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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 dicembre 2020

Cassazione n. 04716/2024

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Rel .

Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 16052/2021 promosso da Abbanoa s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata a difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: ), in virtù di procura speciale in atti; -ricorrente - contro Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( p.e.c.: ) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: ), elettivamente domiciliato presso gli indirizzi p.e.c. sopra riportati, nonché presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, alla via di Ripetta22, in virtù di procura speciale in atti; -controricorrente - avverso la sentenza n. 380/2020 della Corte d’Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, pubblicata il 01/12/2020; udita la relazione della causa svolta nell’udienza in camera di consiglio del 18/12/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] In data 29/03/2008 il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e Abbanoa s.p.a. stipularono una convenzione avente ad oggetto la prestazione di servizi da parte dell’Ente comunale a supporto della gestione del SII (servizio idrico integrato) nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] per il periodo compreso tra il 30 / 09 / 2006 e il 30/06/2007.

In particolare, all’art. 2 della convenzione, era previsto che i servizi consistevano nel compimento di “attività di conduzione e di manutenzione ordinaria delle reti e degli impianti attinenti il servizio idrico e ogni attività connessa”, mentre all’art. 6 era sancito l’obbligo per Abbanoa s.p.a. di rimborsare al Comune tutti i costi documentati e sostenuti per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] agì dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in via monitoria nei confronti di Abbanoa s.p.a. per ottenere il pagamento della somma di € 976.072,71 a titolo di compenso per i servizi resi nel periodo compreso tra l’01/01/2007 e il 31/12/2007 in forza della suddetta convenzione.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ingiu nse ad Abbanoa s.p.a. il pagamento della somma sopra indicata, oltre interessi e spese.

Abbanoa s.p.a. propose opposizione al decreto ingiuntivo , contestando la debenza della somma ingiunta, che riteneva non supportata da idonea documentazione, e d eccependo diverse inadempienze del Comune.

Con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., Abbanoa s.p.a. aggiunse che: i) nelle more del giudizio era entrata in vigore la l. r. n. 1 del 2009, successivamente modificata dalla l. r. n. 5 del 2009, con la quale la Regione Sardegna aveva autorizzato la spesa di complessivi 21 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011, al fine di sostenere l’attuazione, nel territorio sardo, del sistema di gestione unitaria del SII, nei primi anni di avvio del medesimo , a partire dalla data di trasferimento del servizio in capo al Gestore unico, così prevedendo la parziale copertura degli oneri e dei costi sostenuti dai Comuni per la gestione del servizio nelle more della effettiva presa in carico della gestione da parte di Abbanoa s.p.a.; ii) l’erogazione a favore dei Comuni era subordinata all’inoltro da parte del Gestore unico entro il termine del 31 / 03 / 2010 , poi posticipato al 30/09/ 2010, dell’elenco delle spese sostenute dal singolo Comune, con la sottoscrizione congiunta di un’attestazione relativa all’importo delle spese per le quali veniva chiesto il contributo; iii) Abbanoa s.p.a. e il Comune firmarono detta attestazione per le spese di gestione del SII,sostenute dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], relative all’annualità 2007 ; iv) nel 2011 la Regione, accogliendo la richiesta, dispose il pagamento di un acconto in favore del Comune della somma di € 370.509,74.

In virtù di tali allegazioni, l’opponente eccepiva l’estinzione parziale del credito azionato in via monitoria.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 88 del 2019, rigettò l’opposizione, ritenendo provato il credito e infondate le eccezioni dell’opponente.

Abbanoa s.p.a. propose appello contro tale sentenza, ma la Corte territoriale, nel contraddittorio delle parti, respinse l’impugnazione, ritenendo che le inadempienze dedotte da Abbanoa s.p.a. fossero generiche e non dimostrate ; che il contributo ottenuto dal Comune non poteva avere estinto, neppure in parte, il debito contratto da Abbanoas.p.a.; che l’erogazione dei contributi regionali riguardava esclusivamente le spese relative agli anni 2009, 2010 e 2011, e non quelle riferite al 2007; che l’attestazione sottoscritta dalle parti il 30/09/2010per ottenere il contributo non dimostrava che il pagamento di € 370.509,74 fosse riferito proprio ai costi oggetto della richiesta monitoria.

Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione Abbanoa s.p.a.sulla scorta di due motivi.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria exart. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la v iolazione ed errata applicazione dell’art. 4, comma 4 , l.r.

Sardegna n. 1 del 2009,così come modificata dalla l.r.

Sardegna n. 5 del 2009 , della deliberazione della Giunta della Regione Sardegna n. 55/9 del 16/12/2009 e della d elibera zione della Giunta della Regione Sardegna n. 10/58 del 12/03/2010, per avere la Corte d’appello erroneamente escluso l’imputabilità del pagamento della somma di € 370.509.74 , disposto da lla Regione , al debito oggetto dell’ingiunzione, confondendo, nella lettura della norma, l’anno in cui erastata svolta l’attività oggetto di contribuzione (2007) con gli anni relativi all’imputazione contabile dei corrispondenti stanziamenti (2009, 2010, 2011) e senza considerare che la società aveva dimostrato il nesso tra il pagamento effettuato su disposizione della Regione, le somme oggetto del ricorso monitorio e la normativa emanata dalla Regione Sardegna.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, avendo la Corte di merito omesso di valutare che il Comune, nell’attestazione del 30/09/2010, aveva dichiarato e sottoscritto che le spese sostenute per la Gestione del SII erano pari alla somma di € 827.383,82 , somma inferiore a quella ingiunta, pari ad€976.072,71.

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Come sopra anticipato, la ricorrente ha dedotto che la Corte di merito ha confuso, nella lettura della norma che ha previsto il contributo a favore del Comune, l’anno in cui era stata svolta l’attività oggetto di contribuzione (2007) con gli anni relativi all’imputazione contabile dei corrispondenti stanziamenti (2009, 2010, 2011), aggiungendo di avere dimostrato il nesso tra il pagamento effettuato al Comune dalla Regione, le somme ingiunte ed il suddetto disposto normativo, il cui chiaro tenore testuale non lasciavadubbi in ordine alla sua interpretazione.

Nell’illustrare il motivo, la parte non ha, tuttavia, spiegato il fondamento giuridico della dedotta violazione di legge correlata alla pretesa estinzione parziale del proprio debito per effetto dell’erogazione da parte della Regione del contributo sopra menzionato, né ha spiegato in che modo ha ritenuto di avere dimostrato che il contributo ricevuto si riferisse, in fatto, proprio al debito maturato in forza della menzionata Convenzione per l’anno 2007.

La Corte di merito ha ritenuto indimostrata tale circostanza, motivando ampiamente sul punto (p. 5 della sentenza impugnata) e la parte si è limitata ad affermare il contrario, operando una generica contestazione della valutazione in fatto operata dal giudice di merito. 3.Anche il secondo motivo è inammiss i bile.

3.1. Com’è noto, la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c. consente l'impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

«per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» e non più «per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio».

La norma si riferisce al mancato esame di un fatto, inteso come fatto storico, accadimento naturalistico.

Costituisce, pertanto, un fatto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una questione o un punto, ma un vero e proprio evento, un preciso accadimento, una determinata circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante.

Può trattarsi di un fatto principale ex art. 2697 c.c. (un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche di un fatto secondario (un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché sia controverso e decisivo (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17761 del 08/09/2016), nel senso che il mancato esame, evincibile dal tenore della motivazione, vizi la decisione influenzandone l’esito.

Non integrano, dunque, fatti il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. le mere argomentazioni o le deduzioni difensive (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14802 del 14/06/2017), né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, o le mere ipotesi alternative, e neppure le singole risultanze istruttorie, qualora il fatto storico rilevante sia , comunque, preso in considerazione (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018).

Per gli stessi motivi, non costituisce omesso esame, nei termini appena indicati, la mancata valutazione di domande o eccezioni, ovvero dei motivi di appello (Cass., Sez.

L, Ordinanza n. 29952 del 13/10/2022).

In tale ottica, e in applicazione del disposto dell’art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c., la parte che propone ricorso per cassazione facendo valere l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti , è tenuta ad allegare in modo non generico il “fatto storico” non valutato, il “ dato ” testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il “come”e il “quando”tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua “decisività” per la definizione della vertenza (Cass., S ez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7472 del 23/03/2017; v. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13578 del 02/07/2020) 3.2.Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto che il giudice di merito non ha tenuto conto del fatto che nella dichiarazione presentata il 30/09/2010, sottoscritta da Abbanoa s.p.a. e dal Comune, e acquisita al processo, era stato indicato, quale costo riferito al 2007, un importo minore rispetto a quello oggetto del ricorso monitorio.

Si consideri che la Corte d’appello ha ritenuto provata l’entità del credito azionato, ritenendo condivisibili e non censurabili le argomentazioni poste a sostegno della sentenza di primo grado, laddove il tribunale ha ritenuto non specificatamente contestate le rendicontazioni effettuate dal C omune ed oggetto della documentazione depositata (specificamente dai documenti da 1 a 352, cfr. p. 4 della sentenza impugnata).

La dichiarazione del 30/09/2010, sopra menzionata, risulta essere stata espressamente esaminata dal giudice del gravame, il quale ha dato atto che le parti avevano sottoscritto tale attestazione, ma non ha attribuito ad essa rilievo ai fini della quantificazione del credito azionato, considerandola solo per rilevare che nessun elemento induceva a ritenere che il contributo percepito dal Comune fosse riferibile alle spese indicate in detta attestazione (p. 5 della sentenza impugnata).

Non si tratta, dunque, di una censura che attiene all’omesso esame del menzionato documento, il cui contenuto, infatti, risulta essere stato considerato nella sentenza impugnata («… Né a diversa conclusione si perviene analizzando il documento datato 30.9.2010, con cui, a tale data, Abbanoa aveva semplicemente riconosciuto il debito quanto meno per l’importo di euro 827.383,82...»), essendo piuttosto criticata la mancata attribuzione al documento dello stesso valore probatorio che la ricorrente ha inteso dare, senza però che sia prospettata la violazione delle regole che attengono alle valutazione delle prove, ma con la mera richiesta al giudice di legittimità di operare un inammissibile riesame in fatto delle risultanze di causa.

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5.La statuizione sulle spese segue la soccombenza. 6.In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.

P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso .

C ondanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenuta dalla controparte, che liquida in € 9.000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge; dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rel . Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 16052/2021 promosso da Abbanoa s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata a difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: ), in virtù di procura speciale in atti; -ricorrente - contro Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( p.e.c.: ) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: ), elettivamente domiciliato presso gli indirizzi p.e.c. sopra riportati, nonché presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, alla via di Ripetta22, in virtù di procura speciale in atti; -controricorrente - avverso la sentenza n. 380/2020 della Corte d’Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, pubblicata il 01/12/2020; udita la relazione della causa svolta nell’udienza in camera di consiglio del 18/12/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] In data 29/03/2008 il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e Abbanoa s.p.a. stipularono una convenzione avente ad oggetto la prestazione di servizi da parte dell’Ente comunale a supporto della gestione del SII (servizio idrico integrato) nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] per il periodo compreso tra il 30 / 09 / 2006 e il 30/06/2007. In particolare, all’art. 2 della convenzione, era previsto che i servizi consistevano nel compimento di “attività di conduzione e di manutenzione ordinaria delle reti e degli impianti attinenti il servizio idrico e ogni attività connessa”, mentre all’art. 6 era sancito l’obbligo per Abbanoa s.p.a. di rimborsare al Comune tutti i costi documentati e sostenuti per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] agì dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in via monitoria nei confronti di Abbanoa s.p.a. per ottenere il pagamento della somma di € 976.072,71 a titolo di compenso per i servizi resi nel periodo compreso tra l’01/01/2007 e il 31/12/2007 in forza della suddetta convenzione. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ingiu nse ad Abbanoa s.p.a. il pagamento della somma sopra indicata, oltre interessi e spese. Abbanoa s.p.a. propose opposizione al decreto ingiuntivo , contestando la debenza della somma ingiunta, che riteneva non supportata da idonea documentazione, e d eccependo diverse inadempienze del Comune. Con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., Abbanoa s.p.a. aggiunse che: i) nelle more del giudizio era entrata in vigore la l. r. n. 1 del 2009, successivamente modificata dalla l. r. n. 5 del 2009, con la quale la Regione Sardegna aveva autorizzato la spesa di complessivi 21 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011, al fine di sostenere l’attuazione, nel territorio sardo, del sistema di gestione unitaria del SII, nei primi anni di avvio del medesimo , a partire dalla data di trasferimento del servizio in capo al Gestore unico, così prevedendo la parziale copertura degli oneri e dei costi sostenuti dai Comuni per la gestione del servizio nelle more della effettiva presa in carico della gestione da parte di Abbanoa s.p.a.; ii) l’erogazione a favore dei Comuni era subordinata all’inoltro da parte del Gestore unico entro il termine del 31 / 03 / 2010 , poi posticipato al 30/09/ 2010, dell’elenco delle spese sostenute dal singolo Comune, con la sottoscrizione congiunta di un’attestazione relativa all’importo delle spese per le quali veniva chiesto il contributo; iii) Abbanoa s.p.a. e il Comune firmarono detta attestazione per le spese di gestione del SII,sostenute dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], relative all’annualità 2007 ; iv) nel 2011 la Regione, accogliendo la richiesta, dispose il pagamento di un acconto in favore del Comune della somma di € 370.509,74. In virtù di tali allegazioni, l’opponente eccepiva l’estinzione parziale del credito azionato in via monitoria. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 88 del 2019, rigettò l’opposizione, ritenendo provato il credito e infondate le eccezioni dell’opponente. Abbanoa s.p.a. propose appello contro tale sentenza, ma la Corte territoriale, nel contraddittorio delle parti, respinse l’impugnazione, ritenendo che le inadempienze dedotte da Abbanoa s.p.a. fossero generiche e non dimostrate ; che il contributo ottenuto dal Comune non poteva avere estinto, neppure in parte, il debito contratto da Abbanoas.p.a.; che l’erogazione dei contributi regionali riguardava esclusivamente le spese relative agli anni 2009, 2010 e 2011, e non quelle riferite al 2007; che l’attestazione sottoscritta dalle parti il 30/09/2010per ottenere il contributo non dimostrava che il pagamento di € 370.509,74 fosse riferito proprio ai costi oggetto della richiesta monitoria. Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione Abbanoa s.p.a.sulla scorta di due motivi. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria exart. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la v iolazione ed errata applicazione dell’art. 4, comma 4 , l.r. Sardegna n. 1 del 2009,così come modificata dalla l.r. Sardegna n. 5 del 2009 , della deliberazione della Giunta della Regione Sardegna n. 55/9 del 16/12/2009 e della d elibera zione della Giunta della Regione Sardegna n. 10/58 del 12/03/2010, per avere la Corte d’appello erroneamente escluso l’imputabilità del pagamento della somma di € 370.509.74 , disposto da lla Regione , al debito oggetto dell’ingiunzione, confondendo, nella lettura della norma, l’anno in cui erastata svolta l’attività oggetto di contribuzione (2007) con gli anni relativi all’imputazione contabile dei corrispondenti stanziamenti (2009, 2010, 2011) e senza considerare che la società aveva dimostrato il nesso tra il pagamento effettuato su disposizione della Regione, le somme oggetto del ricorso monitorio e la normativa emanata dalla Regione Sardegna. Con il secondo motivo di ricorso è dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, avendo la Corte di merito omesso di valutare che il Comune, nell’attestazione del 30/09/2010, aveva dichiarato e sottoscritto che le spese sostenute per la Gestione del SII erano pari alla somma di € 827.383,82 , somma inferiore a quella ingiunta, pari ad€976.072,71. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Come sopra anticipato, la ricorrente ha dedotto che la Corte di merito ha confuso, nella lettura della norma che ha previsto il contributo a favore del Comune, l’anno in cui era stata svolta l’attività oggetto di contribuzione (2007) con gli anni relativi all’imputazione contabile dei corrispondenti stanziamenti (2009, 2010, 2011), aggiungendo di avere dimostrato il nesso tra il pagamento effettuato al Comune dalla Regione, le somme ingiunte ed il suddetto disposto normativo, il cui chiaro tenore testuale non lasciavadubbi in ordine alla sua interpretazione. Nell’illustrare il motivo, la parte non ha, tuttavia, spiegato il fondamento giuridico della dedotta violazione di legge correlata alla pretesa estinzione parziale del proprio debito per effetto dell’erogazione da parte della Regione del contributo sopra menzionato, né ha spiegato in che modo ha ritenuto di avere dimostrato che il contributo ricevuto si riferisse, in fatto, proprio al debito maturato in forza della menzionata Convenzione per l’anno 2007. La Corte di merito ha ritenuto indimostrata tale circostanza, motivando ampiamente sul punto (p. 5 della sentenza impugnata) e la parte si è limitata ad affermare il contrario, operando una generica contestazione della valutazione in fatto operata dal giudice di merito. 3.Anche il secondo motivo è inammiss i bile. 3.1. Com’è noto, la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c. consente l'impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» e non più «per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio». La norma si riferisce al mancato esame di un fatto, inteso come fatto storico, accadimento naturalistico. Costituisce, pertanto, un fatto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una questione o un punto, ma un vero e proprio evento, un preciso accadimento, una determinata circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante. Può trattarsi di un fatto principale ex art. 2697 c.c. (un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche di un fatto secondario (un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché sia controverso e decisivo (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17761 del 08/09/2016), nel senso che il mancato esame, evincibile dal tenore della motivazione, vizi la decisione influenzandone l’esito. Non integrano, dunque, fatti il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. le mere argomentazioni o le deduzioni difensive (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14802 del 14/06/2017), né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, o le mere ipotesi alternative, e neppure le singole risultanze istruttorie, qualora il fatto storico rilevante sia , comunque, preso in considerazione (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018). Per gli stessi motivi, non costituisce omesso esame, nei termini appena indicati, la mancata valutazione di domande o eccezioni, ovvero dei motivi di appello (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 29952 del 13/10/2022). In tale ottica, e in applicazione del disposto dell’art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c., la parte che propone ricorso per cassazione facendo valere l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti , è tenuta ad allegare in modo non generico il “fatto storico” non valutato, il “ dato ” testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il “come”e il “quando”tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua “decisività” per la definizione della vertenza (Cass., S ez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7472 del 23/03/2017; v. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13578 del 02/07/2020) 3.2.Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto che il giudice di merito non ha tenuto conto del fatto che nella dichiarazione presentata il 30/09/2010, sottoscritta da Abbanoa s.p.a. e dal Comune, e acquisita al processo, era stato indicato, quale costo riferito al 2007, un importo minore rispetto a quello oggetto del ricorso monitorio. Si consideri che la Corte d’appello ha ritenuto provata l’entità del credito azionato, ritenendo condivisibili e non censurabili le argomentazioni poste a sostegno della sentenza di primo grado, laddove il tribunale ha ritenuto non specificatamente contestate le rendicontazioni effettuate dal C omune ed oggetto della documentazione depositata (specificamente dai documenti da 1 a 352, cfr. p. 4 della sentenza impugnata). La dichiarazione del 30/09/2010, sopra menzionata, risulta essere stata espressamente esaminata dal giudice del gravame, il quale ha dato atto che le parti avevano sottoscritto tale attestazione, ma non ha attribuito ad essa rilievo ai fini della quantificazione del credito azionato, considerandola solo per rilevare che nessun elemento induceva a ritenere che il contributo percepito dal Comune fosse riferibile alle spese indicate in detta attestazione (p. 5 della sentenza impugnata). Non si tratta, dunque, di una censura che attiene all’omesso esame del menzionato documento, il cui contenuto, infatti, risulta essere stato considerato nella sentenza impugnata («… Né a diversa conclusione si perviene analizzando il documento datato 30.9.2010, con cui, a tale data, Abbanoa aveva semplicemente riconosciuto il debito quanto meno per l’importo di euro 827.383,82...»), essendo piuttosto criticata la mancata attribuzione al documento dello stesso valore probatorio che la ricorrente ha inteso dare, senza però che sia prospettata la violazione delle regole che attengono alle valutazione delle prove, ma con la mera richiesta al giudice di legittimità di operare un inammissibile riesame in fatto delle risultanze di causa. 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5.La statuizione sulle spese segue la soccombenza. 6.In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso . C ondanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenuta dalla controparte, che liquida in € 9.000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge; dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a