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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37226/2022

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 461-2015, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (ora [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] &C.), [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla via delle Fornaci n. 38, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentata e difesa - Ricorrente e controricorrente incidentale CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - Controricorrente e ricorrente incidentale Avverso la sentenza n. 5554/11/2014 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 27.10.2014; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 14 settembre 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che RGN 461/2015 Consi0 e rel.

Federici tu-c All'esito di una verifica fiscale e del rilascio del processo verbale di constatazione alla ricorrente fu notificato l'avviso d'accertamento, relativo all'anno d'imposta 2007, con cui l'Agenzia delle entrate, sulla base di incongruenze contabili e del rilevante scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli coerenti con lo studio di settore applicabile, rideterminò l'imponibile ai fini Irap ed Iva, mediante accertamento analitico-induttivo, recuperando anche costi ritenuti indeducibili.

Seguì il contenzioso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che con sentenza n. 483/44/2014 rigettò le ragioni della contribuente.

L'appello proposto dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia fu rigettato con la sentenza n. 5554/11/2014.

Il giudice regionale confermò le statuizioni di primo grado, ritenendo non persuasive le giustificazioni addotte dalla società.

Riconobbe come corretto anche il recupero ad imponibile dei costi indeducibili.

La società ha censurato la sentenza con quattro motivi, chiedendone la cassazione.

L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso, a sua volta proponendo ricorso incidentale, cui ha resistito con controricorso incidentale la contribuente.

Nell'adunanza camerale del 14 luglio 2022 la causa è stata riservata e decisa.

La contribuente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ.

Considerato che Con il primo motivo la ricorrente ha lamentato la nullità della sentenza per violazione dell'art. 36, comma 1, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., nonché dell'art. 118, disp. att., cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per omessa pronuncia sui motivi d'appello; con il secondo motivo si è doluta dell'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., quanto all'assenza di motivazione sulle specifiche censure sollevate dalla contribuente in ordine alla metodologia d'accertamento utilizzata dall'ufficio; con il terzo motivo ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché dell'art.

RGN 461/2015 Consi rei, Federici tz,Le I 2729 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per aver ricostruito il reddito con metodo analitico - induttivo, nella carenza di presunzioni gravi, precise e concordanti; con il quarto motivo ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 62 sexies del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, nonché dell'art. 2729 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto all'assenza di presunzioni gravi precise e concordanti, in relazione ai dati presi a riscontro e agli esiti dell'accertamento.

A sua volta, con ricorso incidentale, l'Agenzia delle entrate ha impugnato la pronuncia con un motivo, dolendosi della violazione e falsa applicazione dell'art. 53, d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché dell'omessa pronuncia in ordine alla eccepita inammissibilità dell'appello proposto dalla contribuente, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., con riferimento ai rilievi analitici, contenuti nell'atto impositivo, relativi al disconoscimento di alcuni costi.

In via preliminare occorre tuttavia esaminare, d'ufficio, la regolarità della costituzione del contraddittorio, per mancata osservanza del litisconsorzio necessario, considerato che la società destinataria dell'avviso d'accertamento è una società di persone.

È principio reiterato e pacifico che, in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni, di cui all'art. 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dei soci delle stesse, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, sicché tutti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; la controversia infatti non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.

Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno RGN 461/2015 ConsiqY\ e re:.

Federici I i ,-(3)-1-` `• soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992.

In caso contrario il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Sez.

U, 4 giugno 2008, n. 14815; 25 luglio 2012, n. 13073; 28 novembre 2014, n. 25300; 25 giugno 2018, n. 16730).

È pur vero che ai fini della verifica del rispetto del litisconsorzio si è riconosciuto che nell'ipotesi di rettifica del reddito di una società di persone e di quello di partecipazione dei soci, le pur distinte pronunce riguardanti la società ed i soci, se adottate dallo stesso collegio in identica composizione, nella medesima circostanza e nel contesto di una trattazione sostanzialmente unitaria, implicano la presunzione che si sia realizzata una vicenda sostanzialmente esonerativa del litisconsorzio formale, sicché la parte ricorrente per cassazione, che lamenti la violazione del principio del necessario contraddittorio con riferimento al giudizio di primo grado, ha l'onere - in conformità al principio di autosufficienza del ricorso - di descrivere lo sviluppo delle procedure nel corso di quel grado.

Più in generale, quando oggetto della controversia sia l'accertamento del reddito di una società di persone, incidente sul reddito di partecipazione di ciascun socio, per il principio della trasparenza, ex art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, anche per osservanza dei principi, aventi fondamento costituzionale, di economia processuale e di ragionevole durata del processo, deve ritenersi già soddisfatta l'esigenza del simultaneus processus nei gradi di merito, atteso che in essi i diversi ricorsi, trattati contestualmente e dal medesimo giudice seppur resi oggetto di distinte decisioni, hanno ugualmente ricevuto completezza del contradditorio (ex multis, cfr. Sez.

U, n. 14815 del 2008 cit.; Cass., 15 febbraio 2018, n. 3789; 10 dicembre 2019, n. 32220; 1 giugno 2021, n. 15179).

Sennonché nel caso che ci occupa all'avviso di accertamento, notificato alla società, è seguito un processo, celebrato e definito nei gradi di merito e quindi approdato dinanzi a questa Corte, senza che risulti che mai si sia provveduto ad integrare il contraddittorio con i soci.

Non risulta neppure se mai i soci abbiano proposto ricorso avverso atti impositivi a loro volta indirizzati nei loro confronti.

RGN 461/2015 Cons" r

I. Federici 4, e te v Costituisce dunque dato ineludibile che il giudizio è stato celebrato senza il rispetto del litisconsorzio necessario, così viziando radicalmente l'intero processo.

La sentenza impugnata deve essere dunque cassata per nullità dell'intero giudizio, che va rimesso dinanzi alla Corte di giustizia di I grado di Milano, cui spetterà provvedere alla definizione della controversia, nel rispetto del regolare litisconsorzio, pronunciandosi anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara la nullità dell'intero giudizio.

Cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia di I grado di Milano, che provvederà, previa integrazione del contraddittorio, anch

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 461-2015, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (ora [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] &C.), [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla via delle Fornaci n. 38, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentata e difesa - Ricorrente e controricorrente incidentale CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - Controricorrente e ricorrente incidentale Avverso la sentenza n. 5554/11/2014 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 27.10.2014; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 14 settembre 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che RGN 461/2015 Consi0 e rel. Federici tu-c All'esito di una verifica fiscale e del rilascio del processo verbale di constatazione alla ricorrente fu notificato l'avviso d'accertamento, relativo all'anno d'imposta 2007, con cui l'Agenzia delle entrate, sulla base di incongruenze contabili e del rilevante scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli coerenti con lo studio di settore applicabile, rideterminò l'imponibile ai fini Irap ed Iva, mediante accertamento analitico-induttivo, recuperando anche costi ritenuti indeducibili. Seguì il contenzioso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che con sentenza n. 483/44/2014 rigettò le ragioni della contribuente. L'appello proposto dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia fu rigettato con la sentenza n. 5554/11/2014. Il giudice regionale confermò le statuizioni di primo grado, ritenendo non persuasive le giustificazioni addotte dalla società. Riconobbe come corretto anche il recupero ad imponibile dei costi indeducibili. La società ha censurato la sentenza con quattro motivi, chiedendone la cassazione. L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso, a sua volta proponendo ricorso incidentale, cui ha resistito con controricorso incidentale la contribuente. Nell'adunanza camerale del 14 luglio 2022 la causa è stata riservata e decisa. La contribuente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ. Considerato che Con il primo motivo la ricorrente ha lamentato la nullità della sentenza per violazione dell'art. 36, comma 1, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., nonché dell'art. 118, disp. att., cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per omessa pronuncia sui motivi d'appello; con il secondo motivo si è doluta dell'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., quanto all'assenza di motivazione sulle specifiche censure sollevate dalla contribuente in ordine alla metodologia d'accertamento utilizzata dall'ufficio; con il terzo motivo ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché dell'art. RGN 461/2015 Consi rei, Federici tz,Le I 2729 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per aver ricostruito il reddito con metodo analitico - induttivo, nella carenza di presunzioni gravi, precise e concordanti; con il quarto motivo ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 62 sexies del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, nonché dell'art. 2729 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto all'assenza di presunzioni gravi precise e concordanti, in relazione ai dati presi a riscontro e agli esiti dell'accertamento. A sua volta, con ricorso incidentale, l'Agenzia delle entrate ha impugnato la pronuncia con un motivo, dolendosi della violazione e falsa applicazione dell'art. 53, d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché dell'omessa pronuncia in ordine alla eccepita inammissibilità dell'appello proposto dalla contribuente, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., con riferimento ai rilievi analitici, contenuti nell'atto impositivo, relativi al disconoscimento di alcuni costi. In via preliminare occorre tuttavia esaminare, d'ufficio, la regolarità della costituzione del contraddittorio, per mancata osservanza del litisconsorzio necessario, considerato che la società destinataria dell'avviso d'accertamento è una società di persone. È principio reiterato e pacifico che, in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni, di cui all'art. 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dei soci delle stesse, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, sicché tutti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; la controversia infatti non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno RGN 461/2015 ConsiqY\ e re:. Federici I i ,-(3)-1-` `• soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992. In caso contrario il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Sez. U, 4 giugno 2008, n. 14815; 25 luglio 2012, n. 13073; 28 novembre 2014, n. 25300; 25 giugno 2018, n. 16730). È pur vero che ai fini della verifica del rispetto del litisconsorzio si è riconosciuto che nell'ipotesi di rettifica del reddito di una società di persone e di quello di partecipazione dei soci, le pur distinte pronunce riguardanti la società ed i soci, se adottate dallo stesso collegio in identica composizione, nella medesima circostanza e nel contesto di una trattazione sostanzialmente unitaria, implicano la presunzione che si sia realizzata una vicenda sostanzialmente esonerativa del litisconsorzio formale, sicché la parte ricorrente per cassazione, che lamenti la violazione del principio del necessario contraddittorio con riferimento al giudizio di primo grado, ha l'onere - in conformità al principio di autosufficienza del ricorso - di descrivere lo sviluppo delle procedure nel corso di quel grado. Più in generale, quando oggetto della controversia sia l'accertamento del reddito di una società di persone, incidente sul reddito di partecipazione di ciascun socio, per il principio della trasparenza, ex art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, anche per osservanza dei principi, aventi fondamento costituzionale, di economia processuale e di ragionevole durata del processo, deve ritenersi già soddisfatta l'esigenza del simultaneus processus nei gradi di merito, atteso che in essi i diversi ricorsi, trattati contestualmente e dal medesimo giudice seppur resi oggetto di distinte decisioni, hanno ugualmente ricevuto completezza del contradditorio (ex multis, cfr. Sez. U, n. 14815 del 2008 cit.; Cass., 15 febbraio 2018, n. 3789; 10 dicembre 2019, n. 32220; 1 giugno 2021, n. 15179). Sennonché nel caso che ci occupa all'avviso di accertamento, notificato alla società, è seguito un processo, celebrato e definito nei gradi di merito e quindi approdato dinanzi a questa Corte, senza che risulti che mai si sia provveduto ad integrare il contraddittorio con i soci. Non risulta neppure se mai i soci abbiano proposto ricorso avverso atti impositivi a loro volta indirizzati nei loro confronti. RGN 461/2015 Cons" r I. Federici 4, e te v Costituisce dunque dato ineludibile che il giudizio è stato celebrato senza il rispetto del litisconsorzio necessario, così viziando radicalmente l'intero processo. La sentenza impugnata deve essere dunque cassata per nullità dell'intero giudizio, che va rimesso dinanzi alla Corte di giustizia di I grado di Milano, cui spetterà provvedere alla definizione della controversia, nel rispetto del regolare litisconsorzio, pronunciandosi anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Dichiara la nullità dell'intero giudizio. Cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia di I grado di Milano, che provvederà, previa integrazione del contraddittorio, anch
Sentenza Cassazione n. 37226/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris