CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14146/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d' Appello di Palermo del 19 maggio 2023 ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale cittadino per il reato di furto pluriaggravato di cui agli artt. 624, 625 nn.2 e 7 cod. pen.; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente eccepisce vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio: -è manifestamente infondato non confrontandosi con la giurisprudenza di questa corte secondo cui graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.( nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti valorizzando la individuazione di una pena vicina al minimo edittale e che ha tenuto conto della gravità del fatto e la personalità dell'imputato, concedendo le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con le plurime aggravanti) i -Rilevato che il secondo e ultimo motivo di ricorso con cui iM ricorrente deduce la mancanza della condizione di procedibilità è manifestamente infondato perché è presente in atti la querela sporta in data 28/08/2017 da [OSCURATO:PERSONA]. -Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dell 53 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il