CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32989/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VICENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato, preliminarmente, che la giurisprudenza di legittimità, con riferimento al vincolo della continuazione in sede di esecuzione, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria, da parte del singolo agente, di una pluralità di condotte illecite, stabilendo che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156); che tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata all'illecito, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950); che la verifica di tale preordinazione non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596); che, di conseguenza, «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074)»; che, per converso, non è necessaria la concomitante ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l'unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098); che l'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti; che, nel caso in esame, avendo il giudice dell'esecuzione ha escluso la riconducibilità al medesimo disegno criminoso dei reati per cui Ghiotto è stato condannato con tre distinte sentenze sul rilievo che la generica riconducibilità delle singole condotte ad un modus operandi, connesso all'attività commerciale gestita dall'istante ed alla sua progressiva decozione, trova contraltare nel distacco, tra ciascun gruppo di reati (si tratta, invero, di tre condanne, per fatti, rispettivamente, del 2007-2009, del 2012 e del 2014-2015), misurabile nell'arco di anni, ciò che preclude in radice la configurazione di un unico disegno criminoso; che il Tribunale di Vicenza si è, d'altro canto, confrontato con la deduzione dell'istante, che inserisce tutte le condotte illecite nel contesto della, fallimentare, gestione aziendale, che ha disatteso avuto riguardo, da un canto, all'impossibilità di immagine che, all'atto dell'emissione delle prime fatture per operazioni inesistenti, Ghiotto si era già rappresentato la necessità di ricorrere a mezzi fraudolenti per sopravvivere, e, dall'altro, all'avere l'imprenditore operato sotto l'egida di differenti società, ciò che esclude l'unitarietà dell'azione posta a base dell'argomentazione difensiva; che il giudice dell'esecuzione ha aggiunto che non è dato ravvisarsi la dedotta continuità tra le violazioni fiscali, dirette ad eludere gli obblighi verso l'Erario, e le truffe commessi in pregiudizio di istituti di credito, finalizzate ad ottenere liquidità; che, a fronte di tali convincenti e lineari considerazioni, il ricorrente articola censure di tipo essenzialmente confutativo, incentrate su circostanze — quali la parziale omogeneità dei reati e la loro correlazione con il progressivo dissesto aziendale, oltre che con l'incombente necessità di procurarsi risorse finanziarie per far fronte alla crescente esposizione debitoria — che, seppur astrattamente pertinenti, non valgono in alcun modo a comprovare l'illegittimità delle argomentazioni svolte dal giudice dell'esecuzione, il quale ha chiarito, nell'esercizio del discrezionale apprezzamento delle vicende sottoposte al suo vaglio e senza incorrere in contraddizioni o in affermazioni manifestamente illogiche, per quale ragione debba escludersi l'esistenza, nella fattispecie, di un riconoscibile, originario disegno criminoso comprendente illeciti collocati a distanza temporale incompatibile con la loro anticipata ed unitaria programmazione, realizzati in danno di persone offese diverse, anche per tipologia, e diretti al conseguimento di obiettivi non coincidenti e latamente accomunati soltanto dalla finalità di natura economico-patrimoniale; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t