Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 00807/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Il PG chiede che la Corte di Cassazione annulli con rinvio il provvedi -lento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con l'ordinanza 17 maggio 2021, il giudice dell'esecuzione del Triburale di Napoli ha rigettato l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], fondata sul r las( o del permesso di costruire in sanatoria e dell'autorizzazione paesaggistica, di re; 'oca o di sospensione dell'ordine di demolizione emesso in esecuzione della senteri;2 del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, del 24 novembre :?000, irrevocabile il 24 dicembre 2001, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per la costruzione degli immobili senza permesso di costruire ed in zona vincolata.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione wrversc tale ordinanza.

2.1. Si deducono, in primo luogo, tre motivi: l'evidente illogicità della motivazione sull'applicazione nel caso di specie degli artt. 31 e 38 legge 47 , 1995 e 39 della legge 724/1994; il travisamento della prova acquisita; la Vi0I32 ione degli artt. 39 della legge 724/1994 e 44 della legge 47/1985.

Il motivo si fonda in diritto sul richiamo alla giurispruderza p Anale, amministrativa e costituzionale sulla possibilità di presentare i condoni Irazi3nati.

Si precisa che la richiesta di condono fu presentata da [OSCURATO:PERSONA], quale usufruttuario, figlio della condannata, il quale vendette poi l'immobile al ricorente.

Risultano depositate in tutto sei istanze di condono, ciascuna per ocni s ngolc immobile; poiché le istanze di sanatoria farebbero riferimento ad unità irnmbilieri già suddivise ed autonome in ogni parte, dovrebbe escludersi che si sia realizzai:o un frazionamento fraudolento di un'unica opera edilizia di volumetria superiore a 750 mc, attraverso la predisposizione fittizia di distinte istanze di concessii:ne in sanatoria.

Sul punto il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso la motivazioni: e di confrontarsi con la documentazione in atti.

La valutazione volumetrica complessiva degli altri singoli edifici che .

I.Jr-onc realizzati da [OSCURATO:PERSONA] sarebbe errata; la determinazione del volunie del manufatto da sanare sarebbe limitata al singolo manufatto realizzato in rehzione al quale è possibile presentare singole istanze di sanatoria per ogni ucc norna preesistente unità immobiliare.

2.2. Con i motivi dal quarto al settimo si deducono i seguenti viz : l'ev illogicità della motivazione, e comunque, la mancanza della inotivdzione sull'applicazione degli art. 31 e 38 legge 47/1995 e 39 della legge 724/:.994; il travisamento della prova acquisita; la violazione degli artt. 39 legge 724/1994 e 44, lett. c), legge 47/1985; il vizio ex art. 606, lett. d), cod. proc. peri. uer la mancata esecuzione di una perizia sulla determinazione della voluneir a del manufatto oggetto del provvedimento di esecuzione al momento del rilascio.della concessione in sanatoria.

Si contesta la motivazione dell'ordinanza impugnata sulla naolumetria dell'immobile del ricorrente, fondata sulla consulenza tecnica del Pubblica ministero, pari a 950,06 mc, perché in contrasto con gli accertamenti eseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA] il 22 gennaio 2015, con quanto accertato dall'ufficio tecnim del comune di Pozzuoli e con la consulenza tecnica di parte, depositata con Vino derr:e di esecuzione.

Tali elementi di prova, presenti in atti, non sarebbero stati valutali; ir oltre la consulenza tecnica del Pubblico ministero sarebbe stata eseguita 3 anni copo il rilascio della concessione edilizia in sanatoria in favore del ricorrErre, :icché sarebbe plausibile che la diversa volumetria sia stata conseguenza di una innovazione su di un immobile già regolarizzato; su tale punto sa -ebbe stata omessa ogni valutazione, pur essendo stati compiuti gli accertamenti nel 2(.15 su delega della Procura della Repubblica.

A seguito di tale accertamento sarebbero state eliminate le modifiche con opere di ripristino, come documentato in atti (si richiamano l'analisi r.ecnica e la verifica dell'utc di Pozzuoli del 6 dicembre 2016). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo ed il quarto motivo, con cui si deduce il vizio della motivazione con riferimento alla corretta applicazione delle norme giuridiche, sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento alle questioni di diritto; tale vizio nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto, alla giustifica2i0Ile della ricostruzione storica del fatto per cui si procede.

Cfr. Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 per CJI «In tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, cornrna 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giu -idicarierre corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge».

2. Il secondo motivo, con cui si deduce il travisamento della prc ra, è inammissibile per genericità non essendo state indicate le prove di i s2 -ebbe avvenuta l'omessa valutazione (cfr. pag. 11 del ricorso).3.

Il settimo motivo, con cui si deduce il vizio ex art. 606, lett. d), :od. proc. pen., per la mancata esecuzione di una perizia sulla determinazione della volumetria del manufatto oggetto del provvedimento di esecuzione al mornen:o del rilascio della concessione in sanatoria, è inammissibile ex art. 606, coninna 3 cod. proc. pen.

Nel procedimento di esecuzione non è deducibile il vizio di nni:Aca:a assunzione di una prova decisiva ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. ci), cod. proc. pen., previsto soltanto per il giudizio dibattimentale e non anche per i procedimenti che si svolgono con il rito della camera di consiglio (Sez. 1, n. 189z-7 del 01/10/2008, Greco, Rv. 241309 - 01; cfr. nello stesso senso Sez. 1, n. :'2116 del 10/09/2020, Gaita, Rv. 280199 - 01 con riferimento al procechme.rto di sorveglianza).

4. Per il resto il ricorso è infondato.

4.1. Ai sensi dell'art. 39, comma 1, prima parte, in particolare, le disp)izioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive rnodificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dal tale articolo, si applicar ) alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della voluinetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volume:ria iniziale, un ampliamento superiore a 750 metri cubi.

Le suddette disposizbni trivario altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra -elative a nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richie:ta di concessione edilizia in sanatoria.

4.2. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, non è ammissibile il condono edilizio di una costruzione quando la richiesta di sanatoria sia presenta:a frazionando l'unità immobiliare in plurimi interventi edilizi, in quan:o è illecito l'espediente di denunciare fittiziamente la realizzazione di plurime oper non collegate tra loro, quando, invece, le stesse risultano finalizzate alla realizzazione di un unico manufatto e sono a esso funzionali, sì da costituire una costruzione unica (Sez. 3, n. 20420 del 08/04/2015, Esposito, Rv. 263639 - 01).

Cfr. anche Sez. 3, n. 44596 del 20/05/2016, Boccia, Rv. 269280 - 01, per cui in materia di condono edilizio disciplinato dalla legge 24 novembre 1.594, n, 724, ai fini della individuazione dei limiti stabiliti per la concedibilità della sanatoria, ogni edificio va inteso quale complesso unitario qualora faccia capo ad un unico soggetto legittimato alla proposizione della domanda di condonc, c::)n la conseguenza che le eventuali singole istanze presentate in relazione alle se::ara:e unità che compongono tale edificio devono riferirsi ad un'unica concessione in sanatoria, onde evitare l'elusione del limite legale di consistenza clercpera.Qualora, invece, per effetto della suddivisione della costruzione o della limitazione quantitativa del titolo abilitante la presentazione della domanda di sanatoria, vi siano più soggetti legittimati, è possibile proporre istanze separate re a .:ive ad un medesimo immobile (fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto inapplicé dile il condono, essendo emerso che l'immobile era stato interamente realizzato ad era di proprietà di un unico soggetto).

Ai fini della individuazione dei limiti stabiliti per la concedibilità della sanatoria, ogni edificio va inteso quale complesso unitario che faccia capo ad unico soggetl:o legittimato alla proposizione della domanda di condono, con la consegueru a che le eventuali singole istanze presentate in relazione alle separate J n.t:i che compongono tale edificio devono riferirsi ad una unica concessione in sanatoria, onde evitare la elusione del limite di 750 mc. attraverso la considerazione di ciascuna parte in luogo dell'intero complesso.

4.3. Come affermato costantemente anche dal Consiglio di Statc (cfr. sentenza n.933/2021) il limite di 750 mc. previsto dalla legge per le .luove costruzioni non può essere eluso attraverso la ripartizione delle stesse in tante autonome unità.

Afferma il Consiglio di Stato che l'art. 39 della legge n. 7:4 del 1994, laddove ha previsto che il limite di 750 mc. di volumetria condonabile lebba essere computato per le nuove costruzioni «per singola richiesta di concsione edilizia in sanatoria», deve essere interpretato nel senso che nei casi in cui «all'interno di un unico compendio immobiliare sia possibile individuare abusi ontologicamente diversi è possibile per essi presentare distinte richie.Ae di condono (ciascuna delle quali soggiace al ridetto limite volumetrico), mer :re in tutti gli altri casi resta fermo che dovranno essere le plurime istanze, scrrma.:e assieme, a non eccedere la volumetria di 750 mc.» (Cons.

St. sez.

IV n 253 del 2016).

Afferma il Consiglio di Stato con la sentenza n. 933/2021 che non può essere messa in discussione la ratio della legge volta a impedire la sanatoria d iuove costruzioni oltre un certo limite di volumetria; volumetria quindi che non può che essere calcolata sull'intero immobile a meno che le ripartizioni di esse non presentino caratteristiche particolari tali da giustificare una valutazione .3 IP" loma in sede di condono. [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito che per <le -iuove costruzioni è prevista la possibilità (derogatoria e, come tale, di 5Iret:a interpretazione) di calcolare la volumetria per singola richiesta di concesione edilizia in sanatoria per effetto della suddivisione della costruzione o limitazione quantitativa del titolo che abilita la presentazione della domanda di sanato -i (C.

Cost. sent. n. 302/1996).

Il limite massimo di volume «per le nuove costruzioni (che, come tali, per la differenza di situazione oggettiva, non possono avere un parametro di preeSiAen .:e riferimento non essendovi costruzione originaria) costituisce un I mite unica (riferito alla nuova costruzione, complessivamente considerata con canttere unitario a prescindere dalle unità immobiliari ai fini catastali) ed assoluto, con un derogatorio temperamento (di stretta interpretazione) riferibile esclusivanente alle ipotesi eccezionali in cui è ammessa la scissione delle domande di sanatoria per effetto di suddivisione in autonome costruzioni o di limitazioni quantitati ve del titolo in base al quale si chiede il condono-sanatoria» (Cons.

St., sez. [V n 3631 del 2017).

4.4. I casi citati dal ricorrente, indicati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 302/1996, si riferiscono solo alle ipotesi di legittima ed ammissibile scissione della domanda di sanatoria per effetto della suid visione della costruzione o limitazione quantitativa del titolo che abilita la presentazione della domanda di sanatoria; non alle ipotesi, come quella in esame, ellAva a monte per l'unitarietà dell'immobile.

4.5. Dal provvedimento impugnato risulta, in punto di fatto, che I opera abusiva realizzata è costituita da un blocco di tre edifici sfalzati, comprendenti 6 villini a schiera bifamiliari disposti su 3 livelli.

Dalla descrizione effettuata dal giudice di merito, evidentemente fondati) sugli atti acquisiti nella procedura, risulta dunque che l'opera, per COIll3 è stata realizzata, era unitaria, così come era unitaria l'originaria proprietà degli innnobili, perché costituente un blocco unico di più edifici, composti dai 6 vi li li: ciò consegue che deve tenersi conto della volumetria complessiva del blocco degli immobili e non della volumetria dei singoli appartamenti.

4.6. È dunque corretta l'affermazione del giudice dell'esecuzione p:1- cui l'edificio realizzato è un complesso unitario che, di conseguenza, avi -Ebe COVICC far capo ad un solo soggetto legittimato alla proposizione della domar da di condono; la circostanza che si tratti di un edificio unitario impone che unica sia la concessione in sanatoria, altrimenti si eluderebbe il limite di 750 mc. attraverso la considerazione di ciascuna parte in luogo dell'intero complesso.

L'opera abusiva risulta, infatti, essere stata costruita dalla condannata [OSCURATO:PERSONA].

4.7. In punto di fatto, risulta dal provvedimento impugnato - e ciò è incontestato — che sono state presentate, successivamente alla reali rzaz cine da parte di [OSCURATO:PERSONA] della costruzione unitaria del tutto abusiva, 6 d istanze di condono, tutte da familiari della condannata, fra cui quella p)ropp ta da [OSCURATO:PERSONA], figlio della condannata, prima usufruttuario e poi donatario di uno dei 6 immobili, poi venduto al ricorrente.

Il ricorrente è subentrato in una delle istanze di condono.

Già solo dall'analisi delle domande di condono emerge che la volumeti ia del complesso immobiliare è superiore ai 750 metri cubi, perché pari a mi

4.430. In realtà, il giudice dell'esecuzione ha dato atto che dalla consulenza tecnica del pubblico ministero la volumetria complessiva dell'immobile è pari a mci. 5.65,35.

4.8. Inoltre, il giudice dell'esecuzione ha accertato, sempre in bEs2 alla consulenza tecnica del Pubblico ministero, che anche la volumetria cella s ngola unità immobiliare è superiore a 750 mc.; è pari a 950,06 mc.

5. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al p3ga

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Il PG chiede che la Corte di Cassazione annulli con rinvio il provvedi -lento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con l'ordinanza 17 maggio 2021, il giudice dell'esecuzione del Triburale di Napoli ha rigettato l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], fondata sul r las( o del permesso di costruire in sanatoria e dell'autorizzazione paesaggistica, di re; 'oca o di sospensione dell'ordine di demolizione emesso in esecuzione della senteri;2 del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, del 24 novembre :?000, irrevocabile il 24 dicembre 2001, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per la costruzione degli immobili senza permesso di costruire ed in zona vincolata. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione wrversc tale ordinanza. 2.1. Si deducono, in primo luogo, tre motivi: l'evidente illogicità della motivazione sull'applicazione nel caso di specie degli artt. 31 e 38 legge 47 , 1995 e 39 della legge 724/1994; il travisamento della prova acquisita; la Vi0I32 ione degli artt. 39 della legge 724/1994 e 44 della legge 47/1985. Il motivo si fonda in diritto sul richiamo alla giurispruderza p Anale, amministrativa e costituzionale sulla possibilità di presentare i condoni Irazi3nati. Si precisa che la richiesta di condono fu presentata da [OSCURATO:PERSONA], quale usufruttuario, figlio della condannata, il quale vendette poi l'immobile al ricorente. Risultano depositate in tutto sei istanze di condono, ciascuna per ocni s ngolc immobile; poiché le istanze di sanatoria farebbero riferimento ad unità irnmbilieri già suddivise ed autonome in ogni parte, dovrebbe escludersi che si sia realizzai:o un frazionamento fraudolento di un'unica opera edilizia di volumetria superiore a 750 mc, attraverso la predisposizione fittizia di distinte istanze di concessii:ne in sanatoria. Sul punto il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso la motivazioni: e di confrontarsi con la documentazione in atti. La valutazione volumetrica complessiva degli altri singoli edifici che . I.Jr-onc realizzati da [OSCURATO:PERSONA] sarebbe errata; la determinazione del volunie del manufatto da sanare sarebbe limitata al singolo manufatto realizzato in rehzione al quale è possibile presentare singole istanze di sanatoria per ogni ucc norna preesistente unità immobiliare. 2.2. Con i motivi dal quarto al settimo si deducono i seguenti viz : l'ev illogicità della motivazione, e comunque, la mancanza della inotivdzione sull'applicazione degli art. 31 e 38 legge 47/1995 e 39 della legge 724/:.994; il travisamento della prova acquisita; la violazione degli artt. 39 legge 724/1994 e 44, lett. c), legge 47/1985; il vizio ex art. 606, lett. d), cod. proc. peri. uer la mancata esecuzione di una perizia sulla determinazione della voluneir a del manufatto oggetto del provvedimento di esecuzione al momento del rilascio.della concessione in sanatoria. Si contesta la motivazione dell'ordinanza impugnata sulla naolumetria dell'immobile del ricorrente, fondata sulla consulenza tecnica del Pubblica ministero, pari a 950,06 mc, perché in contrasto con gli accertamenti eseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA] il 22 gennaio 2015, con quanto accertato dall'ufficio tecnim del comune di Pozzuoli e con la consulenza tecnica di parte, depositata con Vino derr:e di esecuzione. Tali elementi di prova, presenti in atti, non sarebbero stati valutali; ir oltre la consulenza tecnica del Pubblico ministero sarebbe stata eseguita 3 anni copo il rilascio della concessione edilizia in sanatoria in favore del ricorrErre, :icché sarebbe plausibile che la diversa volumetria sia stata conseguenza di una innovazione su di un immobile già regolarizzato; su tale punto sa -ebbe stata omessa ogni valutazione, pur essendo stati compiuti gli accertamenti nel 2(.15 su delega della Procura della Repubblica. A seguito di tale accertamento sarebbero state eliminate le modifiche con opere di ripristino, come documentato in atti (si richiamano l'analisi r.ecnica e la verifica dell'utc di Pozzuoli del 6 dicembre 2016). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo ed il quarto motivo, con cui si deduce il vizio della motivazione con riferimento alla corretta applicazione delle norme giuridiche, sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento alle questioni di diritto; tale vizio nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto, alla giustifica2i0Ile della ricostruzione storica del fatto per cui si procede. Cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 per CJI «In tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, cornrna 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giu -idicarierre corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge». 2. Il secondo motivo, con cui si deduce il travisamento della prc ra, è inammissibile per genericità non essendo state indicate le prove di i s2 -ebbe avvenuta l'omessa valutazione (cfr. pag. 11 del ricorso).3. Il settimo motivo, con cui si deduce il vizio ex art. 606, lett. d), :od. proc. pen., per la mancata esecuzione di una perizia sulla determinazione della volumetria del manufatto oggetto del provvedimento di esecuzione al mornen:o del rilascio della concessione in sanatoria, è inammissibile ex art. 606, coninna 3 cod. proc. pen. Nel procedimento di esecuzione non è deducibile il vizio di nni:Aca:a assunzione di una prova decisiva ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. ci), cod. proc. pen., previsto soltanto per il giudizio dibattimentale e non anche per i procedimenti che si svolgono con il rito della camera di consiglio (Sez. 1, n. 189z-7 del 01/10/2008, Greco, Rv. 241309 - 01; cfr. nello stesso senso Sez. 1, n. :'2116 del 10/09/2020, Gaita, Rv. 280199 - 01 con riferimento al procechme.rto di sorveglianza). 4. Per il resto il ricorso è infondato. 4.1. Ai sensi dell'art. 39, comma 1, prima parte, in particolare, le disp)izioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive rnodificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dal tale articolo, si applicar ) alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della voluinetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volume:ria iniziale, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizbni trivario altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra -elative a nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richie:ta di concessione edilizia in sanatoria. 4.2. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, non è ammissibile il condono edilizio di una costruzione quando la richiesta di sanatoria sia presenta:a frazionando l'unità immobiliare in plurimi interventi edilizi, in quan:o è illecito l'espediente di denunciare fittiziamente la realizzazione di plurime oper non collegate tra loro, quando, invece, le stesse risultano finalizzate alla realizzazione di un unico manufatto e sono a esso funzionali, sì da costituire una costruzione unica (Sez. 3, n. 20420 del 08/04/2015, Esposito, Rv. 263639 - 01). Cfr. anche Sez. 3, n. 44596 del 20/05/2016, Boccia, Rv. 269280 - 01, per cui in materia di condono edilizio disciplinato dalla legge 24 novembre 1.594, n, 724, ai fini della individuazione dei limiti stabiliti per la concedibilità della sanatoria, ogni edificio va inteso quale complesso unitario qualora faccia capo ad un unico soggetto legittimato alla proposizione della domanda di condonc, c::)n la conseguenza che le eventuali singole istanze presentate in relazione alle se::ara:e unità che compongono tale edificio devono riferirsi ad un'unica concessione in sanatoria, onde evitare l'elusione del limite legale di consistenza clercpera.Qualora, invece, per effetto della suddivisione della costruzione o della limitazione quantitativa del titolo abilitante la presentazione della domanda di sanatoria, vi siano più soggetti legittimati, è possibile proporre istanze separate re a .:ive ad un medesimo immobile (fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto inapplicé dile il condono, essendo emerso che l'immobile era stato interamente realizzato ad era di proprietà di un unico soggetto). Ai fini della individuazione dei limiti stabiliti per la concedibilità della sanatoria, ogni edificio va inteso quale complesso unitario che faccia capo ad unico soggetl:o legittimato alla proposizione della domanda di condono, con la consegueru a che le eventuali singole istanze presentate in relazione alle separate J n.t:i che compongono tale edificio devono riferirsi ad una unica concessione in sanatoria, onde evitare la elusione del limite di 750 mc. attraverso la considerazione di ciascuna parte in luogo dell'intero complesso. 