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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 gennaio 2026

Cassazione n. 02444/2026

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27627/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] spa, a sua volta mandataria di [OSCURATO:SOCIETA], cessionaria dei crediti di [OSCURATO:PERSONA] d [OSCURATO:SOCIETA] -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 185/2021 depositata il 29/03/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con atto di citazione del’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la soc.

Bolog a r.l. e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante e fideiussore, hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Terni che, su ricorso della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], li condanna al pagamento di €. 25.410,55 per saldo debitore del c/c 16121 e per l’anticipo di 13 fatture, eccependo la nullità del decreto ingiuntivo per assenza dei requisiti, il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte della Banca, per mancata produzione degli estratti conto scalari, il carattere usurario degli interessi e l’illegittimo addebito di CMS.

Dopo la disposizione di CTU, l’interruzione della causa per decesso della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], la riassunzione e la separazione dell’attuale giudizio da quello relativo al fideiussore, il Tribunale di Terni ha pronunciato la sentenza 26/6/2018, dichiarando la nullità della pattuizione relativa alla CMS e condannando l’opponente al pagamento della residua somma di €. 22.444,42, oltre interessi. [OSCURATO:PERSONA] srl ha impugnato tale sentenza, mediate atto di appello notificato alla [OSCURATO:SOCIETA] quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA], sostenendo l’illegittimità del decreto ingiuntivo perché emesso in difetto della documentazione contabile prescritta dall’art. 50 d.lgs. 383/93 e la violazione delle norme che sanciscono la nullità della convenzione di capitalizzazione trimestrale degli interessi.

La Corte d’Appello di Perugia ha respinto l’appello, osservando che il saldaconto non era affetto da nullità, che gli estratti conto prodotti dalla Banca, anche se incompleti, non avevano impedito al CTU la ricostruzione contabile del rapporto e la depurazione dello stesso dagli elementi illegittimi, che la normativa sulla capitalizzazione trimestrale approvata nel 2016 non era applicabile ai rapporti bancari in questione, chiusi il 2/3/2013 (per cui, in base all’art. 120 TUB nella sua precedente formulazione, era legittimo il calcolo degli interessi legali nella periodicità trimestrale attiva e passiva, in linea con le deduzioni del CTU). 2) Con ricorso notificato il 27/10/2021 la società [OSCURATO:SOCIETA] ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Perugia, proponendo tre motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] intimata non si è costituita. [OSCURATO:PERSONA] 1) Primo motivo di impugnazione: “Impugnazione della sentenza ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. (difetto di legittimazione della creditrice)”.

Il ricorrente rileva che nel giudizio di appello si è costituita la società [OSCURATO:SOCIETA], procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] spa, a sua volta mandataria di [OSCURATO:PERSONA] srl, cessionaria in blocco di un portafoglio crediti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], ed eccepisce il difetto di legittimazione della Banca, affermando che la mera produzione dell’estratto della cessione pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] non sia sufficiente a provare la cessione del credito in esame.

In particolare, afferma che la Banca ha l’onere di dimostrare l‘inclusione del credito nell’operazione di cessione in blocco e che, nel presente caso, dalla documentazione prodotta dalla Banca non emerge la prova di tale inclusione.

Sostiene che si tratta anche di eccezione rilevabile d’ufficio.

Il motivo è inammissibile. 1.1) In primo luogo si osserva che l’esame di questa censura comporta un’indagine di merito che è preclusa in sede di legittimità.

È vero che il difetto di titolarità attiva è rilevabile anche in cassazione, ma “nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato” (Cass sez. un. n. 2951/16; si veda anche, per es., Cass. cv., sez. lav., 1/09/2021, n. 23721: “Le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa, in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato”).

Nel presente caso, dal momento che non risultano su questa eccezione accertamenti di fatto del giudice del merito, che questa Corte possa valutare ai fini del giudizio circa la titolarità del rapporto, resta l’evidenziato limite del giudizio di legittimità in ordine agli accertamenti fattuali. 1.2)In secondo luogo, in ogni caso il motivo è inammissibile, perché generico.

Infatti, considerato che, secondo questa Corte, “ l a dimostrazione dell'inclusione del credito nell’operazione di cessione non deve necessariamente essere fornita attraverso la produzione del contratto di cessione, ma anche, per esempio, attraverso la pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] che identifichi le caratteristiche della categoria cui appartiene quel credito o attraverso altri elementi indiziari” (Cass. civ., sez.

III, 2/12/2025 n. 31457), il ricorrente non ha specificato ed esposto perché la pubblicazione sulla G.U. non sia in questo caso sufficiente a dimostrare l’inclusione del credito nell’operazione di cessione. 2) Secondo motivo di impugnazione: “Impugnazione della sentenza ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 50 del D. Lgs. n. 385/1993, nonché dell’art. 116 c.p.c.”.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 50 d.lgs.385/93 (che dispone: “[OSCURATO:PERSONA] d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 c.p.c. anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”), osservando che, nel presente caso, la certificazione è priva di data, che non è indicato l’importo totale del debito e che la Banca avrebbe dovuto dimostrare il percorso del calcolo del saldo negativo depositando tutti i documenti e gli estratti conto dall’inizio del rapporto alla fine.

Contesta anche che nel certificato non viene indicata la qualfica né il nominativo del dirigente della Banca che ha posto in essere la certificazione di conformità alle scritture contabili.

Il motivo è inammissibile. 2.1)In primo luogo il motivo non è chiaro, e pertanto inammissibile, perché il ricorrente sembra confondere il quadro probatorio necessario per l’ottenimento del decreto ingiuntivo (individuato dall’art. 50 d.lgs 385/93 nel mero estratto conto certificato conforme alle scritture contabili), con quello necessario per la prova del credito in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. 2.2) In ogni caso, sembrando il ricorrente incentrare le sue censure, nell’ambito di questo motivo, principalmente riguardo alle caratteristiche del saldaconto ex art. 50 d.lgs. 385/93, il motivo è certamente inammissibile perché in sede di opposizione la questione del saldaconto è stata superata e l’accertamento del credito, operata da giudice del merito, è basato non sul saldaconto, ma sugli estratti conto prodotti dalla Banca (e la Corte d’Appello riporta e conferma la decisione del giudice del primo grado che, basandosi sulla CTU, ha ritenuto sufficiente la documentazione prodotta in sede di opposizione per ricostruire il rapporto contabile tra le parti).

Né tale ricostruzione e l’interpretazione della CTU è sindacabile in sede di legittimità (la censura del ricorrente in ogni caso non contesta specificamente tale ricostruzione). 3) Terzo motivo di impugnazione: “Impugnazione della sentenza ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 1283 c.c. e 1418, comma secondo c.c.”.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata laddove la Corte d’Appello, circa la contestazione inerente all’illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale, ha sottolineato che la normativa approvata nell’anno 2016 su tale tema (in funzione modificativa dell’art. 120 TUB) è posteriore alla chiusura dei rapporti bancari in esame (avvenuta il 2/3/2013), per cui è inapplicabile la normativa sopravvenuta e il calcolo degli interessi è stato legittimo secondo la periodicità trimestrale attiva e passiva secondo la vecchia formulazione dell’art. 120 TUB e le analisi del CTU.

Il ricorrente continua a sostenere che il suo debito è stato calcolato in violazione delle norme che sanciscono la nullità delle previsioni aventi ad oggetto la capitalizzazione trimestrale.

Afferma che non dovevano essergli applicati gli interessi anatocistici.

Sostiene inoltre che è stata illegittimamente applicata la commissione di massimo scoperto.

Il motivo è inammissibile. 3.1) In primo luogo il motivo è generico, perché, di fronte alla chiara valutazione della Corte d’Appello circa l’inapplicabilità di una normativa posteriore ad un c/c chiuso precedentemente (2/3/2013), il ricorrente si è limitato ad eccepire genericamente l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale, senza specificare quale normativa sia stata violata e in quale periodo.

Si riafferma il chiaro orientamento di questa Corte, secondo la quale, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 629, della l. n. 147 del2013, decorre dal 1° gennaio 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (Cass. civ., sez.

I, 30/07/2024, n. 21344). 3.2) In secondo luogo, la contestazione circa l’illegittima applicazione della CMS è inammissibile, perché il giudice del primo grado ha già accolto tale contestazione e depurato il rapporto in esame dall’applicazione di questa posta.

Per cui la lamentela del ricorrente è inammissibile, perché già accolta e perché il medesimo non specifica se sia residuata qualche forma di applicazione della CMS al conto in questione e quale sia l’oggetto specifico della sua censura.

In ogni caso, si tratterebbe della richiesta di un accertamento di fatto precluso in sede di legittimità e riservato al giudice del merito. 4) Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Non vi è condanna alle spese, non essendosi costituita in questa sede la parte intimata.

Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’importo a titolo di contributo unificato pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27627/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] spa, a sua volta mandataria di [OSCURATO:SOCIETA], cessionaria dei crediti di [OSCURATO:PERSONA] d [OSCURATO:SOCIETA] -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 185/2021 depositata il 29/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con atto di citazione del’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la soc. Bolog a r.l. e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante e fideiussore, hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Terni che, su ricorso della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], li condanna al pagamento di €. 25.410,55 per saldo debitore del c/c 16121 e per l’anticipo di 13 fatture, eccependo la nullità del decreto ingiuntivo per assenza dei requisiti, il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte della Banca, per mancata produzione degli estratti conto scalari, il carattere usurario degli interessi e l’illegittimo addebito di CMS. Dopo la disposizione di CTU, l’interruzione della causa per decesso della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], la riassunzione e la separazione dell’attuale giudizio da quello relativo al fideiussore, il Tribunale di Terni ha pronunciato la sentenza 26/6/2018, dichiarando la nullità della pattuizione relativa alla CMS e condannando l’opponente al pagamento della residua somma di €. 22.444,42, oltre interessi. [OSCURATO:PERSONA] srl ha impugnato tale sentenza, mediate atto di appello notificato alla [OSCURATO:SOCIETA] quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA], sostenendo l’illegittimità del decreto ingiuntivo perché emesso in difetto della documentazione contabile prescritta dall’art. 50 d.lgs. 383/93 e la violazione delle norme che sanciscono la nullità della convenzione di capitalizzazione trimestrale degli interessi. La Corte d’Appello di Perugia ha respinto l’appello, osservando che il saldaconto non era affetto da nullità, che gli estratti conto prodotti dalla Banca, anche se incompleti, non avevano impedito al CTU la ricostruzione contabile del rapporto e la depurazione dello stesso dagli elementi illegittimi, che la normativa sulla capitalizzazione trimestrale approvata nel 2016 non era applicabile ai rapporti bancari in questione, chiusi il 2/3/2013 (per cui, in base all’art. 120 TUB nella sua precedente formulazione, era legittimo il calcolo degli interessi legali nella periodicità trimestrale attiva e passiva, in linea con le deduzioni del CTU). 2) Con ricorso notificato il 27/10/2021 la società [OSCURATO:SOCIETA] ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Perugia, proponendo tre motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] intimata non si è costituita. [OSCURATO:PERSONA] 1) Primo motivo di impugnazione: “Impugnazione della sentenza ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. (difetto di legittimazione della creditrice)”. Il ricorrente rileva che nel giudizio di appello si è costituita la società [OSCURATO:SOCIETA], procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] spa, a sua volta mandataria di [OSCURATO:PERSONA] srl, cessionaria in blocco di un portafoglio crediti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], ed eccepisce il difetto di legittimazione della Banca, affermando che la mera produzione dell’estratto della cessione pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] non sia sufficiente a provare la cessione del credito in esame. In particolare, afferma che la Banca ha l’onere di dimostrare l‘inclusione del credito nell’operazione di cessione in blocco e che, nel presente caso, dalla documentazione prodotta dalla Banca non emerge la prova di tale inclusione. Sostiene che si tratta anche di eccezione rilevabile d’ufficio. Il motivo è inammissibile. 1.1) In primo luogo si osserva che l’esame di questa censura comporta un’indagine di merito che è preclusa in sede di legittimità. È vero che il difetto di titolarità attiva è rilevabile anche in cassazione, ma “nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato” (Cass sez. un. n. 2951/16; si veda anche, per es., Cass. cv., sez. lav., 1/09/2021, n. 23721: “Le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa, in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato”). Nel presente caso, dal momento che non risultano su questa eccezione accertamenti di fatto del giudice del merito, che questa Corte possa valutare ai fini del giudizio circa la titolarità del rapporto, resta l’evidenziato limite del giudizio di legittimità in ordine agli accertamenti fattuali. 1.2)In secondo luogo, in ogni caso il motivo è inammissibile, perché generico. Infatti, considerato che, secondo questa Corte, “ l a dimostrazione dell'inclusione del credito nell’operazione di cessione non deve necessariamente essere fornita attraverso la produzione del contratto di cessione, ma anche, per esempio, attraverso la pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] che identifichi le caratteristiche della categoria cui appartiene quel credito o attraverso altri elementi indiziari” (Cass. civ., sez. III, 2/12/2025 n. 31457), il ricorrente non ha specificato ed esposto perché la pubblicazione sulla G.U. non sia in questo caso sufficiente a dimostrare l’inclusione del credito nell’operazione di cessione. 