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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 febbraio 2023

Cassazione n. 17725/2024

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 0266LX6) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1°/2/1968 (CUI 00UWG4A) avverso la sentenza del 31/5/2023 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia emessa il 10/2/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati giudicati colpevoli del delitto di cui all'art. 73, comma 4, 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Propongono congiunto ricorso per cassazione i due imputati, deducendo - con unico motivo - la violazione dell'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, con vizio di motivazione.

Premesso che il quantitativo di THC rinvenuto nella sostanza in sequestro è superiore a 2000 volte il valore soglia di cui alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 20/9/2012, n. 36258, Biondi, confermata dalla omologa n. 14722 del 30/1/2020, Polito; tanto premesso, la sentenza non avrebbe considerato che tale quantitativo è stato individuato dal legislatore soltanto "in negativo", ossia come dato ponderale al di sotto del quale la circostanza aggravante della ingente quantità non può essere riconosciuta.

Qualora, però, questo valore sia superato, ciò non determinerebbe in modo automatico il riconoscimento della aggravante medesima, dovendosi valutare che lo "strappo" ad un criterio di relativa regolarità si presenti con accenni di eccezionalità.

A ciò si aggiunga che il grado di purezza dell'hashish (ed i conseguenti accenti di eccezionalità) sarebbe aumentato fino al quintuplo, nel corso degli ultimi anni, rispetto al modesto 5% richiamato dalle Sezioni Unite Biondi; questo elemento sarebbe confermato dalla Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia del 2022, dal quale risulterebbe appunto che il valore medio del contenuto di THC riscontrato nei campioni di hashish risulterebbe in costante crescita, mostrando attualmente un valore del 25%.

A ciò si aggiunga, ancora, che il discrimen lordo preso in esame dalla stessa sentenza Biondi sarebbe pari a 50 chilogrammi, ben superiore alle quantità lorde sequestrate nel processo in esame.

Tanto premesso, i ricorrenti riscontrano, dunque, un tendenziale superamento del precedente arresto del [OSCURATO:PERSONA], che renderebbe necessario un intervento di adattamento/aggiornamento giurisprudenziale in linea con i valori del mercato degli stupefacenti ormai riscontrati in fatto. [OSCURATO:PERSONA]

3. I ricorsi risultano infondati.

4. La sentenze impugnata, infatti, pronunciandosi sulla medesima questione ha richiamato il più volte citato principio di cui alle Sezioni Unite Biondi, in forza del quale in tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l'aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata.

Ebbene, pacifico il superamento di tale soglia con riguardo alla sostanza detenuta da entrambi gli imputati, il Collegio osserva che il principio di diritto appena richiamato, sebbene ormai risalente a 11 anni fa, continua a costituire un precedente di particolare autorevolezza, tanto che - come correttamente afferma la sentenza impugnata - è stato ribadito ulteriormente dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 14722 del 2020: questa ha stabilito che per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite Biondi.

Ancora più recentemente, poi, i medesimi principi sono stati ribaditi, ad evidenza di una giurisprudenza solida sul punto (tra le altre, Sez. 4, n. 37104 del 29/9/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281926; Sez. 3, n. 47978 del 28/9/2016, Hrim, Rv. 268698).

5. Tanto premesso in ordine ai principi giurisprudenziali, e dunque valutando il caso di specie, la sentenza impugnata ha ritenuto pienamente integrata questa aggravante: per risultato pacifico, infatti, l'hashish in possesso di [OSCURATO:PERSONA] risultava pari a 13,598 chili, con principio attivo pari a 558.404,48 milligrammi, da cui poter ricavare 223.361,82 dosi medie singole da 25 mg., quindi 11.168,09 volte la quantità media detenibile.

Quanto poi a Darnakh, il principio attivo è risultato pari a 9.586.513,66 mg, corrispondente a 383.460,55 dosi medie singole da 25 mg., pari a 19.173,03 volte la quantità massima detenibile.

Con riguardo ad entrambi gli imputati, pertanto, la soglia ponderale indicata dalle più volte citate Sezioni Unite Biondi risultava abbondantemente superata, con misura tale da rendere non necessario il ricorso ad eventuali ed ulteriori parametri di gravità.

5.1. In sintesi, dunque, la sentenza ha valorizzato il dato ponderale, riconoscendo l'aggravante sul presupposto che lo stesso non rappresentava il mero superamento del multiplo del valore soglia, ma un dato di portata quantitativa estremamente superiore, tale da imporsi nella sua evidenza e gravità, così da rendere giustificato il riconoscimento della circostanza oggetto dei ricorsi.

In senso contrario, peraltro, non possono essere qui valutate le considerazioni spese dagli imputati, con le quali - in una evidente e non consentita ottica di puro fatto, oltre che de iure condendo - si chiede un "aggiornamento" dei criteri indicati dalle Sezioni Unite Biondi e da tutta la giurisprudenza che vi si è conformata, richiamando al riguardo dati provenienti dalla Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze con riferimento al valore medio del THC riscontrato nei campioni di hashish, definito - con valutazione che questa Corte non può riscontrare - "in costante crescita"

6. Le stesse impugnazioni, pertanto, debbono essere rigettate ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 23 genn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 0266LX6) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1°/2/1968 (CUI 00UWG4A) avverso la sentenza del 31/5/2023 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia emessa il 10/2/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati giudicati colpevoli del delitto di cui all'art. 73, comma 4, 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Propongono congiunto ricorso per cassazione i due imputati, deducendo - con unico motivo - la violazione dell'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, con vizio di motivazione. Premesso che il quantitativo di THC rinvenuto nella sostanza in sequestro è superiore a 2000 volte il valore soglia di cui alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 20/9/2012, n. 36258, Biondi, confermata dalla omologa n. 14722 del 30/1/2020, Polito; tanto premesso, la sentenza non avrebbe considerato che tale quantitativo è stato individuato dal legislatore soltanto "in negativo", ossia come dato ponderale al di sotto del quale la circostanza aggravante della ingente quantità non può essere riconosciuta. Qualora, però, questo valore sia superato, ciò non determinerebbe in modo automatico il riconoscimento della aggravante medesima, dovendosi valutare che lo "strappo" ad un criterio di relativa regolarità si presenti con accenni di eccezionalità. A ciò si aggiunga che il grado di purezza dell'hashish (ed i conseguenti accenti di eccezionalità) sarebbe aumentato fino al quintuplo, nel corso degli ultimi anni, rispetto al modesto 5% richiamato dalle Sezioni Unite Biondi; questo elemento sarebbe confermato dalla Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia del 2022, dal quale risulterebbe appunto che il valore medio del contenuto di THC riscontrato nei campioni di hashish risulterebbe in costante crescita, mostrando attualmente un valore del 25%. A ciò si aggiunga, ancora, che il discrimen lordo preso in esame dalla stessa sentenza Biondi sarebbe pari a 50 chilogrammi, ben superiore alle quantità lorde sequestrate nel processo in esame. Tanto premesso, i ricorrenti riscontrano, dunque, un tendenziale superamento del precedente arresto del [OSCURATO:PERSONA], che renderebbe necessario un intervento di adattamento/aggiornamento giurisprudenziale in linea con i valori del mercato degli stupefacenti ormai riscontrati in fatto. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi risultano infondati. 4. La sentenze impugnata, infatti, pronunciandosi sulla medesima questione ha richiamato il più volte citato principio di cui alle Sezioni Unite Biondi, in forza del quale in tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l'aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata. Ebbene, pacifico il superamento di tale soglia con riguardo alla sostanza detenuta da entrambi gli imputati, il Collegio osserva che il principio di diritto appena richiamato, sebbene ormai risalente a 11 anni fa, continua a costituire un precedente di particolare autorevolezza, tanto che - come correttamente afferma la sentenza impugnata - è stato ribadito ulteriormente dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 14722 del 2020: questa ha stabilito che per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite Biondi. Ancora più recentemente, poi, i medesimi principi sono stati ribaditi, ad evidenza di una giurisprudenza solida sul punto (tra le altre, Sez. 4, n. 37104 del 29/9/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281926; Sez. 3, n. 47978 del 28/9/2016, Hrim, Rv. 268698). 5. Tanto premesso in ordine ai principi giurisprudenziali, e dunque valutando il caso di specie, la sentenza impugnata ha ritenuto pienamente integrata questa aggravante: per risultato pacifico, infatti, l'hashish in possesso di [OSCURATO:PERSONA] risultava pari a 13,598 chili, con principio attivo pari a 558.404,48 milligrammi, da cui poter ricavare 223.361,82 dosi medie singole da 25 mg., quindi 11.168,09 volte la quantità media detenibile. Quanto poi a Darnakh, il principio attivo è risultato pari a 9.586.513,66 mg, corrispondente a 383.460,55 dosi medie singole da 25 mg., pari a 19.173,03 volte la quantità massima detenibile. Con riguardo ad entrambi gli imputati, pertanto, la soglia ponderale indicata dalle più volte citate Sezioni Unite Biondi risultava abbondantemente superata, con misura tale da rendere non necessario il ricorso ad eventuali ed ulteriori parametri di gravità. 5.1. In sintesi, dunque, la sentenza ha valorizzato il dato ponderale, riconoscendo l'aggravante sul presupposto che lo stesso non rappresentava il mero superamento del multiplo del valore soglia, ma un dato di portata quantitativa estremamente superiore, tale da imporsi nella sua evidenza e gravità, così da rendere giustificato il riconoscimento della circostanza oggetto dei ricorsi. In senso contrario, peraltro, non possono essere qui valutate le considerazioni spese dagli imputati, con le quali - in una evidente e non consentita ottica di puro fatto, oltre che de iure condendo - si chiede un "aggiornamento" dei criteri indicati dalle Sezioni Unite Biondi e da tutta la giurisprudenza che vi si è conformata, richiamando al riguardo dati provenienti dalla Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze con riferimento al valore medio del THC riscontrato nei campioni di hashish, definito - con valutazione che questa Corte non può riscontrare - "in costante crescita" 6. Le stesse impugnazioni, pertanto, debbono essere rigettate ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 23 genn
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