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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2023

Cassazione n. 29735/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / R.G. 3499_23 Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - condannato per i reati di cui agli artt. 44, lett, c), 83 e 95 d:P. n. 380 del 2001 e 181 d.lgs. n. 42 del 2004,- espone censure diverse da quelle consentite in sede di legittimità, perché, nel dedurre violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., espone censure non consentite in sede di legittimità, in quanto riproduce doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte d'appello con congrua motivazione, nella quale si valorizzano, quali elementi indicativi della mancanza di tenuità dell'offesa, la realizzazione della costruzione da parte dell'imputato in assenza dei necessari titoli abilitativi, le dimensioni tutt'altro che modeste del manufatto, la non sanabilità dello stesso, data l'assenza dell'autorizzazione paesaggistica, il mancato ripristino dei luoghi successivamente alla scoperta del fatto da parte della Polizia giudiziaria; Considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, formula censure non consentite in sede di legittimità, in quanto la sentenza impugnata richiama la gravità del fatto e l'assenza di elementi positivamente valutabili ai fini della concessione del beneficio di cui all'art. 62-bis cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 maggio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / R.G. 3499_23 Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - condannato per i reati di cui agli artt. 44, lett, c), 83 e 95 d:P. n. 380 del 2001 e 181 d.lgs. n. 42 del 2004,- espone censure diverse da quelle consentite in sede di legittimità, perché, nel dedurre violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., espone censure non consentite in sede di legittimità, in quanto riproduce doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte d'appello con congrua motivazione, nella quale si valorizzano, quali elementi indicativi della mancanza di tenuità dell'offesa, la realizzazione della costruzione da parte dell'imputato in assenza dei necessari titoli abilitativi, le dimensioni tutt'altro che modeste del manufatto, la non sanabilità dello stesso, data l'assenza dell'autorizzazione paesaggistica, il mancato ripristino dei luoghi successivamente alla scoperta del fatto da parte della Polizia giudiziaria; Considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, formula censure non consentite in sede di legittimità, in quanto la sentenza impugnata richiama la gravità del fatto e l'assenza di elementi positivamente valutabili ai fini della concessione del beneficio di cui all'art. 62-bis cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29735/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris