CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 gennaio 2024
Cassazione n. 12407/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 35842-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 78, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (studio BDL), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N.35842/2018 Cron. Rep. Ud.30/01/2024 CC -resistenti con mandato - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE già [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata - avverso la sentenza n. 1223/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 06/06/2018 R.G.N. 283/20217; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 6.6.18 la corte d’appello di Bari, in riforma di sentenza del tribunale della stessa sede del 10.1.17, ha rigettato l’opposizione della società in epigrafe a cartella esattoriale per euro 36.078 per credito per omissioni contributive relative a periodi di sospensione dell’attività lavorativa nel settore edile, ritenuta non riconducibile l a fattispecie a condizioni esonerative della contribuzione in difetto di comunicazione preventiva all’Inps. Avverso tale sentenza ricorre la società per quattro motivi; l’Inps ha depositato procura speciale. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Il primo motivo deduce ex art. 360 co. 1 numero 3 e 5 c.p.c. violazione degli articoli 115 c.p.c. e 2697 c.c., per non avere la corte territoriale tenuto conto della costituzione in appello della società e dei documenti prodotti. Il secondo motivo deduce violazione -ex art. 360 co. 1 n. 4 3 c.p.c.- violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2697 c.c., per aver omesso di pronunciare sull’eccezione di giudicato formulato dalla parte. Il terzo motivo lamenta violazione di legge con riferimento agli artt. 112 c.p.c. e 2697 c.c., per avere omesso di verificare il fatto storico dell’infondatezza dell’accertamento Inail sulla sospensione concordata tra datore e lavoratori posto base dell’accertamento Inps, risultante da sentenza inter alios. Il quarto motivo deduce violazione dell’articolo 29 d.l.244 del 95 convertito in legge 341 del 95, per avere la sentenza impugnata trascurato che non si fa luogo a contribuzione virtuale in caso di sospensione del lavoro. I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione. Essi sono infondati. [OSCURATO:PERSONA] ritiene invero che la declaratoria di contumacia contenuta nella sentenza impugnata appare frutto di mero errore in quanto smentita dalla stessa intestazione della sentenza. L’eccezione potrebbe astrattamente rilevare quanto al mancato esame della documentazione prodotta dalla parte erroneamente considerata contumace. In proposito, occorre premettere (con Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23194 del 04/10/2017, Rv. 645753 - 01) che, qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonché di dimostrare sia l'esistenza di un nesso eziologico tra l'omesso accoglimento dell'istanza e l'errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell'errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove. Nel caso, a parte la considerazione che il ricorrente non ha ottemperato agli oneri di specificità ora detti, va evidenziato, in ogni caso, che la documentazione invocata dalla parte ricorrente è irrilevante posto che la corte territoriale ha comunque esaminato il contenuto della sentenza dell’altro giudizio invocato dalla parte appellata ed ha affermato correttamente che la stessa non faceva stato verso l’INPS. Il quarto motivo va del pari disatteso. Questa Corte invero ha già affermato (Sez. L - , Ordinanza n. 10134 del 26/04/2018, Rv. 648056 – 01; Sez. L, Sentenza n. 21700 del 13/10/2009, Rv. 610417 - 01) il principio, al quale va data continuità, secondo il quale, in tema di contribuzione dovuta dai datori di lavoro esercenti attività edile, l'art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, conv. nella l. n. 341 del 1995, nel determinare la misura dell'obbligo contributivo previdenziale ed assistenziale in riferimento ad una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva, prevede l'esclusione dall'obbligo contributivo di una varietà di assenze, tra di loro accomunate dal fatto che vengono in considerazione situazioni in cui è la legge ad imporre al datore di lavoro di sospendere il rapporto. Ne consegue che, ove la sospensione del rapporto derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordo tra le parti, continua a permanere intatto l'obbligo retributivo, dovendosi escludere, attesa l'assenza di una identità di "ratio" tra le situazioni considerate, la possibilità di una interpretazione estensiva o, comunque, analogica, e ciò tanto più che la disposizione ha natura eccezionale e regola espressamente la possibilità e le modalità di un ampliamento dei casi d'esonero da contribuzione, che può essere effettuato esclusivamente mediante decreti interministeriali. Nulla per spese, essendo la parte vittoriosa rimasta intimata. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il r