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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 aprile 1953

Cassazione n. 38272/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/04/1953 avverso l'ordinanza del 26/09/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza in data 26.9.2022, la Corte d'assise d'appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la conversione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno con la pena di 30 anni di reclusione.1.

Nel ripercorrere la vicenda processuale, l'ordinanza ha dato atto, innanzitutto, che l'istanza costituisce riproposizione di analoga richiesta formulata dal Sudato e già rigettata dalla stessa Corte con ordinanza in data 24.1.2018, riportata integralmente nel corpo del provvedimento.

La Corte territoriale ha ritenuto di confermare le valutazioni espresse in quell'occasione, rilevando che non ricorrevano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza in quanto il Sudato non era mai stato ammesso al rito abbreviato.

La richiesta di essere giudicato con tale rito, presentata nel corso del processo di appello nella prima udienza successiva all'entrata in vigore dell'art. 30,

I. n. 479 del 1999 (cd. legge Carotti), era stata rigettata dal momento che, ai sensi della legge n. 144 del 6.6.2000, in appello la richiesta di abbreviato poteva essere avanzata purché in tale giudizio fosse stata riaperta l'istruttoria dibattimentale.

Nella specie il ricorrente aveva avanzato l'istanza quando ormai l'istruttoria in appello si era conclusa ed era già cominciata la discussione.

Pertanto, il Sudato non era stato mai giudicato con rito abbreviato, sicché non ricorrevano i presupposti perché potesse trovare applicazione la disposizione più favorevole.

2. Avverso tale ordinanza, il Sudato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo di censura con il quale deduce la violazione dell'art. 30,

I. n. 479 del 1999, anche in relazione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Scoppola contro Italia.

La Corte territoriale avrebbe errato dal momento che la richiesta di sostituzione della pena avanzata dal Sudato si fonderebbe sul presupposto della applicabilità della sentenza della Corte EDU Scoppola contro Italia, nonché sulla sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione n. 34233 del 2012 la quale, nel dare attuazione ai principi stabiliti dalla CEDU, ha affermato che la disposizione dell'art. 30,

I. n. 479 del 1999 trova applicazione nei confronti di coloro che, avendo commesso un reato astrattamente punibile con l'ergastolo, abbiano chiesto di essere ammessi al giudizio abbreviato nell'arco temporale tra il 2.1.2000 e il 24.11.2000, prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 341 del 2000, conv. in I. n. 4 del 2001. [OSCURATO:PERSONA] si troverebbe nella condizione indicata dalle Sezioni unite, avendo avanzato richiesta di abbreviato in tale arco temporale, durante la vigenza della disciplina più favorevole dettata dall'art. 30 della cd. legge Carotti, secondo la disciplina transitoria dettata dalla legge n. 144 del 2000, cristallizzando la possibilità di accedere alla pena meno severa prevista dall'art. 442 cod. proc. pen.

Il ricorrente ha inoltre censurato l'ordinanza impugnata sotto il profilo della totale mancanza di motivazione in ordine agli ulteriori motivi addotti con l'atto introduttivo dell'incidente di esecuzione.3.

Il Procuratore generale, con conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.

2. Invero, il tema della conversione della pena dell'ergastolo in quella di anni trenta di reclusione in forza dell'ammissione dell'imputato al rito abbreviato è stato ampiamente trattato dalla giurisprudenza interna, costituzionale e di legittimità, che è giunta a conclusioni definitive.

Si è in particolare chiarito che, a seguito della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Corte EDU n. 10249/03 del 17 settembre 2009, nel caso Scoppola contro Italia, il condannato con sentenza passata in giudicato può richiedere in sede esecutiva la riduzione della pena ex art. 442 cod. proc. pen. a condizione che, nel procedimento di merito nel quale è stato condannato, sia stato effettivamente ammesso al giudizio abbreviato, e la sentenza di condanna sia stata pronunciata all'esito di processo celebrato in tali forme.

Viceversa, è legittimo il diniego di riconoscimento della diminuente nei confronti del condannato mai ammesso al rito alternativo, per non avere egli presentato, nel corso del giudizio di merito, istanze in tal senso, o per aver presentato istanze ritualmente dichiarate inammissibili, ed in particolare in quanto presentate prima dell'entrata in vigore della cd. legge legge Carotti (Corte cost., sent. n. 210 del 2013; ord. n. 235 del 2013; sent. 147 del 2021.

Cass., ex plurimis, Sez. 1, n. 4075 del 04/12/2012, dep. 2013, Amato, Rv. 254212 - 01; Sez. 1, n. 6004 del 10/01/2014, Papalia, Rv. 259026 - 01; Sez. 1, n. 7162 del 21/12/2015, dep. 2016, Capizzi, Rv. 266611 - 01; Sez. 1, n. 11916 del 21/11/2018, dep. 2019, Montenegro, Rv. 275324 - 01; Sez. 1, n. 8361 del 18/01/2023, n.m.).

Risulta pertanto dirimente verificare se il ricorrente avesse o meno acquisito il diritto di ottenere l'applicazione del rito abbreviato secondo le modalità più favorevoli introdotte dall'art. 30,

I. n. 479 del 1999.

3. Nel caso in esame, il Sudato, assolto in primo grado dai reati a lui ascritti, nel giudizio di appello, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 30,

I. n. 479 del 1999, nell'udienza del 7 giugno 2000, aveva avanzato richiesta di ammissione al rito abbreviato, nuovamente consentito da detta disposizione anche per i reati astrattamente punibili con la pena dell'ergastolo.

La Corte d'assise d'appello aveva rigettato l'istanza sul rilievo che non ricorrevano i presupposti cui il d.l. n. 82 del /1 Ì'ut / L 2000, conv. in I. n. 144 del 5 giugno 2000 ne subordinava l'ammissibilità.

L'istanza, infatti, era stata avanzata nel giudizio di appello, quando l'istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen. era ormai conclusa e da tempo era stata avviata la discussione.

Conseguentemente, il ricorrente non è mai stato giudicato con il rito abbreviato, né ha mai conseguito tale diritto, in forza della normativa processuale all'epoca in vigore e correttamente applicata, secondo quanto deciso con sentenza passata in giudicato.

Del tutto inconferente è, pertanto, il richiamo, operato dal Sudato, alla sentenza della Corte EDU nel caso Scoppola contro Italia, ove si discuteva di un giudizio abbreviato realmente celebrato sulla base di una legittima aspettativa del richiedente di ottenere, in luogo dell'ergastolo, la pena di trenta anni di reclusione prevista dalla originaria versione dell'art. 442 codice di rito come modificato dall'art. 30 della legge n. 479 del 1999, norma vigente all'atto della richiesta.

Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della sostituzione della pena dell'ergastolo con quella di anni trenta di reclusione, è necessario che il soggetto sia stato ammesso al rito abbreviato nel periodo di vigenza della cd. legge Carotti (2 gennaio 2000) e fino all'entrata in vigore del dl. n. 341 del 24 novembre 2000, ossia nel periodo in cui l'ammissione al rito abbreviato determinava il beneficio della sostituzione dell'ergastolo con la pena di 30 anni di reclusione (Sez. 1, Sentenza n. 8350 del 27/11/2013, dep. 2014, Gaddone, Rv. 259543).

Diversamente, nell'ipotesi in esame, il ricorrente lamenta la mancata possibilità di usufruire, nel corso del procedimento, di una legge processuale di cui non ricorrevano i presupposti.

Di conseguenza, non viene in rilievo il principio della retroattività o della ultrattività della lex mitior come affermato dalla Corte EDU, difettandone i relativi presupposti operativi, dal momento che non si pone alcun problema di successione di leggi penali sostanziali nel tempo, bensì una questione di successione di leggi processuali di accesso al rito abbreviato, come tale regolata dal principio tempus regit actum (Sez. 1, n. 8350 del 27/11/2013, dep. 2014, Gaddone, cit. ; Sez.

U, n. 44895 del 17/07/2014, Pinna, Rv. 260927 - 01) Quanto al profilo di censura con cui si deduce la mancanza di motivazione in ordine agli altri motivi dedotti con l'atto introduttivo dell'incidente di esecuzione, esso risulta inammissibile perché generico, aspecifico e in definitiva indeterminato, non avendo il ricorrente specificato di quali fossero gli altri motivi dedotti, né avendo dato conto delle conseguenze del vizio denunciato rispetto alla complessiva tenuta logico-argomentativa della decisione.4.

In conclusione, si impone il rigetto del ricorso con condanna del Sudato al pagamento delle spese del processo.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/04/1953 avverso l'ordinanza del 26/09/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 26.9.2022, la Corte d'assise d'appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la conversione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno con la pena di 30 anni di reclusione.1. Nel ripercorrere la vicenda processuale, l'ordinanza ha dato atto, innanzitutto, che l'istanza costituisce riproposizione di analoga richiesta formulata dal Sudato e già rigettata dalla stessa Corte con ordinanza in data 24.1.2018, riportata integralmente nel corpo del provvedimento. La Corte territoriale ha ritenuto di confermare le valutazioni espresse in quell'occasione, rilevando che non ricorrevano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza in quanto il Sudato non era mai stato ammesso al rito abbreviato. La richiesta di essere giudicato con tale rito, presentata nel corso del processo di appello nella prima udienza successiva all'entrata in vigore dell'art. 30, I. n. 479 del 1999 (cd. legge Carotti), era stata rigettata dal momento che, ai sensi della legge n. 144 del 6.6.2000, in appello la richiesta di abbreviato poteva essere avanzata purché in tale giudizio fosse stata riaperta l'istruttoria dibattimentale. Nella specie il ricorrente aveva avanzato l'istanza quando ormai l'istruttoria in appello si era conclusa ed era già cominciata la discussione. Pertanto, il Sudato non era stato mai giudicato con rito abbreviato, sicché non ricorrevano i presupposti perché potesse trovare applicazione la disposizione più favorevole. 2. Avverso tale ordinanza, il Sudato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo di censura con il quale deduce la violazione dell'art. 30, I. n. 479 del 1999, anche in relazione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Scoppola contro Italia. La Corte territoriale avrebbe errato dal momento che la richiesta di sostituzione della pena avanzata dal Sudato si fonderebbe sul presupposto della applicabilità della sentenza della Corte EDU Scoppola contro Italia, nonché sulla sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione n. 34233 del 2012 la quale, nel dare attuazione ai principi stabiliti dalla CEDU, ha affermato che la disposizione dell'art. 30, I. n. 479 del 1999 trova applicazione nei confronti di coloro che, avendo commesso un reato astrattamente punibile con l'ergastolo, abbiano chiesto di essere ammessi al giudizio abbreviato nell'arco temporale tra il 2.1.2000 e il 24.11.2000, prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 341 del 2000, conv. in I. n. 4 del 2001. [OSCURATO:PERSONA] si troverebbe nella condizione indicata dalle Sezioni unite, avendo avanzato richiesta di abbreviato in tale arco temporale, durante la vigenza della disciplina più favorevole dettata dall'art. 30 della cd. legge Carotti, secondo la disciplina transitoria dettata dalla legge n. 144 del 2000, cristallizzando la possibilità di accedere alla pena meno severa prevista dall'art. 442 cod. proc. pen. Il ricorrente ha inoltre censurato l'ordinanza impugnata sotto il profilo della totale mancanza di motivazione in ordine agli ulteriori motivi addotti con l'atto introduttivo dell'incidente di esecuzione.3. Il Procuratore generale, con conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato. 2. Invero, il tema della conversione della pena dell'ergastolo in quella di anni trenta di reclusione in forza dell'ammissione dell'imputato al rito abbreviato è stato ampiamente trattato dalla giurisprudenza interna, costituzionale e di legittimità, che è giunta a conclusioni definitive. Si è in particolare chiarito che, a seguito della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Corte EDU n. 10249/03 del 17 settembre 2009, nel caso Scoppola contro Italia, il condannato con sentenza passata in giudicato può richiedere in sede esecutiva la riduzione della pena ex art. 442 cod. proc. pen. a condizione che, nel procedimento di merito nel quale è stato condannato, sia stato effettivamente ammesso al giudizio abbreviato, e la sentenza di condanna sia stata pronunciata all'esito di processo celebrato in tali forme. Viceversa, è legittimo il diniego di riconoscimento della diminuente nei confronti del condannato mai ammesso al rito alternativo, per non avere egli presentato, nel corso del giudizio di merito, istanze in tal senso, o per aver presentato istanze ritualmente dichiarate inammissibili, ed in particolare in quanto presentate prima dell'entrata in vigore della cd. legge legge Carotti (Corte cost., sent. n. 210 del 2013; ord. n. 235 del 2013; sent. 147 del 2021. Cass., ex plurimis, Sez. 1, n. 4075 del 04/12/2012, dep. 2013, Amato, Rv. 254212 - 01; Sez. 1, n. 6004 del 10/01/2014, Papalia, Rv. 259026 - 01; Sez. 1, n. 7162 del 21/12/2015, dep. 2016, Capizzi, Rv. 266611 - 01; Sez. 1, n. 11916 del 21/11/2018, dep. 2019, Montenegro, Rv. 275324 - 01; Sez. 1, n. 8361 del 18/01/2023, n.m.). Risulta pertanto dirimente verificare se il ricorrente avesse o meno acquisito il diritto di ottenere l'applicazione del rito abbreviato secondo le modalità più favorevoli introdotte dall'art. 30, I. n. 479 del 1999. 3. Nel caso in esame, il Sudato, assolto in primo grado dai reati a lui ascritti, nel giudizio di appello, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 30, I. n. 479 del 1999, nell'udienza del 7 giugno 2000, aveva avanzato richiesta di ammissione al rito abbreviato, nuovamente consentito da detta disposizione anche per i reati astrattamente punibili con la pena dell'ergastolo. La Corte d'assise d'appello aveva rigettato l'istanza sul rilievo che non ricorrevano i presupposti cui il d.l. n. 82 del /1 Ì'ut / L 2000, conv. in I. n. 144 del 5 giugno 2000 ne subordinava l'ammissibilità. L'istanza, infatti, era stata avanzata nel giudizio di appello, quando l'istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen. era ormai conclusa e da tempo era stata avviata la discussione. Conseguentemente, il ricorrente non è mai stato giudicato con il rito abbreviato, né ha mai conseguito tale diritto, in forza della normativa processuale all'epoca in vigore e correttamente applicata, secondo quanto deciso con sentenza passata in giudicato. Del tutto inconferente è, pertanto, il richiamo, operato dal Sudato, alla sentenza della Corte EDU nel caso Scoppola contro Italia, ove si discuteva di un giudizio abbreviato realmente celebrato sulla base di una legittima aspettativa del richiedente di ottenere, in luogo dell'ergastolo, la pena di trenta anni di reclusione prevista dalla originaria versione dell'art. 442 codice di rito come modificato dall'art. 30 della legge n. 479 del 1999, norma vigente all'atto della richiesta. Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della sostituzione della pena dell'ergastolo con quella di anni trenta di reclusione, è necessario che il soggetto sia stato ammesso al rito abbreviato nel periodo di vigenza della cd. legge Carotti (2 gennaio 2000) e fino all'entrata in vigore del dl. n. 341 del 24 novembre 2000, ossia nel periodo in cui l'ammissione al rito abbreviato determinava il beneficio della sostituzione dell'ergastolo con la pena di 30 anni di reclusione (Sez. 1, Sentenza n. 8350 del 27/11/2013, dep. 2014, Gaddone, Rv. 259543). Diversamente, nell'ipotesi in esame, il ricorrente lamenta la mancata possibilità di usufruire, nel corso del procedimento, di una legge processuale di cui non ricorrevano i presupposti. Di conseguenza, non viene in rilievo il principio della retroattività o della ultrattività della lex mitior come affermato dalla Corte EDU, difettandone i relativi presupposti operativi, dal momento che non si pone alcun problema di successione di leggi penali sostanziali nel tempo, bensì una questione di successione di leggi processuali di accesso al rito abbreviato, come tale regolata dal principio tempus regit actum (Sez. 1, n. 8350 del 27/11/2013, dep. 2014, Gaddone, cit. ; Sez. U, n. 44895 del 17/07/2014, Pinna, Rv. 260927 - 01) Quanto al profilo di censura con cui si deduce la mancanza di motivazione in ordine agli altri motivi dedotti con l'atto introduttivo dell'incidente di esecuzione, esso risulta inammissibile perché generico, aspecifico e in definitiva indeterminato, non avendo il ricorrente specificato di quali fossero gli altri motivi dedotti, né avendo dato conto delle conseguenze del vizio denunciato rispetto alla complessiva tenuta logico-argomentativa della decisione.4. In conclusione, si impone il rigetto del ricorso con condanna del Sudato al pagamento delle spese del processo. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così
Sentenza Cassazione n. 38272/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris