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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2022

Cassazione n. 08210/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nat9 a MONSELICE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 13 gennaio 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Padova, in data 12 febbraio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 56, 628 cod. pen.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata, con particolare riferimento all'integrazione dell'elemento soggettivo del reato, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata ha evidenziato come dalle sovrapponibili dichiarazioni rese dalla persona offesa e dalla responsabile del negozio emergesse pacificamente la sussistenza della condotta violenta volontariamente posta in essere dall'imputata per darsi alla fuga e guadagnare così l'impunità; Considerato che anche la seconda doglianza, che censura la mancata derubricazione del reato in contestazione nei delitti di cui agli artt. 624 e 581 cod. pen., si limita a riproporre questioni già adeguatamente affrontate e rigettate con valutazioni giuridiche prive di vizi dalla corte di appello, che ha difatti sottolineato l'indiscutibile nesso di contestualità tra il tentativo di sottrazione e la spinta violenta, secondo lo schema della rapina impropria tentata; Osservato che l'ultimo motivo di impugnazione, che lamenta un vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale, è manifestamente infondato, trattandosi di diniego giustificato dal richiamo ad elementi (modalità del fatto, natura dei precedenti e condotta successiva) certamente idonei a fondare un giudizio prognostico negativo circa la commissione di nuovi delitti; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nat9 a MONSELICE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 13 gennaio 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Padova, in data 12 febbraio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 56, 628 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata, con particolare riferimento all'integrazione dell'elemento soggettivo del reato, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata ha evidenziato come dalle sovrapponibili dichiarazioni rese dalla persona offesa e dalla responsabile del negozio emergesse pacificamente la sussistenza della condotta violenta volontariamente posta in essere dall'imputata per darsi alla fuga e guadagnare così l'impunità; Considerato che anche la seconda doglianza, che censura la mancata derubricazione del reato in contestazione nei delitti di cui agli artt. 624 e 581 cod. pen., si limita a riproporre questioni già adeguatamente affrontate e rigettate con valutazioni giuridiche prive di vizi dalla corte di appello, che ha difatti sottolineato l'indiscutibile nesso di contestualità tra il tentativo di sottrazione e la spinta violenta, secondo lo schema della rapina impropria tentata; Osservato che l'ultimo motivo di impugnazione, che lamenta un vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale, è manifestamente infondato, trattandosi di diniego giustificato dal richiamo ad elementi (modalità del fatto, natura dei precedenti e condotta successiva) certamente idonei a fondare un giudizio prognostico negativo circa la commissione di nuovi delitti; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08210/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris