CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 febbraio 2024
Cassazione n. 08592/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente – REGIONE ABRUZZO, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliata -controricorrente – avverso la sentenza n. 872/2017 della Corte d’Appello di L’Aquila, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], N.R.G. 833/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8.2.2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], dirigente della Regione Abruzzo, ha impugnato per cassazione, con due motivi, la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila con la quale era stato rigettato il ricorso con il quale la stessa aveva domandato accertarsi il suo diritto a percepire, pur dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regionale che consentiva la maggiorazione della r etribuzione individuale di anzianità, i maggiori importi stabiliti in suo favore da antecedente sentenza passata in giudicato tra le parti; la Corte di merito escludeva che il diritto della lavoratrice derivante dal pregresso giudicato, riguardando un rapporto di durata, perdurasse oltre il momento in cui non era poi intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale, non potendosi riconoscere effetti futuri con il sopravvenire di essa; per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] la proposto ricorso, resistito con controricorso dalla Regione. [OSCURATO:PERSONA] 1. la causa è stata avviata a trattazione camerale e prima dell’adunanza è stato depositato atto di rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, con richiesta di compensazione; quest’ultima veniva prospettata sul presupposto che , in un precedente di questa S.C. (Cass. n. 1954 del 2023), nel disattendere analoga impugnativa per cassazione, la compensazione era stata disposta, per novità della questione; l’intervenuta rinuncia comporta di per sé l’estinzione del giudizio di legittimità (da ultimo Cass. 28 maggio 2020, n. 10140) e ragioni analoghe a quelle recentemente espresse in identico giudizio dalla citata pronuncia di questa S.C. giustificano la compensazione delle spese. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nell’adunanza ca