Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1260/2010
ECLI:EU:T:2010:244
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑549/08
[OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
«FSE — Sospensione di un contributo finanziario — Lotta contro le discriminazioni e le ineguaglianze in relazione al mercato del lavoro — Gravi insufficienze nei sistemi di gestione o di controllo che possono comportare irregolarità di carattere sistematico — Art. 39, n. 2, lett. c), del regolamento (CE) n. 1260/1999 — Legittimo affidamento»
Massime della sentenza
1.
Coesione economica e sociale — Interventi strutturali — Finanziamento comunitario — Obbligo degli [OSCURATO:PERSONA] membri di predisporre
sistemi di gestione e di controllo
[Regolamento del Consiglio n. 1260/1999, artt. 38, n. 1, e 39, nn. 2, lett. c), e 3; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 438/2001,
artt. 3, lett. a), 7 e 9, n. 4]
2.
Coesione economica e sociale — Interventi strutturali — Finanziamento comunitario — Decisione di sospensione di un contributo
inizialmente concesso
(Regolamento del Consiglio n. 1260/1999)
1.
La norma secondo cui solo le spese effettuate dalle autorità nazionali conformemente alle norme comunitarie sono imputate
al bilancio comunitario è applicabile anche alla concessione di un contributo finanziario basata sul [OSCURATO:PERSONA] sociale europeo
(FSE).
Pertanto, conformemente all’esigenza di una buona gestione finanziaria, che è alla base dell’attuazione dei fondi strutturali,
e avuto riguardo alle responsabilità devolute alle autorità nazionali in siffatta attuazione, l’obbligo degli [OSCURATO:PERSONA] membri
di predisporre sistemi di gestione e di controllo previsto all’art. 38, n. 1, del regolamento n. 1260/1999, recante disposizioni
generali sui Fondi strutturali, e le cui modalità sono precisate agli artt. 2‑8 del regolamento n. 438/2001, riveste un carattere
essenziale. In virtù dell’art. 39, n. 2, lett. c), del citato regolamento n. 1260/1999, la [OSCURATO:PERSONA] sospende i pagamenti
intermedi se, dopo aver proceduto alle verifiche necessarie, conclude che esistono gravi insufficienze nei sistemi di gestione
o di controllo che potrebbero determinare irregolarità di carattere sistematico.
A tale riguardo, posto che l’autorità di gestione e l’autorità di pagamento, in virtù della normativa applicabile agli interventi
finanziati dal FSE, sono tenute ad esercitare dei controlli di natura diversa in stadi distinti, l’esercizio concomitante
delle funzioni devolute a queste autorità comporta un rischio non trascurabile di coordinamento, o addirittura di fusione,
tra detti controlli e, pertanto, è di natura tale da sollevare dubbi sull’affidabilità degli stessi. Infatti, anche se l’art. 9,
n. 4, del regolamento n. 438/2001 non osta a che l’autorità di gestione e l’autorità di pagamento appartengano ad un medesimo
organismo, occorre che esistano una chiara definizione e un’adeguata separazione delle funzioni all’interno dell’organizzazione
in questione, come previsto dall’art. 3, lett. a), del regolamento in parola.
Peraltro, sia nella fase delle verifiche primarie effettuate dall’autorità di gestione, sia in quella della certificazione
svolta dall’autorità di pagamento, che costituiscono garanzie di buona gestione finanziaria, le autorità nazionali devono
assicurarsi ex ante e in modo esaustivo sia della realtà, sia della conformità delle spese considerate. Non basta che le autorità
nazionali procedano a verifiche a posteriori seguite, se del caso, da rettifiche finanziarie.
Quanto al seguito della pista di controllo di cui all’art. 7 del regolamento n. 438/2001, il semplice rinvio ai moduli di
partecipazione relativi all’intervento nell’ambito di un programma finanziato dal FSE non può, di per sé, fornire tutte le
precise indicazioni richieste dall’art. 7, nn. 2 e 3, del medesimo regolamento.
[OSCURATO:PERSONA] può quindi legittimamente dichiarare l’esistenza di insufficienze gravi nei sistemi di gestione e di controllo,
che potrebbero determinare irregolarità di carattere sistematico e, pertanto, sospendere i pagamenti intermedi per l’intervento
di cui trattasi, qualora essa riscontri, nell’ambito di un programma finanziato dal FSE, un esercizio congiunto delle funzioni
di gestione e di pagamento, l’omissione o l’insufficienza delle verifiche primarie nonché, per quanto riguarda il seguito
della pista di controllo, l’omessa tenuta e conservazione, ai livelli di gestione appropriati, di tutte le precise indicazioni
richieste dall’art. 7, nn. 2 e 3, del regolamento n. 438/2001.
(v. punti 45-47, 52, 54, 57-61)
2.
La violazione della tutela del legittimo affidamento non può essere invocata da un soggetto che abbia commesso una violazione
manifesta della normativa vigente.
Il principio della tutela del legittimo affidamento non osta alla sospensione di un contributo finanziario comunitario quando
manifestamente non sono state rispettate le condizioni stabilite per la concessione di detto contributo. Nel caso di gravi
insufficienze nei sistemi di gestione e di controllo che possano determinare irregolarità di carattere sistematico, tali irregolarità,
come la manifesta inadempienza della normativa comunitaria sul fondamento della quale è adottata una decisione di concessione
di un contributo comunitario o delle disposizioni contenute in una decisione di concessione, devono essere qualificate come
violazioni manifeste della normativa in vigore.
L’esistenza eventuale di irregolarità che non siano state perseguite o scoperte in precedenza non può in nessun caso fondare
un legittimo affidamento. Pertanto, nulla impedisce alla [OSCURATO:PERSONA], dopo aver scoperto difetti in occasione di un controllo
specifico, di trarne conseguenze finanziarie. Le autorità nazionali, che sono responsabili in prima istanza per il controllo
finanziario degli interventi, non possono sottrarsi alla loro responsabilità facendo valere il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non
ha constatato alcuna irregolarità in occasione di un controllo precedente. Infatti, in ogni caso, le relazioni di audit predisposte
dai servizi della [OSCURATO:PERSONA] in attuazione di operazioni finanziate dai fondi strutturali non sono, in linea di massima,
tali da giustificare un legittimo affidamento nella conformità dei sistemi di gestione e di controllo che devono essere attuati
dagli [OSCURATO:PERSONA] membri. Siffatte relazioni sono generalmente adottate mediante sondaggio, in base ad elementi rappresentativi,
e non esaustivi, relativi all’intervento, e si limitano a dare atto della situazione osservata alla data in cui l’audit ha
avuto luogo. Inoltre, dette relazioni riflettono solo l’opinione professionale degli agenti incaricati delle operazioni di
controllo in loco e non quella della [OSCURATO:PERSONA], che si manifesta solo successivamente al termine di una procedura in contraddittorio
che coinvolge strettamente lo Stato membro interessato.
(v. punti 73-77, 79)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)
18 giugno 2010 (
*
)
«FSE – Sospensione di un contributo finanziario – Lotta contro le discriminazioni e le ineguaglianze in relazione al mercato del lavoro – Gravi insufficienze nei sistemi di gestione o di controllo che possono comportare irregolarità di carattere sistematico – Art. 39, n. 2, lett. c), del regolamento (CE) n. 1260/1 – Legittimo affidamento»
Nella causa T‑549/08,
[OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo,
rappresentato dalla sig.ra M. Fisch, in qualità di agente, assistita dal sig. P. Kinsch, avvocato,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata dalle sig.re A. Steiblytė e B. Conte, in qualità di agenti,
convenuta,
volta all’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 24 settembre 2008, C(2008) 5383, relativa alla sospensione dei pagamenti
intermedi del [OSCURATO:PERSONA] (FSE) al documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari ricadenti
sotto l’Obiettivo n. 3 nel [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, e 6 ottobre 2008, C(2008) 5730, relativa alla sospensione dei pagamenti
intermedi del programma d’iniziativa comunitaria di lotta contro le discriminazioni e le ineguaglianze in relazione al mercato
del lavoro (EQUAL) nel [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo.
