CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34475/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso 37190-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al ricorso - ricorrente- contro R.G. 37190/2019 AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - controricorrente- avverso la sentenza n. 257/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della BASILICATA, depositata il 15/5/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata aveva accolto l'appello erariale avverso la sentenza n. 782/2018 della [OSCURATO:PERSONA] di Potenza in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di accertamento e rettifica della rendita di unità immobiliare costituita da pala eolica, elevandola rispetto al valore iniziale dichiarato dalla contribuente a mezzo DOCFA; l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA] 1.1. occorre preliminarmente esaminare l'istanza di trattazione della causa in pubblica udienza o di rimessione alle Sezioni Unite formulata in sede di memoria dalla parte controricorrente, Agenzia delle entrate; 1.2. l'istanza va rigettata; 1.3. se è vero che nel giudizio di cassazione la rimessione di una causa alla pubblica udienza dall'adunanza camerale prevista nell'art. 380 bis, c.1, c.p.c. è ammissibile in applicazione analogica del comma 3 dell'art. 380 bis c.p.c., rientrando la valutazione degli estremi per la trattazione del ricorso in pubblica udienza e, in particolare, della particolare rilevanza della questione di diritto coinvolta, nella discrezionalità del collegio giudicante e non del presidente della sezione (cfr. Cass. n. 5533/2017 ord.), altrettanto R.G. 37190/2019 indubbio è che il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di tale valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza «in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare al caso di specie» (cfr. Cass. SSUU n. 14437/2018), ed allorquando non si verta di «decisioni aventi rilevanza nomofilattica, idonee a rivestire efficacia di precedente, orientando, con motivazione avente anche funzione extraprocessuale, il successivo percorso della giurisprudenza» (cfr. Cass. n. 19115/2017), il che accade nel caso in esame; 1.4. va inoltre evidenziato che l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità maturato sulla questione ha trovato recentissima conferma in una serie di sentenze (cfr. Cass. nn. 25793, 25794 del 2021 ed altre) esattamente in termini ed emesse - nel pieno contraddittorio dell'Agenzia delle entrate - proprio all'esito dell'udienza pubblica dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; 1.5. neppure sussistono i presupposti per rimettere la questione al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, posto che non è dato riscontrare, nel panorama di legittimità di cui si darà conto, contrasto interpretativo alcuno, quantomeno con riguardo al governo nomofilattico delle fattispecie assoggettabili alla modifica normativa, anche qui applicabile ratione temporis, di cui all'art. 1, comma 21, L. n. 208/2015; 1.6. inoltre, secondo quanto di seguito illustrato, l'Amministrazione finanziaria non ha neppure dedotto, nel ricorso, elementi ermeneutici nuovi e dirimenti, tali da indurre la possibilità di un ripensamento, suscettibile di essere opportunamente demandato alle Sezioni Unite, dell'assetto ricostruttivo raggiunto; 2.1. con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (art. 1, comma 21 L. 208/2015), per aver la [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che le cosiddette «torri» di un aerogeneratore - anche dopo il 10 gennaio 2016 - debbano continuare a concorrere alla determinazione della rendita catastale.; 2.2. con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c., in violazione art. 36 comma 2, n. 4 del R.G. 37190/2019 D.Lgs 546/1992 per motivazione apparente, in quanto il giudice d'appello non avrebbe affrontato le questioni, dedotte dall'appellante, circa l'attribuzione al terreno ed alle fondazioni di un valore «errato e sproporzionato» e l'erronea inclusione nel calcolo della rendita catastale delle voci riferibili a spese tecniche, oneri finanziari e profitto dell'imprenditore, con indicazione, inoltre, di importi sproporzionati; 2.3. con il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso si denuncia nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. per omessa pronuncia della [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla questione della sproporzione del valore attribuito alle spese tecniche ed agli oneri finanziari, nonché dell'erronea inclusione nel calcolo della rendita catastale delle unità immobiliari costituenti il parco eolico, della voce relativa a «profitto dell'imprenditore», oltre che della sproporzione del relativo importo; 3.1. il primo motivo di ricorso è fondato nei termini che seguono, essendosi questa Corte recentemente pronunciatasi sulla medesima questione, anche tra le medesime parti in causa (cfr. Cass. nn. 26500, 26497, 26495, 26493, 26486, 25793, 25792, 25791, 5460 del 2021, nn. 21460, 21461, 21462, 21286, 21287, 21288, 20726, 20727, 20728 del 2020); 3.2. l'art. 1 comma 21 della legge 208/2015 pone una nozione di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, che prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo richiedendo il loro impiego nel processo produttivo; 3.3. è irrilevante la consistenza fisica della costruzione, ciò che interessa è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo, e tale conclusione è conforme alla ratio sottostante alla disciplina introdotta dall'art. 1, comma 21, Legge 208 che sancisce l'irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede — al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto — un'effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale; 3.4. i giudici di merito non si sono fatti dunque carico di verificare se le torri costituiscano un unicum con gli impianti interni o se tali strutture R.G. 37190/2019 possano o meno avere caratteristiche di autonoma funzionalità, limitandosi ad un'astratta affermazione sulla solidità, stabilità e consistenza volumetrica, che tuttavia non è desunta da un accertamento in concreto bensì dalla considerazione che la struttura è ancorata al suolo e la sua realizzazione è soggetta a preventivi calcoli tecnici, e ponendo in rilievo, inoltre, la strumentalità delle torri al macchinario o impianto, il che, tuttavia, non esclude affatto la funzionalità della torre alla produzione di energia; 3.5. come già affermato da questa Corte, è infatti rimesso al giudice del merito l'accertamento se la torre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, assolva, oltre alla «funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea elettrica» e, quindi, di mero supporto statico, anche quella di «componente essenziale ed attiva della macchina, che svolge una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, al fine di consentire alle pale di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza del vento per generare così l'energia elettrica» (cfr. Cass., n. 21462/2020, cit.), nel qual caso la torre risulterebbe esente dal carico impositivo, al pari del rotore e della navicella; 4.1. il secondo motivo, il terzo, quarto e quinto motivo sono ammissibili, stante l'analitica indicazione dei passaggi salienti delle difese già spiegate e della loro collocazione negli atti difensivi, possono essere trattati congiuntamente e sono infondati; 4.2. il giudice di appello ha delineato una motivazione che rinvia alla relazione di stima, ove sono stati riportati gli elementi che determinano il costo di costruzione, affermando, in particolare, quanto segue: «...infatti al predetto avviso è allegata la stima diretta nella quale sono esplicitati metodo e criteri utilizzati nonché una tabella con risultati dell'applicazione dei predetti criteri non condividendosi pertanto l'argomentazione della contribuente secondo cui l'AF avrebbe utilizzato dati comparativi indiretti non conosciuti dalla parte. Nella relazione di stima sono riportate le voci che concorrono alla determinazione del valore di ricostruzione e successivamente a quello venale il cui metodo viene definito un metodo indiretto; criteri predeterminati per legge ...»;R.G. 37190/2019 4.3. la [OSCURATO:PERSONA], inoltre, ha rilevato che «l'Ufficio ha determinato il valore del lotto prendendo in considerazione il valore del diritto di superficie desunto dagli atti pubblici identificati nella relazione di stima; il costo di realizzazione a nuovo delle strutture calcolato avvalendosi dei progetti depositati presso la Regione per impianti di diversa potenza nonché del prezziario della medesima Regione consentendo una adeguata difesa della società. Si tratta comunque di atti richiamati nella potenziale conoscibilità della contribuente avendone gli estremi»; 4.4. la [OSCURATO:PERSONA] ha altresì evidenziato che non vi è obbligo di allegare all'avviso gli atti pubblici accessibili al contribuente; 4.5. si tratta di una motivazione che specie in ordine al primo punto dedotto da parte ricorrente (attribuzione al terreno di un valore sproporzionato) consente di ricostruire l'iter logico-giuridico in relazione ai fatti costitutivi (diritto di superficie e costo di realizzazione a nuovo) e alle fonti del convincimento (atti di pubblico dominio o allegati, relativi anche a impianti analoghi), né il giudice del merito deve dare conto di ogni allegazione, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti non espressamente esaminati (cfr. Cass., nn. 12652/2020, 10937/2016, 12123/2013); 4.6. neppure in relazione gli altri punti di domanda dedotti nel motivo (omessa pronuncia in merito all'erroneità del valore attribuito alle fondazioni ed erronea inclusione nel calcolo della rendita delle voci relative a spese tecniche, oneri finanziari e profitto dell'imprenditore) la motivazione è omessa, ma sia pure più sintetica e per relationem alla relazione di stima consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito; 5. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, solo il primo motivo, pertanto, è da accogliere nei termini di cui in motivazione, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese R.G. 37190/2019 P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, respinti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modal