2) Secondo motivo di impugnazione: “Impugnazione della sentenza ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 50 del D. Lgs. n. 385/1993, nonché dell’art. 116 c.p.c.”. Il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 50 d.lgs.385/93 (che dispone: “[OSCURATO:PERSONA] d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 c.p.c. anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”), osservando che, nel presente caso, la certificazione è priva di data, che non è indicato l’importo totale del debito e che la Banca avrebbe dovuto dimostrare il percorso del calcolo del saldo negativo depositando tutti i documenti e gli estratti conto dall’inizio del rapporto alla fine. Contesta anche che nel certificato non viene indicata la qualfica né il nominativo del dirigente della Banca che ha posto in essere la certificazione di conformità alle scritture contabili. Il motivo è inammissibile. 2.1)In primo luogo il motivo non è chiaro, e pertanto inammissibile, perché il ricorrente sembra confondere il quadro probatorio necessario per l’ottenimento del decreto ingiuntivo (individuato dall’art. 50 d.lgs 385/93 nel mero estratto conto certificato conforme alle scritture contabili), con quello necessario per la prova del credito in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. 2.2) In ogni caso, sembrando il ricorrente incentrare le sue censure, nell’ambito di questo motivo, principalmente riguardo alle caratteristiche del saldaconto ex art. 50 d.lgs. 385/93, il motivo è certamente inammissibile perché in sede di opposizione la questione del saldaconto è stata superata e l’accertamento del credito, operata da giudice del merito, è basato non sul saldaconto, ma sugli estratti conto prodotti dalla Banca (e la Corte d’Appello riporta e conferma la decisione del giudice del primo grado che, basandosi sulla CTU, ha ritenuto sufficiente la documentazione prodotta in sede di opposizione per ricostruire il rapporto contabile tra le parti). Né tale ricostruzione e l’interpretazione della CTU è sindacabile in sede di legittimità (la censura del ricorrente in ogni caso non contesta specificamente tale ricostruzione). 3) Terzo motivo di impugnazione: “Impugnazione della sentenza ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 1283 c.c. e 1418, comma secondo c.c.”. Il ricorrente censura la sentenza impugnata laddove la Corte d’Appello, circa la contestazione inerente all’illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale, ha sottolineato che la normativa approvata nell’anno 2016 su tale tema (in funzione modificativa dell’art. 120 TUB) è posteriore alla chiusura dei rapporti bancari in esame (avvenuta il 2/3/2013), per cui è inapplicabile la normativa sopravvenuta e il calcolo degli interessi è stato legittimo secondo la periodicità trimestrale attiva e passiva secondo la vecchia formulazione dell’art. 120 TUB e le analisi del CTU. Il ricorrente continua a sostenere che il suo debito è stato calcolato in violazione delle norme che sanciscono la nullità delle previsioni aventi ad oggetto la capitalizzazione trimestrale. Afferma che non dovevano essergli applicati gli interessi anatocistici. Sostiene inoltre che è stata illegittimamente applicata la commissione di massimo scoperto. Il motivo è inammissibile. 3.1) In primo luogo il motivo è generico, perché, di fronte alla chiara valutazione della Corte d’Appello circa l’inapplicabilità di una normativa posteriore ad un c/c chiuso precedentemente (2/3/2013), il ricorrente si è limitato ad eccepire genericamente l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale, senza specificare quale normativa sia stata violata e in quale periodo. Si riafferma il chiaro orientamento di questa Corte, secondo la quale, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 629, della l. n. 147 del2013, decorre dal 1° gennaio 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (Cass. civ., sez. I, 30/07/2024, n. 21344). 3.2) In secondo luogo, la contestazione circa l’illegittima applicazione della CMS è inammissibile, perché il giudice del primo grado ha già accolto tale contestazione e depurato il rapporto in esame dall’applicazione di questa posta. Per cui la lamentela del ricorrente è inammissibile, perché già accolta e perché il medesimo non specifica se sia residuata qualche forma di applicazione della CMS al conto in questione e quale sia l’oggetto specifico della sua censura. In ogni caso, si tratterebbe della richiesta di un accertamento di fatto precluso in sede di legittimità e riservato al giudice del merito. 4) Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Non vi è condanna alle spese, non essendosi costituita in questa sede la parte intimata. Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’importo a titolo di contributo unificato pari
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