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),
composto dalla sig.ra sig. E. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dai sigg. S. [OSCURATO:PERSONA] e N. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici,
cancelliere: sig.ra T. Weiler, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 marzo 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto normativo
1
L’art. 147, primo comma, CE conferisce alla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee l’amministrazione del [OSCURATO:PERSONA] sociale europeo
(FSE), istituito in virtù dell’art. 146 CE. Conformemente all’art. 159, primo comma CE, il FSE è uno dei fondi a finalità
strutturale.
2
Il contesto normativo che disciplina i fondi a finalità strutturale, e segnatamente gli obiettivi, l’organizzazione, il funzionamento
e l’attuazione degli interventi nonché il ruolo e le competenze della [OSCURATO:PERSONA] e degli [OSCURATO:PERSONA] membri al riguardo, è determinato
essenzialmente, con riguardo al periodo di programmazione 2000‑2006, rilevante nella fattispecie, dal regolamento (CE) del
Consiglio 21 giugno 1999, n. 1260, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1).
3
Conformemente all’art. 9, lett. n), del menzionato regolamento, con un’«autorità di gestione» si intendono le autorità o gli
organismi pubblici o privati, nazionali, regionali o locali designati dallo Stato membro per la gestione di un intervento
ai fini del presente regolamento, oppure lo Stato membro allorché sia il medesimo ad esercitare detta funzione. L’art. 9,
lett. o), del detto regolamento definisce l’«autorità di pagamento» come «una o più autorità o organismi nazionali, regionali
o locali incaricati dallo Stato membro di elaborare e presentare le richieste di pagamento e di ricevere i pagamenti della
[OSCURATO:PERSONA]».
4
L’art. 34, n. 1, lett. f), del regolamento n. 1260/1999 prevede, segnatamente, che l’autorità di gestione è responsabile della
regolarità delle operazioni finanziate in forza dell’intervento, segnatamente dell’attuazione di misure di controllo interne
compatibili con i principi di sana gestione finanziaria.
5
L’art. 38 del regolamento n. 1260/1999 dispone:
«1. Fatta salva la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per l’esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, gli [OSCURATO:PERSONA]
membri assumono la responsabilità primaria del controllo finanziario degli interventi. A tal fine, essi adottano, in particolare,
le misure seguenti:
a) verificano che sistemi di gestione e di controllo siano stati predisposti e siano applicat[i] in modo da assicurare un impiego
efficiente e regolare dei fondi comunitari;
b) comunicano alla [OSCURATO:PERSONA] la descrizione di tali sistemi;
c) si accertano che gli interventi siano gestiti conformemente alla normativa comunitaria pertinente e che i fondi messi a loro
disposizione siano utilizzati conformemente a principi di sana gestione finanziaria;
d) attestano che le dichiarazioni di spesa presentat[e] alla [OSCURATO:PERSONA] sono esatte e assicurano che provengono da sistemi di
contabilità fondati su documenti giustificativi verificabili;
e) prevengono, individuano e correggono le irregolarità, ne danno comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA] conformemente alla normativa
vigente e la informano sull’andamento delle procedure amministrative e giudiziarie;
f) presentano alla [OSCURATO:PERSONA], alla conclusione di ciascun intervento, una dichiarazione predisposta da una persona o da un
servizio funzionalmente autonomo rispetto all’autorità di gestione designata; la dichiarazione sintetizza le conclusioni dei
controlli effettuati negli anni precedenti ed esprime un giudizio sulla fondatezza della domanda di pagamento del saldo, nonché
sulla legalità e la regolarità delle operazioni cui si riferisce la certificazione finale delle spese; se lo stimano necessario,
gli [OSCURATO:PERSONA] membri accludono il loro parere alla dichiarazione;
g) collaborano con la [OSCURATO:PERSONA] per assicurare che i fondi comunitari siano utilizzati conformemente a principi di sana gestione
finanziaria;
h) recuperano i fondi perduti in seguito a irregolarità accertate, applicando se del caso interessi di mora.
2. [OSCURATO:PERSONA], in quanto responsabile dell’esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, accerta che negli [OSCURATO:PERSONA]
membri esistano e funzionino regolarmente sistemi di gestione e di controllo che consentano l’impiego efficace e corretto
dei fondi comunitari.
A tal fine, fatti salvi i controlli effettuati dagli [OSCURATO:PERSONA] membri secondo le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
nazionali, funzionari o agenti della [OSCURATO:PERSONA] possono procedere, conformemente alle modalità concordate con lo Stato membro
nel quadro della cooperazione prevista nel paragrafo 3, a controlli in loco, in particolare mediante sondaggio, sulle operazioni
finanziate dai Fondi e sui sistemi di gestione e di controllo, con un preavviso minimo di un giorno lavorativo. [OSCURATO:PERSONA]
ne informa lo Stato membro interessato per ottenerne tutto l’aiuto necessario. Funzionari o agenti di detto Stato membro possono
partecipare a tali controlli.
[OSCURATO:PERSONA] può chiedere allo Stato membro interessato di effettuare un controllo in loco per verificare la regolarità
di una o più operazioni. Funzionari o agenti della [OSCURATO:PERSONA] possono partecipare a tali controlli.
3. [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri, in base ad intese amministrative bilaterali, collaborano per coordinare i programmi, la
metodologia e l’esecuzione dei controlli, in modo da massimizzare l’utilità dei controlli effettuati. Essi si comunicano senza
indugio i risultati dei controlli effettuati.
Almeno annualmente, e in ogni caso prima dell’esame annuale di cui all’articolo 34, paragrafo 2, viene esaminato e valutato
quanto segue:
a) i risultati dei controlli effettuati dallo Stato membro e dalla [OSCURATO:PERSONA];
b) le eventuali osservazioni degli altri organi o istituzioni di controllo nazionali o comunitari;
c) l’incidenza finanziaria delle irregolarità accertate, le misure già adottate o ancora necessarie per correggerle e, se del
caso, le modifiche apportate ai sistemi di gestione e di controllo.
4. In seguito a tale esame e valutazione e fatte salve le misure che lo Stato membro deve prendere senza indugio, a norma del
presente articolo e dell’articolo 39, la [OSCURATO:PERSONA] può formulare osservazioni, in particolare sull’incidenza finanziaria
delle irregolarità eventualmente accertate. Dette osservazioni sono trasmesse allo Stato membro e alle autorità di gestione
dell’intervento di cui trattasi. Se del caso, sono accompagnate da richieste di misure correttive intese a porre rimedio alle
insufficienze di gestione riscontrate e a rettificare le irregolarità individuate e non ancora rettificate. Lo Stato membro
ha la possibilità di commentare tali osservazioni.
Se, in seguito ai commenti dello Stato membro o in mancanza di tali commenti, la [OSCURATO:PERSONA] adotta delle conclusioni, lo
Stato membro prende, entro il termine impartito, le iniziative necessarie per dare seguito alle richieste della [OSCURATO:PERSONA]
e la informa delle azioni intraprese.
5. Senza pregiudizio del presente articolo, la [OSCURATO:PERSONA] può, previa verifica in buona e debita forma, sospendere del tutto
o in parte un pagamento intermedio se constata nelle spese una grave irregolarità che non è stata ancora rettificata e ritiene
indispensabile intervenire immediatamente. Essa informa lo Stato membro interessato delle azioni intraprese e della relativa
motivazione. Se, trascorsi cinque mesi, i motivi che hanno giustificato la sospensione permangono o se lo Stato membro interessato
non ha preso le misure per rettificare la grave irregolarità, si applica l’articolo 39.
6. Per un periodo di tre anni, salvo decisione contraria nelle intese amministrative bilaterali, successivamente al pagamento
da parte della [OSCURATO:PERSONA] del saldo relativo ad un intervento, le autorità responsabili tengono a disposizione della [OSCURATO:PERSONA]
tutti i documenti giustificativi (o gli originali o copie certificate conformi degli originali su supporti di dati comunemente
accettati) concernenti le spese e i controlli relativi all’intervento in questione. Il termine è sospeso in caso di procedimento
giudiziario o su domanda motivata della [OSCURATO:PERSONA].»
6
L’art. 39 del regolamento n. 1260/1999, intitolato «Correzioni finanziarie», è così formulato:
1. La responsabilità di perseguire le irregolarità, di agire sulla scorta di una constatazione di una qualsiasi modificazione
importante che incida sulla natura o sulle condizioni di esecuzione o sul controllo di un intervento e di effettuare le rettifiche
finanziarie necessarie incombe in primo luogo agli [OSCURATO:PERSONA] membri.
[OSCURATO:PERSONA] membri effettuano le necessarie rettifiche finanziarie connesse con l’irregolarità isolata o sistemica. Le rettifiche
degli [OSCURATO:PERSONA] membri consistono nella soppressione totale o parziale della partecipazione della Comunità. I fondi comunitari
così liberati possono essere riassegnati dallo Stato membro all’intervento di cui trattasi, secondo modalità da definire a
norma dell’articolo 53, paragrafo 2.
2. Se, dopo le necessarie verifiche, la [OSCURATO:PERSONA] conclude:
[…]
c) che esistono gravi insufficienze nei sistemi di gestione o di controllo che potrebbero condurre ad irregolarità a carattere
sistematico,
la [OSCURATO:PERSONA] sospende i pagamenti intermedi e, motivando la sua domanda, chiede allo Stato membro di presentare le sue osservazioni
e apportare, se del caso, eventuali rettifiche entro un termine stabilito.
Se lo Stato membro contesta le osservazioni della [OSCURATO:PERSONA], viene da questa convocato ad un’audizione, nella quale entrambe
le parti, in uno spirito di cooperazione fondato sul partenariato, si adoperano per raggiungere un accordo sulle osservazioni
e sulle conclusioni da trarsi.
3. Alla scadenza del termine stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA], se non è stato raggiunto un accordo e se lo Stato membro non ha effettuato
le rettifiche, la [OSCURATO:PERSONA], tenendo conto delle osservazioni di quest’ultimo può decidere, entro tre mesi:
a) di ridurre l’acconto di cui all’articolo 32, paragrafo 2 o
b) di procedere alle necessarie rettifiche finanziarie, sopprimendo in tutto o in parte la partecipazione dei Fondi all’intervento
in questione.
Nello stabilire l’importo della rettifica la [OSCURATO:PERSONA], tiene conto, conformemente al principio di proporzionalità, della
natura dell’irregolarità o della modificazione, nonché dell’ampiezza e delle implicazioni finanziarie delle insufficienze
constatate nei sistemi di gestione o di controllo degli [OSCURATO:PERSONA] membri.
In mancanza di una decisione di agire a norma delle lettere a) o b) la sospensione dei pagamenti intermedi cessa con effetto
immediato.
[…]»
7
Ai sensi dell’art. 3, lett. a), del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 2 marzo 2001, n. 438, recante modalità di applicazione
del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi
nell’ambito dei fondi strutturali (GU L 63, pag. 21), i sistemi di gestione e di controllo delle autorità di gestione e di
pagamento e degli organismi intermedi, in proporzione al volume dei contributi amministrati, garantiscono una chiara definizione
e assegnazione delle funzioni, nonché un’adeguata separazione delle stesse, necessaria per garantire sane procedure finanziarie,
all’interno dell’organizzazione interessata.
8
L’art. 4 del regolamento n. 438/2001 prevede:
«I sistemi di gestione e di controllo prevedono procedure per la verifica della fornitura dei beni e dei servizi cofinanziati
e della veridicità della spesa dichiarata e per garantire il rispetto della relativa decisione della [OSCURATO:PERSONA] di cui all’articolo
28 del regolamento (CE) n. 1260/1999 e delle disposizioni nazionali e comunitarie, in particolare di quelle applicabili in
materia di ammissibilità delle spese al contributo dei fondi strutturali, nell’ambito dell’intervento interessato, nonché
in materia di appalti pubblici, di aiuti di Stato (comprese le norme sul cumulo degli aiuti), di protezione dell’ambiente
e di pari opportunità.
Le procedure prevedono la registrazione delle verifiche in loco effettuate per le singole operazioni. Le registrazioni indicano
le attività svolte, i risultati delle verifiche e le misure prese in ordine a discrepanze rilevate. Nel caso in cui le verifiche
fisiche o amministrative non riguardino tutte le operazioni ma soltanto un campione di operazioni selezionate, le registrazioni
forniscono l’identificazione di tali operazioni e la descrizione del metodo di campionamento».
9
Ai sensi dell’art. 7 del regolamento n. 438/2001:
«1. I sistemi di gestione e di controllo degli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedono un’adeguata pista di controllo.
2. Una pista di controllo è adeguata se consente:
a) di verificare la corrispondenza, dei dati riepilogativi certificati alla [OSCURATO:PERSONA], alle singole registrazioni di spesa
e alla relativa documentazione giustificativa, conservate ai vari livelli dell’amministrazione e presso i beneficiari finali,
nonché, nel caso in cui questi ultimi non siano i percettori finali del contributo, presso gli organismi o le imprese che
eseguono le operazioni e
b) di verificare l’assegnazione e i trasferimenti delle risorse comunitarie e nazionali disponibili.
Una descrizione indicativa delle informazioni richieste per una pista di controllo adeguata figura nell’allegato I.
[…]»
10
L’art. 9 dello stesso regolamento, relativo alla certificazione delle spese, è così formulato:
«1. Le certificazioni delle dichiarazioni di spesa intermedie e finale di cui all’articolo 32, paragrafi 3 e 4, del regolamento
(CE) n. 1260/1999 sono redatte, secondo il modello di cui all’allegato II, da un addetto o da un ufficio dell’autorità di
pagamento funzionalmente indipendenti da qualunque ufficio che autorizza i pagamenti.
2. Prima di certificare una dichiarazione di spesa, l’autorità di pagamento deve verificare quanto segue:
a) che l’autorità di gestione e gli organismi intermedi abbiano rispettato le disposizioni del regolamento (CE) n. 1260/1999,
in particolare gli articoli 38, paragrafo 1, lettere c) ed e), e 32, paragrafi 3 e 4, nonché della decisione della [OSCURATO:PERSONA]
di cui all’articolo 28 dello stesso regolamento;
b) che la dichiarazione di spesa riguardi esclusivamente spese:
i) che siano state effettivamente realizzate durante il periodo di ammissibilità stabilito nella decisione, corrispondenti alle
spese effettuate dai beneficiari finali, ai sensi dei paragrafi 1.2, 1.3 e 2 della norma n. 1 dell’allegato al regolamento
(CE) n. 1685/2000, [della [OSCURATO:PERSONA] 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999
del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali
(GU L 193, pag. 39)], documentate mediante fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente;
ii) che siano state sostenute per operazioni selezionate per il finanziamento nell’ambito di un intervento specifico, in base
ai pertinenti criteri e procedure di selezione, nonché sottoposte alla disciplina comunitaria per tutto il periodo in cui
tali spese sono state sostenute; e
iii) che siano relative a misure per le quali tutti gli aiuti di Stato siano stati, se del caso, formalmente approvati dalla [OSCURATO:PERSONA].
3. Affinché sia sempre possibile valutare l’adeguatezza dei sistemi di controllo e della pista di controllo, prima che una dichiarazione
di spesa sia presentata alla [OSCURATO:PERSONA], l’autorità di gestione deve assicurarsi che l’autorità di pagamento sia informata
in merito alle procedure applicate dall’autorità di gestione stessa e dagli organismi intermedi, allo scopo di:
a) verificare la fornitura dei beni e dei servizi cofinanziati e la veridicità delle spese dichiarate;
b) la conformità alle norme applicabili, e
c) il mantenimento della pista di controllo.
4. Nei casi in cui l’autorità di gestione e l’autorità di pagamento costituiscano un medesimo organismo o parti di uno stesso
organismo, quest’ultimo garantisce che siano applicate procedure che prevedono norme di controllo equivalenti a quelle di
cui ai paragrafi 2 e 3».
Fatti
11
L’8 agosto 2000, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione C (2000) 1128 recante approvazione del documento unico di programmazione
per gli interventi strutturali comunitari ricadenti sotto l’Obiettivo n. 3 del [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo (CCI n. 1999LU053DO001),
che prevedeva un costo totale di EUR 93 578 900 e un cofinanziamento comunitario per un importo massimo di EUR 39 452 700.
Questa decisione è stata modificata, da ultimo, dalla decisione 10 settembre 2007, C (2007) 4256, che ha portato il costo
totale a EUR 83 289 224 e l’importo massimo della partecipazione finanziaria del FSE a EUR 35 576 935.
12
Il 22 marzo 2001, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione C (2001) 42 recante approvazione del programma d’iniziativa comunitaria
di lotta contro tutte le discriminazioni e le ineguaglianze in relazione al mercato del lavoro (EQUAL) in Lussemburgo (CCI
n. 2000LU050PC001), che prevedeva un costo totale di EUR 8 800 000 ed una partecipazione del FSE di EUR 4 400 000. Detta decisione
è stata modificata da ultimo dalla decisione 24 luglio 2007, C (2007) 3658, che ha portato il costo totale a EUR 8 707 522
e la partecipazione del FSE a EUR 4 353 761.
13
Con lettera 7 febbraio 2002, le autorità lussemburghesi trasmettevano, in forza dell’art. 5 del regolamento n. 438/2001, una
descrizione dei loro sistemi di gestione e di controllo per i due interventi previsti dalle decisioni C (2000) 1128 e C (2001) 42
(in prosieguo: gli «interventi in causa»).
14
Tra l’8 e il 10 luglio 2002, i servizi della [OSCURATO:PERSONA] hanno effettuato, in applicazione dell’art. 38, paragrafo 2, del
regolamento n. 1260/1999, sulla base della descrizione trasmessa dalle autorità lussemburghesi, un audit preventivo nell’ambito
del periodo di programmazione 2000-2006 per valutare l’attuazione dei sistemi di gestione e di controllo.
15
Con lettera 22 agosto 2002, la [OSCURATO:PERSONA] inviava la relazione definitiva di audit alle autorità lussemburghesi. In siffatta
relazione, i servizi della [OSCURATO:PERSONA] concludevano, segnatamente, sul fondamento di un rendiconto teorico, che i sistemi
di gestione e di controllo attuati dal [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo offrivano garanzie sufficienti di rispetto della normativa
esistente e dei criteri di buona gestione generalmente riconosciuti.
16
Nell’ambito di una revisione dei conti effettuata il 7 e l’8 luglio 2003, al fine, segnatamente, di effettuare il rendiconto
delle procedure relative alla conclusione del periodo di programmazione 1994‑1999, i servizi della [OSCURATO:PERSONA] hanno ancora
esaminato i sistemi di attuazione per il periodo di programmazione 2000‑2006.
17
Con lettera del 4 settembre 2003, la relazione di audit relativa a questa revisione dei conti veniva inviata alle autorità
lussemburghesi. In detta relazione, i servizi della [OSCURATO:PERSONA] constatavano che le raccomandazioni contenute nella relazione
precedente erano state complessivamente seguite.
18
Dal 14 al 16 giugno 2004, la [OSCURATO:PERSONA] effettuava un audit con riguardo ai sistemi di gestione e di controllo del programma
EQUAL. Con lettera 11 febbraio 2005, essa trasmetteva la relazione di audit relativa a questa revisione. Secondo detta relazione,
i sistemi rispondevano ai criteri regolamentari, salvo i controlli cosiddetti «del 5%» non ancora effettuati.
19
Tra l’11 giugno e il 13 luglio 2007, i servizi della [OSCURATO:PERSONA] effettuavano diverse missioni al fine di confermare, sulla
base di un campionamento casuale, il livello di affidabilità dei sistemi di gestione e di controllo attuati nell’ambito degli
interventi considerati. Con lettera 29 novembre 2007, la relazione di audit di dette missioni veniva trasmessa alle autorità
lussemburghesi (in prosieguo: la «relazione di audit 29 novembre 2007»). Questa relazione menzionava insufficienze sostanziali
nei sistemi di gestione e di controllo degli interventi considerati, concernenti la separazione delle funzioni relative all’autorità
di gestione da quelle relative all’autorità di pagamento, le verifiche di primo grado effettuate dall’autorità di gestione,
la certificazione delle dichiarazioni di spesa ad opera dell’autorità di pagamento e la pista di controllo.
20
Con lettera 16 gennaio 2008, le autorità lussemburghesi facevano pervenire le loro osservazioni sulla relazione di audit 29
novembre 2007.
21
Con lettera 29 gennaio 2008, la [OSCURATO:PERSONA] ricordava alle autorità lussemburghesi che esse erano tenute a ristabilire la
buona gestione degli interventi considerati, segnatamente, in forza del principio di buona gestione finanziaria e tenuto conto
dei rischi per il bilancio comunitario.
22
In occasione della riunione annuale del 29 febbraio 2008, la [OSCURATO:PERSONA] ha avvertito le autorità lussemburghesi del fatto
che, in caso di violazione dell’obbligo di ristabilire la buona gestione degli interventi considerati, essa avrebbe potuto
adottare una decisione di sospensione dei pagamenti intermedi.
23
Con lettera 13 maggio 2008, la [OSCURATO:PERSONA] rilevava che manteneva la sua posizione e rispondeva agli argomenti avanzati dalle
autorità lussemburghesi nella loro lettera 16 gennaio 2008. Essa osservava che nessuna delle raccomandazioni della relazione
di audit 29 novembre 2007 poteva essere considerata «conclusa» sulla base degli elementi forniti. Conformemente all’art. 39,
n. 2, del regolamento n. 1260/1999, la [OSCURATO:PERSONA] invitava le autorità lussemburghesi a presentare le loro osservazioni,
entro due mesi dal ricevimento della lettera stessa, e a descrivere le rettifiche adottate per migliorare il funzionamento
dei sistemi di gestione e di controllo per gli interventi considerati e le correzioni finanziarie necessarie.
24
In una riunione del 20 maggio 2008 tra i rappresentanti dell’Ispettorato generale delle finanze lussemburghesi e i servizi
della [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi hanno descritto in modo più dettagliato le ragioni della loro presa di posizione con riguardo
alle insufficienze dei sistemi di gestione e di controllo. Dal canto loro, le autorità lussemburghesi hanno dichiarato di
tenere ferme le loro posizioni, espresse nella lettera 16 gennaio 2008. In una riunione tenuta il 17 giugno 2008 tra i rappresentanti
dell’autorità di gestione lussemburghese e i servizi della [OSCURATO:PERSONA], l’autorità di gestione ha nuovamente confermato la
sua posizione.
25
Con decisione 24 settembre 2008, C (2008) 5383, relativa alla sospensione dei pagamenti intermedi del FSE al documento unico
di programmazione per gli interventi strutturali comunitari ricadenti sotto l’Obiettivo n. 3 nel [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo,
e 6 ottobre 2008, C(2008) 5730, relativa alla sospensione dei pagamenti intermedi del programma (EQUAL) in Lussemburgo, (in
prosieguo, congiuntamente, le «decisioni impugnate»), la [OSCURATO:PERSONA] sospendeva i pagamenti intermedi del FSE relativi agli
interventi considerati. Essa concludeva che vi erano gravi insufficienze nei sistemi di gestione o di controllo che potevano
comportare irregolarità di carattere sistematico, ai sensi dell’art. 39, n. 2, lett. c), del regolamento n. 1260/1999, per
quanto riguarda i suddetti interventi.
Procedimento e conclusioni delle parti
26
Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 16 dicembre 2008, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo ha proposto il ricorso
in esame.
27
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Ottava Sezione) ha deciso di passare alla fase orale.
28
Le parti hanno svolto le loro osservazioni orali e risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza del 4 marzo 2010.
29
[OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo conclude che il Tribunale voglia:
– annullare le decisioni impugnate;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
30
[OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia:
– dichiarare irricevibile il ricorso per quanto concerne la decisione C (2008) 5383;
– respingere il ricorso per il resto;
– condannare il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo alle spese.
Sulla ricevibilità
Argomenti delle parti
31
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il ricorso in esame è tardivo e, pertanto, irricevibile nella misura in cui è rivolto avverso
la decisione C (2008) 5383. Infatti, conformemente all’art. 230, sesto comma, CE, i ricorsi di annullamento devono essere
presentati entro un termine di due mesi dalla notificazione dell’atto al ricorrente. Orbene, nella fattispecie la decisione
C (2008) 5383 sarebbe pervenuta alla rappresentanza permanente del [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo presso l’Unione il 25 settembre
2008. Il ricorso sarebbe dunque stato presentato oltre i termini per quanto concerne la decisione C (2008) 5383.
32
[OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo non ha formulato alcuna osservazione a questo riguardo nelle sue osservazioni scritte. Esso ha
tuttavia rilevato, in udienza, in risposta ad un quesito del Tribunale, di non contestare il fatto che la decisione C (2008) 5383
gli era pervenuta il 25 settembre 2008, il che è stato annotato nel verbale di udienza.
Giudizio del Tribunale
33
Occorre ricordare che, a termini dell’art. 230, quinto comma, CE, il ricorso di annullamento dev’essere proposto nel termine
di due mesi a decorrere dalla notificazione dell’atto impugnato. In virtù dell’art. 102, n. 2, del regolamento di procedura
del Tribunale, siffatto termine deve essere aumentato di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni.
34
Secondo una giurisprudenza costante, questo termine di ricorso è di ordine pubblico e non può dipendere dalle parti e dal
giudice, essendo stato istituito per garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche ed evitare qualsiasi
discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia (sentenze della Corte 23 gennaio 1997, causa
C‑246/95, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑403, punto 21, e del Tribunale 18 settembre 1997, cause riunite T‑121/96 e T‑151/96, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1355, punto 38).
35
Nella fattispecie, conformemente all’art. 101, n. 1, lett. a) e b), e n. 2, del regolamento di procedura, il termine di ricorso
avverso la decisione C (2008) 5383 ha iniziato a decorrere il 26 settembre 2008, il giorno successivo alla data di notificazione
della detta decisione al [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo.
36
Il termine per il deposito del ricorso avverso questa decisione, che comprendeva non soltanto il termine di due mesi, di cui
all’art. 230, quinto comma, CE, ma anche il termine di distanza di cui all’art. 102, n. 2, del regolamento di procedura, è
pertanto scaduto il 5 dicembre 2008.
37
Ne consegue che, nella misura in cui è rivolto avverso la decisione C (2008) 5383, il ricorso di annullamento, proposto il
16 dicembre 2008, è stato proposto tardivamente e di conseguenza deve essere dichiarato irricevibile. Per contro, il ricorso
è ricevibile per quanto riguarda la decisione C (2008) 5730, in quanto quest’ultima è stata notificata al [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo
soltanto il 7 ottobre 2008.
Nel merito
38
A sostegno del ricorso il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo deduce, in sostanza, due motivi. Il primo motivo verte su una violazione
del principio della tutela del legittimo affidamento. Il secondo motivo fa valere una violazione dell’art. 39, n. 2, lett. c),
del regolamento n. 1260/1999, posto che la [OSCURATO:PERSONA] ha sospeso i pagamenti relativi agli interventi considerati senza che
fossero soddisfatte le condizioni richieste.
39
Per quanto riguarda l’ordine in cui conviene esaminare i motivi dedotti dal [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, questione sulla quale
le parti discordano, sembra opportuno esaminare il motivo vertente sulla violazione dell’art. 39, n. 2, lett. c), del regolamento
n. 1260/1999, prima di quello della violazione del principio della tutela del legittimo affidamento.
Sul motivo vertente sulla violazione dell’art. 39, n. 2, lett. c), del regolamento n. 1260/1999
Argomenti delle parti
40
[OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’art. 39, n. 2, lett. c), del regolamento n. 1260/1999,
in quanto essa ha sospeso gli interventi considerati, sebbene le condizioni richieste da questa disposizione non fossero soddisfatte.
La conclusione secondo la quale esisterebbero gravi insufficienze che potrebbero determinare irregolarità di carattere sistematico
sarebbe manifestamente erronea. Ammesso che abbiano potuto essere constatate irregolarità, esse sarebbero state di lieve entità
e di carattere non sistematico.
41
In primo luogo, per quanto riguarda l’organizzazione dell’autorità di gestione e dell’autorità di pagamento, né l’art. 3 del
regolamento n. 438/2001, né alcun’altra disposizione del citato regolamento osterebbero al fatto che queste due autorità appartengano
al medesimo organismo. Questa ipotesi sarebbe peraltro contemplata all’art. 9, n. 4, dello stesso regolamento, e niente vieterebbe
la realizzazione congiunta, ad opera dell’autorità di gestione e dell’autorità di pagamento, delle loro verifiche. Esigendo
siffatto livello di separazione funzionale, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso un errore di diritto. Nella replica, il [OSCURATO:PERSONA]
di Lussemburgo precisa che, se è vero che i controllori delle due autorità esercitano il controllo contemporaneamente presso
uno stesso beneficiario finale, da ciò non deriverebbe alcun rischio di complicità tra il controllore e il controllato, tenuto
conto delle norme etiche applicabili in seno al pubblico impiego lussemburghese.
42
In secondo luogo, per quanto concerne le verifiche primarie ad opera dell’autorità di gestione e le certificazioni di spesa
ad opera dell’autorità di pagamento, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo fa valere che la certificazione di spesa a cascata, ossia
la scelta, operata dall’autorità di gestione nazionale, di dichiarare le spese per le quali sussiste un dubbio, ma la cui
qualificazione giuridica di inammissibilità non è ancora comprovata al momento della dichiarazione, è conforme all’art. 4
del regolamento n. 438/2001. Analogamente, il fatto di escludere soltanto l’elemento viziato di una spesa definita «parzialmente
inammissibile» e non la spesa nella sua totalità non violerebbe questa disposizione. Infatti, essa lascerebbe alle autorità
nazionali un margine di discrezionalità con riguardo al funzionamento dei loro sistemi di gestione e di controllo, a condizione
che detti sistemi prevedano procedure per verificare la consegna dei prodotti e dei servizi cofinanziati ed assicurino il
rispetto delle condizioni stabilite nelle relative decisioni della [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, secondo il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo,
il documento di lavoro 21 dicembre 2005, relativo alle buone pratiche concernenti le verifiche di gestione che devono essere
effettuate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri sui progetti cofinanziati dai fondi strutturali e dai fondi di coesione, invocato dalla [OSCURATO:PERSONA]
a sostegno della sua interpretazione, non era vincolante al momento dell’esecuzione dei programmi. In definitiva, tenuto conto
dei controlli a posteriori effettuati dalle autorità lussemburghesi, gli interessi finanziari dell’Unione sarebbero stati
garantiti.
43
In terzo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo rileva l’inesattezza delle constatazioni fatte nella relazione di audit 29 novembre
2007 con riguardo alla pista di controllo, che sono riprese ai punti 30‑32 delle decisioni impugnate, e secondo le quali le
registrazioni tenute dall’autorità di gestione sarebbero incomplete e non comporterebbero alcuni degli elementi essenziali
per comprovare l’ammissibilità e la regolarità delle spese. Questo punto sarebbe peraltro già stato invocato dalle autorità
lussemburghesi nelle loro osservazioni del 16 gennaio 2008, in cui sarebbe stato sottolineato, in particolare, che era senz’altro
possibile trovare tutte le informazioni relative al bilancio dettagliato e ai risultati da raggiungere nel modulo di partecipazione
relativo ad ogni progetto finanziato. Infine, nella controreplica, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo sottolinea che le informazioni
che mancherebbero non sono mai state richieste dalla [OSCURATO:PERSONA] alle autorità nazionali.
44
[OSCURATO:PERSONA] contesta tutti gli argomenti avanzati dal [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo. Essa sottolinea che, contrariamente a
quanto esso pretende, nella fattispecie non si riscontrano affatto lievi irregolarità, bensì un certo numero di gravi insufficienze
relative all’organizzazione, alle verifiche primarie da parte dell’autorità di gestione, alla certificazione delle dichiarazioni
di spese da parte dell’autorità di pagamento e alla pista di controllo, che costituiscono elementi chiave dei sistemi di gestione
e di controllo, ognuna delle quali avrebbe giustificato una sospensione dei pagamenti intermedi.
Giudizio del Tribunale
45
In via preliminare, occorre ricordare che discende dalla giurisprudenza che la norma secondo cui solo le spese effettuate
dalle autorità nazionali conformemente alle norme comunitarie sono imputate al bilancio comunitario è applicabile anche alla
concessione di un contributo finanziario basata sul FSE (sentenza della Corte 15 settembre 2005, causa C‑199/03, Irlanda/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8027, punto 26).
46
In virtù dell’art. 39, n. 2, lett. c), del regolamento n. 1260/1999, la [OSCURATO:PERSONA] sospende i pagamenti intermedi se, dopo
aver proceduto alle verifiche necessarie, conclude che esistono gravi insufficienze nei sistemi di gestione o di controllo
che potrebbero determinare irregolarità di carattere sistematico. L’art. 39, n. 3, dello stesso regolamento stabilisce che
la [OSCURATO:PERSONA] può quindi, se del caso, procedere alle necessarie rettifiche finanziarie, sopprimendo in tutto o in parte
la partecipazione del fondo all’intervento in questione.
47
Conformemente all’esigenza di una buona gestione finanziaria, che è alla base dell’attuazione dei fondi strutturali, e avuto
riguardo alle responsabilità devolute alle autorità nazionali in siffatta attuazione, l’obbligo degli [OSCURATO:PERSONA] membri di predisporre
sistemi di gestione e di controllo, previsto all’art. 38, n. 1, del regolamento n. 1260/1999, e le cui modalità sono precisate
agli artt. 2‑8 del regolamento n. 438/2001, riveste un carattere essenziale.
48
Nella fattispecie, occorre determinare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia giustamente sospeso i pagamenti intermedi relativi al programma
EQUAL nel [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, tenuto conto delle insufficienze che ha riscontrato e che riguardano, in primo luogo,
l’organizzazione dell’autorità di gestione e dell’autorità di pagamento, in secondo luogo le verifiche primarie effettuate
dall’autorità di gestione e la certificazione delle dichiarazioni di spesa ad opera dell’autorità di pagamento e, in terzo
luogo, la pista di controllo.
49
In primo luogo, per quanto riguarda l’organizzazione dell’autorità di gestione e dell’autorità di pagamento, la [OSCURATO:PERSONA],
al punto 3.1.1.5 della relazione di audit 29 novembre 2007, afferma che «è emerso che le persone incaricate di eseguire le
verifiche previste all’art. 4 [del regolamento n. 438/2001] e quelle previste all’art. 9 [del medesimo regolamento] ai fini
della certificazione delle spese esercitavano queste funzioni congiuntamente».
50
Da questa constatazione la [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, al 18esimo ‘considerando’ della decisione C (2008) 5730, che «l’organizzazione
dell’autorità di gestione e dell’autorità di pagamento non [poteva] essere considerata appropriata e non rispondeva alle esigenze
previste all’art. 3 del regolamento n. 438/2001 (una chiara definizione e assegnazione delle funzioni, nonché un’adeguata
separazione delle stesse; garanzia che le funzioni vengano espletate in maniera soddisfacente)». [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo
fa valere, in sostanza, che, contrariamente all’interpretazione difesa dalla [OSCURATO:PERSONA], non è contrario al regolamento n. 438/2001
l’esercizio congiunto dei controlli dell’autorità di gestione e dell’autorità di pagamento relativi all’intervento oggetto
della decisione C (2008) 5730 (in prosieguo: l’«intervento EQUAL»), effettuati, rispettivamente, dall’autorità di pagamento
e dall’autorità di gestione.
51
A questo riguardo occorre ricordare che l’art. 3, lett. a), del regolamento n. 438/2001 prevede che «[i] sistemi di gestione
e di controllo delle autorità di gestione e di pagamento e degli organismi intermedi, in proporzione al volume dei contributi
amministrati, garantiscono una chiara definizione e assegnazione delle funzioni, nonché un’adeguata separazione delle stesse,
necessaria per garantire sane procedure finanziarie, all’interno dell’organizzazione interessata».
52
Anche se, come fa valere il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, l’art. 9, n. 4, di detto regolamento non osta a che l’autorità di gestione
e l’autorità di pagamento appartengano ad un medesimo organismo, occorre che esistano una «chiara definizione» e un’«adeguata
separazione» delle funzioni all’interno dell’organizzazione in questione.
53
Nella fattispecie, emerge chiaramente dalla motivazione della decisione C (2008) 5730 su questo punto che non è tanto la constatazione
di irregolarità nei controlli effettuati dalle dette autorità, bensì la loro mancanza di affidabilità, che è stata evidenziata
dalla [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, a giudizio della [OSCURATO:PERSONA], l’esercizio congiunto delle funzioni di gestione e di pagamento
solleva un dubbio sull’imparzialità degli agenti incaricati dei controlli, tenuto conto della prossimità e della «complicità»
che siffatto esercizio congiunto implica. Emerge, segnatamente, dal 17esimo ‘considerando’ della decisione C (2008) 5730 che
«le verifiche previste all’art. 4 del regolamento n. 438/2001 e i controlli previsti all’art. 9 dello stesso regolamento non
possono […] essere effettuati congiuntamente, a rischio di falsare la valutazione dell’autorità incaricata di certificare
le domande di pagamento».
54
Questa considerazione deve essere approvata. Infatti, posto che l’autorità di gestione e l’autorità di pagamento, in virtù
della normativa applicabile agli interventi finanziati dal FSE, sono tenute ad esercitare dei controlli di natura diversa
in stadi distinti, l’esercizio concomitante delle funzioni devolute a queste autorità comporta un rischio non trascurabile
di coordinamento, o addirittura di fusione, tra i detti controlli e, pertanto, è di natura tale da sollevare dubbi sull’affidabilità
degli stessi.
55
Pertanto, e senza che occorra riferirsi alle indicazioni figuranti nel documento di lavoro relativo alle buone pratiche applicabili
alla funzione di certificazione dell’autorità di pagamento, presentato dai servizi della [OSCURATO:PERSONA] agli [OSCURATO:PERSONA] membri e citato
dalla [OSCURATO:PERSONA], è a buon diritto che questa ha concluso che l’organizzazione delle autorità di pagamento e di gestione
lussemburghesi era contraria all’art. 3 del regolamento n. 438/2001.
56
In secondo luogo, per quanto concerne le insufficienze nelle verifiche primarie ad opera dell’autorità di gestione e nelle
certificazioni di spesa ad opera dell’autorità di pagamento, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo fa valere, in sostanza, che, criticando
il sistema di verifiche primarie e di certificazioni relative all’intervento EQUAL, la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto del
fatto che nessuna spesa inammissibile è stata effettivamente presa in considerazione nell’ambito dei controlli effettuati
a posteriori e che, in definitiva, gli interessi finanziari della Comunità sono stati salvaguardati.