4.3. Come affermato costantemente anche dal Consiglio di Statc (cfr. sentenza n.933/2021) il limite di 750 mc. previsto dalla legge per le .luove costruzioni non può essere eluso attraverso la ripartizione delle stesse in tante autonome unità. Afferma il Consiglio di Stato che l'art. 39 della legge n. 7:4 del 1994, laddove ha previsto che il limite di 750 mc. di volumetria condonabile lebba essere computato per le nuove costruzioni «per singola richiesta di concsione edilizia in sanatoria», deve essere interpretato nel senso che nei casi in cui «all'interno di un unico compendio immobiliare sia possibile individuare abusi ontologicamente diversi è possibile per essi presentare distinte richie.Ae di condono (ciascuna delle quali soggiace al ridetto limite volumetrico), mer :re in tutti gli altri casi resta fermo che dovranno essere le plurime istanze, scrrma.:e assieme, a non eccedere la volumetria di 750 mc.» (Cons. St. sez. IV n 253 del 2016). Afferma il Consiglio di Stato con la sentenza n. 933/2021 che non può essere messa in discussione la ratio della legge volta a impedire la sanatoria d iuove costruzioni oltre un certo limite di volumetria; volumetria quindi che non può che essere calcolata sull'intero immobile a meno che le ripartizioni di esse non presentino caratteristiche particolari tali da giustificare una valutazione .3 IP" loma in sede di condono. [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito che per <le -iuove costruzioni è prevista la possibilità (derogatoria e, come tale, di 5Iret:a interpretazione) di calcolare la volumetria per singola richiesta di concesione edilizia in sanatoria per effetto della suddivisione della costruzione o limitazione quantitativa del titolo che abilita la presentazione della domanda di sanato -i (C. Cost. sent. n. 302/1996). Il limite massimo di volume «per le nuove costruzioni (che, come tali, per la differenza di situazione oggettiva, non possono avere un parametro di preeSiAen .:e riferimento non essendovi costruzione originaria) costituisce un I mite unica (riferito alla nuova costruzione, complessivamente considerata con canttere unitario a prescindere dalle unità immobiliari ai fini catastali) ed assoluto, con un derogatorio temperamento (di stretta interpretazione) riferibile esclusivanente alle ipotesi eccezionali in cui è ammessa la scissione delle domande di sanatoria per effetto di suddivisione in autonome costruzioni o di limitazioni quantitati ve del titolo in base al quale si chiede il condono-sanatoria» (Cons. St., sez. [V n 3631 del 2017). 4.4. I casi citati dal ricorrente, indicati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 302/1996, si riferiscono solo alle ipotesi di legittima ed ammissibile scissione della domanda di sanatoria per effetto della suid visione della costruzione o limitazione quantitativa del titolo che abilita la presentazione della domanda di sanatoria; non alle ipotesi, come quella in esame, ellAva a monte per l'unitarietà dell'immobile. 4.5. Dal provvedimento impugnato risulta, in punto di fatto, che I opera abusiva realizzata è costituita da un blocco di tre edifici sfalzati, comprendenti 6 villini a schiera bifamiliari disposti su 3 livelli. Dalla descrizione effettuata dal giudice di merito, evidentemente fondati) sugli atti acquisiti nella procedura, risulta dunque che l'opera, per COIll3 è stata realizzata, era unitaria, così come era unitaria l'originaria proprietà degli innnobili, perché costituente un blocco unico di più edifici, composti dai 6 vi li li: ciò consegue che deve tenersi conto della volumetria complessiva del blocco degli immobili e non della volumetria dei singoli appartamenti. 4.6. È dunque corretta l'affermazione del giudice dell'esecuzione p:1- cui l'edificio realizzato è un complesso unitario che, di conseguenza, avi -Ebe COVICC far capo ad un solo soggetto legittimato alla proposizione della domar da di condono; la circostanza che si tratti di un edificio unitario impone che unica sia la concessione in sanatoria, altrimenti si eluderebbe il limite di 750 mc. attraverso la considerazione di ciascuna parte in luogo dell'intero complesso. L'opera abusiva risulta, infatti, essere stata costruita dalla condannata [OSCURATO:PERSONA]. 4.7. In punto di fatto, risulta dal provvedimento impugnato - e ciò è incontestato — che sono state presentate, successivamente alla reali rzaz cine da parte di [OSCURATO:PERSONA] della costruzione unitaria del tutto abusiva, 6 d istanze di condono, tutte da familiari della condannata, fra cui quella p)ropp ta da [OSCURATO:PERSONA], figlio della condannata, prima usufruttuario e poi donatario di uno dei 6 immobili, poi venduto al ricorrente. Il ricorrente è subentrato in una delle istanze di condono. Già solo dall'analisi delle domande di condono emerge che la volumeti ia del complesso immobiliare è superiore ai 750 metri cubi, perché pari a mi 4.430. In realtà, il giudice dell'esecuzione ha dato atto che dalla consulenza tecnica del pubblico ministero la volumetria complessiva dell'immobile è pari a mci. 5.65,35. 4.8. Inoltre, il giudice dell'esecuzione ha accertato, sempre in bEs2 alla consulenza tecnica del Pubblico ministero, che anche la volumetria cella s ngola unità immobiliare è superiore a 750 mc.; è pari a 950,06 mc. 5. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al p3ga
Sentenza Cassazione n. 00807/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris