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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 1996

Cassazione n. 21518/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/04/1996 avverso l'ordinanza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 25 febbraio 2022 la Corte d'Appello di Lecce ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di D'AMURI Antonio, per violazione degli artt. 581 e 591 comma 1 lett. c) c.p.p.

In motivazione, la Corte osserva che l'unico motivo d'appello, concernente l'elemento soggettivo del delitto, è inammissibile perché privo di specificità.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - D'AMURI Antonio deducendo violazione di legge.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.

Come è noto, dopo le precisazioni fornite dalle Sezioni Unite con la sentenza del 2017 Galtelli (secondo cui l'atto di appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato) vi è stato l'intervento di novellazione del 2017, applicabile al caso in esame.

La previsione di legge di cui all'art.581 cod.proc.pen. richiede l'enunciazione 'specifica' dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

4. Per essere 'specifica' la indicazione dei motivi - specie sul fronte degli elementi di fatto - deve realizzare un adeguato confronto con le argomentazioni espresse nel provvedimento impugnato e non può limitarsi a riproporre in modo assertivo le tesi sostenute durante la trattazione del giudizio di primo grado.

Ciò è avvenuto nel caso in esame, con declaratoria di inammissibilità immune da vizi.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M. /tu-- - Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/04/1996 avverso l'ordinanza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 25 febbraio 2022 la Corte d'Appello di Lecce ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di D'AMURI Antonio, per violazione degli artt. 581 e 591 comma 1 lett. c) c.p.p. In motivazione, la Corte osserva che l'unico motivo d'appello, concernente l'elemento soggettivo del delitto, è inammissibile perché privo di specificità. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - D'AMURI Antonio deducendo violazione di legge. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Come è noto, dopo le precisazioni fornite dalle Sezioni Unite con la sentenza del 2017 Galtelli (secondo cui l'atto di appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato) vi è stato l'intervento di novellazione del 2017, applicabile al caso in esame. La previsione di legge di cui all'art.581 cod.proc.pen. richiede l'enunciazione 'specifica' dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. 4. Per essere 'specifica' la indicazione dei motivi - specie sul fronte degli elementi di fatto - deve realizzare un adeguato confronto con le argomentazioni espresse nel provvedimento impugnato e non può limitarsi a riproporre in modo assertivo le tesi sostenute durante la trattazione del giudizio di primo grado. Ciò è avvenuto nel caso in esame, con declaratoria di inammissibilità immune da vizi. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. /tu-- - Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore I
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