si tratta, infatti, di affermazioni non manifestamente illogiche per inferirne la prova del contributo rafforzativo alla condotta del correo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 gennaio 2024 Il Consigliere elat re [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso, in relazione alla condanna per il reato di cui agli artt. 110 e 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di censure adeguatamente valutate, e risolte dai giudici del merito facendo corretta applicazione di criteri della valutazione della prova: la Corte di appello, a sostegno del concorso morale dell'imputato nella condotta di resistenza, estrinsecatasi anche attraverso una fuga pericolosa, ne ha evidenziato il contributo rafforzativo della determinazione del complice che si trovava alla guida evidenziando come, disceso dall'auto al momento del controllo, l'imputato avesse strattonato gli operanti. Si tratta, infatti, di affermazioni non manifestamente illogiche per inferirne la prova del contributo rafforzativo alla condotta del correo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2024 Il Consigliere elat re [OSCURATO:PERSONA]
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