57
Orbene, occorre sottolineare che la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato nella sua relazione di audit 29 novembre 2007 che, con riguardo
a talune spese, non solo l’autorità di gestione aveva omesso di effettuare, o aveva effettuato insufficientemente, le verifiche
primarie, in violazione dell’art. 34 del regolamento n. 1260/1999 e dell’art. 4 del regolamento n. 438/2001, ma anche che
l’autorità di pagamento non aveva proceduto alla certificazione delle spese ai sensi dell’art. 38, n. 1, lett. d), del regolamento
n. 1260/1999 e dell’art. 9 del regolamento n. 438/2001. Infatti, in un certo numero di casi, queste autorità hanno dichiarato
spese nei confronti delle quali nutrivano un dubbio. Più precisamente, l’autorità di gestione aveva proceduto a verifiche
incomplete delle spese dichiarate. Peraltro, le eventuali constatazioni di irregolarità effettuate nell’ambito delle verifiche
primarie non erano state sistematicamente prese in considerazione dall’autorità di pagamento nella fase della certificazione
delle dichiarazioni delle spese.
58
Siffatti inadempimenti costituiscono insufficienze gravi nei sistemi di gestione e di controllo, suscettibili di determinare
irregolarità di carattere sistematico. Infatti, sia nella fase delle verifiche primarie effettuate dall’autorità di gestione,
sia in quella della certificazione svolta dall’autorità di pagamento, che costituiscono garanzie di buona gestione finanziaria,
le autorità nazionali devono assicurarsi ex ante e in modo esaustivo sia della realtà, sia della conformità delle spese considerate.
Contrariamente a quanto pretende il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, non basta che le autorità nazionali procedano a verifiche a
posteriori seguite, se del caso, da rettifiche finanziarie.
59
In terzo luogo, le medesime considerazioni valgono con riguardo al seguito della pista di controllo di cui all’art. 7 del
regolamento n. 438/2001. A questo riguardo, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo non ha dimostrato che il semplice rinvio ai moduli
di partecipazione relativi all’intervento EQUAL potesse fornirgli tutte le precise indicazioni richieste dall’art. 7, nn. 2
e 3, del medesimo regolamento.
60
Su questo punto, occorre sottolineare che l’allegato 1 al regolamento n. 438/2001, intitolato «Descrizione indicativa delle informazioni richieste per una pista di controllo adeguata», fornisce indicazioni molto precise
quanto agli obblighi incombenti alle autorità nazionali. Orbene, in siffatto allegato è chiaramente indicato che queste autorità
devono tenere e conservare registrazioni contabili, ai livelli di gestione appropriati, nonché un insieme di informazioni
per ciascuna operazione cofinanziata.
61
Tenuto conto di quanto precede, legittimamente la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato l’esistenza di insufficienze gravi nei sistemi
di gestione e di controllo, che potrebbero determinare irregolarità di carattere sistematico e, pertanto, ha sospeso i pagamenti
intermedi per l’intervento EQUAL. A questo riguardo, occorre ricordare che l’obbligo dei richiedenti e dei beneficiari dei
contributi comunitari di garantire alla [OSCURATO:PERSONA] informazioni sufficientemente precise, di modo che possa funzionare correttamente
il sistema di controllo e di prova predisposto per verificare se le condizioni di concessione del contributo siamo soddisfatte,
è inerente al sistema di contributi del FSE ed essenziale per il suo buon funzionamento (v., per analogia, sentenza del Tribunale
6 giugno 2007, cause riunite T‑251/05 e T‑425/05, Mediocurso/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑54, punto 67, e la giurisprudenza
ivi citata).
62
Il motivo in esame non può dunque essere accolto.
Sul motivo della violazione del principio della tutela del legittimo affidamento
Argomenti delle parti
63
[OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio della tutela del legittimo affidamento, posto
che essa aveva esplicitamente constatato, nelle relazioni di audit preventivi, trasmesse, rispettivamente, il 22 agosto 2002
e il 4 settembre 2003, ma anche in quella del 7 febbraio 2005, che i sistemi di gestione e di controllo per gli interventi
considerati offrivano garanzie molto soddisfacenti. [OSCURATO:PERSONA] facendo, la [OSCURATO:PERSONA] in dette revisioni sarebbe pervenuta a conclusioni
diametralmente opposte a quelle formulate nelle decisioni impugnate.
64
Orbene, da una parte, tali audit preventivi del 2002 e del 2003, effettuati in applicazione dell’art. 38, n. 2, del regolamento
n. 1260/1999, sono stati i soli ad essere tenuti nel corso del periodo di programmazione considerato e, dall’altra, le decisioni
impugnate sono intervenute soltanto a seguito di un audit effettuato posteriormente a questo periodo, ossia in un momento
in cui non era più possibile modificare i sistemi di gestione e di controllo considerati. Nella fattispecie, le autorità lussemburghesi
non avevano alcuna ragione di non confidare nella valutazione contenuta nelle relazioni citate quanto alla conformità dei
loro sistemi di gestione e di controllo.
65
[OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo precisa che, nel corso degli audit precedenti, i servizi della [OSCURATO:PERSONA] avevano espressamente
approvato le modalità di organizzazione dell’autorità di gestione e dell’autorità di pagamento, come pure il seguito della
pista di controllo e la procedura di certificazione di spesa a cascata praticata dalle autorità lussemburghesi.
66
Quanto ai documenti di lavoro relativi alle buone pratiche, a cui rinvia la [OSCURATO:PERSONA], molto probabilmente questi sono stati
elaborati alla fine dell’anno 2005, ovvero molto dopo l’inizio degli interventi appartenenti al periodo di programmazione
in questione.
67
Per quanto riguarda la relazione 7 febbraio 2005, che ha fatto seguito all’audit supplementare del giugno 2004, prodotta dalla
[OSCURATO:PERSONA] come allegato al controricorso, essa confermerebbe il fatto che i servizi della [OSCURATO:PERSONA] erano complessivamente
soddisfatti del sistema di selezione dei progetti, di dichiarazione delle spese e di controllo.
68
[OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo considera che, contrariamente alla posizione difesa dalla [OSCURATO:PERSONA], gli audit del luglio 2002,
del luglio 2003 e del giugno 2004 non avevano una portata limitata. Da una lettura obiettiva delle tre relazioni di audit
relative risulterebbe che essi fanno seguito ad un esame approfondito al fine, da un lato, di determinare se le procedure
effettivamente predisposte corrispondessero a quelle notificate alla [OSCURATO:PERSONA] e fossero conformi alla normativa applicabile
e, dall’altro, di verificare, per campionamento presso specifici promotori, che i sistemi potessero essere concretamente convalidati.
A questo riguardo, non si può sostenere, né addebitare al [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, che il campionamento delle operazioni
controllate in occasioni di detti audit fosse limitato e, pertanto, non rappresentativo.
69
Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata perfettamente informata ed avrebbe approvato complessivamente i sistemi di gestione
e di controllo lussemburghesi.
70
[OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti del [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo. Essa fa valere, in sostanza, che le relazioni di audit
non sono tali da creare un legittimo affidamento e che, in ogni caso, le stesse nella fattispecie non hanno determinato siffatto
affidamento.
Giudizio del Tribunale
71
Conformemente ad una giurisprudenza costante, il diritto di esigere la tutela del legittimo affidamento presuppone la presenza
contemporanea di tre condizioni. In primo luogo, assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti
autorizzate ed affidabili, devono essere state fornite all’interessato dall’amministrazione. In secondo luogo, tali assicurazioni
devono essere idonee a generare fondate aspettative nel soggetto a cui si rivolgono. In terzo luogo, siffatte assicurazioni
devono essere conformi alle norme applicabili (v. sentenze del Tribunale 30 giugno 2005, causa T‑347/03, Branco/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2555, punto 102, e la giurisprudenza ivi citata, e 23 febbraio 2006, causa T‑282/02, [OSCURATO:PERSONA] & Industrie/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑319, punto 77).
72
Nella fattispecie, si pone la questione se le valutazioni contenute nelle relazioni di audit 2002, 2003 e 2005, vertenti sui
progetti cofinanziati dal FSE, fossero tali da generare fondate aspettative delle autorità nazionali, che sono incaricate,
in primo luogo, della gestione e del controllo dell’intervento.
73
A questo riguardo, emerge da una giurisprudenza consolidata che la violazione della tutela del legittimo affidamento non può
essere invocata da un soggetto che abbia commesso una violazione manifesta della normativa vigente (v., in questo senso, sentenza
della Corte 12 dicembre 1985, causa 67/84, Sideradria/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3983, punto 21, e ordinanza della Corte 25 novembre
2004, causa C‑18/03 P, Vela e Tecnagrind/[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata nella Raccolta, punti 117‑119; sentenza del Tribunale
9 aprile 2003, causa T‑217/01, Forum des migrants/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1563, punto 76, e la giurisprudenza ivi citata).
74
È già stato così precisato nella giurisprudenza che il principio della tutela del legittimo affidamento non osta alla sospensione
di un contributo comunitario quando manifestamente non sono state rispettate le condizioni stabilite per la concessione del
detto contributo (v., in questo senso, sentenze del Tribunale 29 settembre 1999, causa T‑126/97, Sonasa/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2793,
punto 39, e 14 dicembre 2006, causa T‑162/04, Branco/[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata nella Raccolta, punto 123, e la giurisprudenza
ivi citata).
75
Nella fattispecie, come risulta dall’esame del primo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso un errore manifesto concludendo,
nella decisione C (2008) 5730, che esistevano «diverse gravi insufficienze nei sistemi di gestione e di controllo» che potevano
determinare irregolarità di carattere sistematico e che, di conseguenza, occorreva sospendere i pagamenti intermedi relativi
all’intervento EQUAL.
76
Siffatte irregolarità, come la manifesta violazione della normativa comunitaria sul fondamento della quale è adottata una
decisione di concessione di un contributo comunitario o delle disposizioni contenute in una decisione di concessione (v.,
in questo senso, sentenza Sonasa/[OSCURATO:PERSONA], sopra citata, punti 35, 36 e 39, e ordinanza Vela e Tecnagrind/[OSCURATO:PERSONA],
sopra citata, punti 117 e 118), devono essere qualificate come violazioni manifeste della normativa in vigore.
77
L’esistenza eventuale di irregolarità che non siano state perseguite o scoperte in precedenza non può in nessun caso fondare
un legittimo affidamento (v., in questo senso, per analogia, sentenza della Corte 16 ottobre 2003, causa C‑339/00, Irlanda/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11757, punto 81). Pertanto, nulla impedisce alla [OSCURATO:PERSONA], dopo aver scoperto difetti in occasione di un controllo
specifico, di trarne conseguenze finanziarie. Le autorità nazionali, che sono responsabili in prima istanza per il controllo
finanziario degli interventi (v. art. 38, n. 1, del regolamento n. 1260/1999), non possono sottrarsi alla loro responsabilità
facendo valere il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non ha constatato alcuna irregolarità in occasione di un controllo precedente (v.,
in questo senso, sentenza della Corte 22 aprile 1999, causa C‑28/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1973, punto 76).
78
Pertanto, una volta stabilita l’esistenza di irregolarità gravi con riguardo alla normativa applicabile, il [OSCURATO:PERSONA] di
Lussemburgo non può sostenere che le valutazioni contenute nelle relazioni degli audit effettuati tra il 2002 e il 2004 hanno
fatto nascere aspettative fondate quanto alla conformità alla normativa comunitaria del sistema di gestione e di controllo
considerato nella fattispecie e dunque quanto alla concessione definitiva dei pagamenti effettuati dall’intervento EQUAL.
79
In ogni caso, come sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA] all’udienza, le relazioni di audit, predisposte dai servizi in attuazione
di operazioni finanziate dai fondi strutturali, non sono, in linea di massima, tali da giustificare un legittimo affidamento,
ai sensi della giurisprudenza ricordata al precedente punto 71, nella conformità dei sistemi di gestione e di controllo che
devono essere attuati dagli [OSCURATO:PERSONA] membri. Siffatte relazioni sono generalmente adottate mediante sondaggio, in base ad elementi
rappresentativi, e non esaustivi, relativi all’intervento, e si limitano a dare atto della situazione osservata alla data
in cui l’audit ha avuto luogo. Inoltre, dette relazioni riflettono solo l’opinione professionale degli agenti incaricati delle
operazioni di controllo in loco e non quella della [OSCURATO:PERSONA], che si manifesta solo successivamente al termine di una procedura
in contraddittorio che coinvolge strettamente lo Stato membro interessato.
80
Questa considerazione ha tanto più valore nella fattispecie in quanto dagli elementi del fascicolo non emerge che le conclusioni
formulate nelle relazioni di audit redatte anteriormente a quella del 29 novembre 2007 abbiano fornito alle autorità lussemburghesi
alcuna garanzia precisa tale da fondare aspettative quanto alla conformità dei sistemi di gestione e di controllo dell’intervento
EQUAL e, pertanto, abbiano potuto generare un legittimo affidamento nel fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe sospeso il contributo
finanziario concesso per l’intervento in questione.
81
Le relazioni di audit precedenti non avevano infatti lo stesso oggetto né la stessa portata di quella del 29 novembre 2007.
In primo luogo, la relazione relativa all’audit preventivo, effettuato dall’8 al 12 luglio 2002, indica chiaramente di avere
come oggetto quello di stabilire un «rendiconto generale delle caratteristiche del sistema di gestione, di pagamento e di
controllo relativo agli interventi». Questo audit, secondo la relazione, avrebbe solo «permesso di mettere in evidenza che
il sistema di gestione e di controllo attuato dallo Stato membro offriva garanzie sufficienti», in base ad un «rendiconto
teorico». In secondo luogo, la relazione del 4 settembre 2003 relativa all’audit tenuto nel luglio 2003 menziona che, oltre
al rendiconto delle procedure di conclusione, relative al periodo di programmazione 1994-1999, esso mirava a fare «il punto
sul seguito della relazione di audit del 2002». In terzo luogo, la relazione 7 febbraio 2005, relativa all’audit del giugno
2004, aveva lo scopo di fare il punto della situazione in base ai diversi aspetti della normativa considerati dai controllori
(v. parte I, punto 6, della relazione).
82
Pertanto, questi audit miravano ad effettuare talune verifiche sull’attuazione dei sistemi di gestione e di controllo dell’intervento
EQUAL. Solo la relazione di audit del 29 novembre 2007, che indica al suo oggetto che esso mira al «controllo dei progetti
sulla base di un campionamento casuale, volto a confermare il livello di affidabilità dei sistemi di gestione e di controllo
per il periodo di programmazione 2000-2006», era di natura tale da confermare il livello di affidabilità attribuito ai sistemi
attuati al momento degli audit precedenti (v. punto 1 di questa relazione). Il fatto che questa relazione di audit definitivo
sia intervenuta solo dopo il periodo di programmazione in questione, ossia il periodo 2000‑2006, non può essere addebitato
alla [OSCURATO:PERSONA], posto che ciò è inerente al sistema di controllo finanziario previsto dal regolamento n. 1260/1999.
83
Per questi motivi, anche il secondo motivo dedotto dal [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo deve essere respinto e, pertanto, il ricorso
nel suo insieme.
Sulle spese
84
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è soccombente, vista la domanda della [OSCURATO:PERSONA], esso va condannato a sopportare
le spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è condannato alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 giugno 2010.
Firme
*
Lingua processuale: il francese.