CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01007/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; St. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trieste ha parzialmente riformato, assolvendo l'imputato per il reato di bancarotta preferenziale perché il fatto non sussiste con riguardo ai fatti del 3 novembre 2008, 1 dicembre 2008 e 7 gennaio 2009 e dichiarando non doversi procedere per i residui fatti di bancarotta preferenziale, perché estinti per prescrizione nonché rideterminando la pena inflitta per i residui reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui ai capi B) e D), la sentenza del Tribunale di Udine del 7 giugno 2017 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta preferenziale, fraudolenta patrimoniale e fraudolenta preferenziale e, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti e ritenuta la continuazione, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo ed unico motivo di ricorso dell'imputato, che denunzia l'erronea applicazione della legge con riferimento alla determinazione della pena con riferimento alla concessione delle circostanze generiche prevalenti, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, atteso che questa Corte ha affermato che ai fini della determinazione della pena relativa a più fatti unificati sotto il vincolo della continuazione, è necessario innanzitutto individuare la violazione più grave, desumibile dalla pena da irrogare per i singoli reati, tenendo conto della eventuale applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti, dell'eventuale giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto, e di ogni altro elemento di valutazione; una volta determinata la pena per il reato base, la stessa deve essere poi aumentata per la continuazione (Sez. 3, n. 225 del 28/06/2017, Ahlal e altri, Rv.272211), e ancora, quand'anche fosse necessario, data la portata generale delle attenuanti generiche, tenuto conto anche dell'aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen., il ricorrente non spiega perché la pena così determinata per il reato satellite non avrebbe tenuto conto dell'impatto delle circostanze attenuanti generiche, cosicché il motivo risulta generico; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; ., P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co