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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 maggio 2022

Cassazione n. 15003/2022

Testo disponibile della fonte

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nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 22802/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] 1973 SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] a r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) – ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 22802/2021 Numero sezionale 3111/2022 Numero di raccolta generale 15003/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n. 4349/07/21 depositata in data 10/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avverso un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP 2012 emesso a seguito di PVC della Guardia di Finanza; - la CTP accoglieva il ricorso; tal pronuncia era impugnata dall’ente impositore; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello; - ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a sei motivi di ricorso; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; Considerato che: - va preliminarmente affrontata la questione posta con il sesto motivo di ricorso, che deduce la mancata disamina da parte della CTR dell’eccezione proposta dalla società contribuente relativamente alla tardività dell’appello dell’Ufficio; - tal motivo è infondato, poiché in questo caso, come correttamente eccepito in controricorso, ha operato la previsione di cui al d.

L. del 24/04/2017 n. 50, pubblicato in [OSCURATO:PERSONA] n. 95 del 24 aprile 2017, il cui art. 11 (rubricato “definizione agevolata delle controversie tributarie”) prevedeva al comma 9 che “per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017”; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 22802/2021 Numero sezionale 3111/2022 Numero di raccolta generale 15003/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 - poiché la sentenza della CTP di Caltanissetta risulta depositata in data 10 gennaio 2017, il termine per la sua impugnazione veniva a scadenza il 10 luglio 2017, ma in forza della sospensione, avente durata sino al 30 settembre 2017, l’appello proposto il 29 agosto 2017 risulta tempestivo; - per ragioni di speditezza può ora esaminarsi per primo il terzo motivo di ricorso; - esso, che risulta articolare una censura puramente motivazionale, è infondato e va quindi rigettato, essendo il tenore della motivazione resa dalla CTR ben rispettoso del c.d.

“minimo costituzionale” (Cass.

SS.UU, sent. n. 8053/2014); - va poi esaminato il quinto motivo di ricorso, con il quale ci si duole della nullità della sentenza impugnata ex art. 112 c.p.c. e del procedimento ex art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., per avere la sentenza impugnata mancato di pronunciarsi sulle domande proposte in primo grado dalla società contribuente; - il motivo è fondato; - invero, le ragioni di merito esposte dalla contribuente nel ricorso introduttivo indubbiamente non sono state esaminate dalla CTR, come si evince dalle trascrizioni operate nel ricorso in questa sede; - sul punto quindi la sentenza è cassata con rinvio alla CTR; tal giudice in sede di rinvio dovrà quindi operare l’accertamento di fatto sulle circostanze addotte a confutazione dell’atto impositivo impugnato; - i restanti motivi, all’esito della decisione che precede, sono assorbiti in quanto divenuti irrilevanti ai fini del decidere; p.q.m. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 22802/2021 Numero sezionale 3111/2022 Numero di raccolta generale 15003/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 rigetta il sesto e il terzo motivo di ricorso; accoglie il quinto motivo; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, in diversa composizione, che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittim

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 22802/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] 1973 SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] a r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) – ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 22802/2021 Numero sezionale 3111/2022 Numero di raccolta generale 15003/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n. 4349/07/21 depositata in data 10/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avverso un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP 2012 emesso a seguito di PVC della Guardia di Finanza; - la CTP accoglieva il ricorso; tal pronuncia era impugnata dall’ente impositore; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello; - ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a sei motivi di ricorso; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; Considerato che: - va preliminarmente affrontata la questione posta con il sesto motivo di ricorso, che deduce la mancata disamina da parte della CTR dell’eccezione proposta dalla società contribuente relativamente alla tardività dell’appello dell’Ufficio; - tal motivo è infondato, poiché in questo caso, come correttamente eccepito in controricorso, ha operato la previsione di cui al d. L. del 24/04/2017 n. 50, pubblicato in [OSCURATO:PERSONA] n. 95 del 24 aprile 2017, il cui art. 11 (rubricato “definizione agevolata delle controversie tributarie”) prevedeva al comma 9 che “per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017”; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 22802/2021 Numero sezionale 3111/2022 Numero di raccolta generale 15003/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 - poiché la sentenza della CTP di Caltanissetta risulta depositata in data 10 gennaio 2017, il termine per la sua impugnazione veniva a scadenza il 10 luglio 2017, ma in forza della sospensione, avente durata sino al 30 settembre 2017, l’appello proposto il 29 agosto 2017 risulta tempestivo; - per ragioni di speditezza può ora esaminarsi per primo il terzo motivo di ricorso; - esso, che risulta articolare una censura puramente motivazionale, è infondato e va quindi rigettato, essendo il tenore della motivazione resa dalla CTR ben rispettoso del c.d. “minimo costituzionale” (Cass. SS.UU, sent. n. 8053/2014); - va poi esaminato il quinto motivo di ricorso, con il quale ci si duole della nullità della sentenza impugnata ex art. 112 c.p.c. e del procedimento ex art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., per avere la sentenza impugnata mancato di pronunciarsi sulle domande proposte in primo grado dalla società contribuente; - il motivo è fondato; - invero, le ragioni di merito esposte dalla contribuente nel ricorso introduttivo indubbiamente non sono state esaminate dalla CTR, come si evince dalle trascrizioni operate nel ricorso in questa sede; - sul punto quindi la sentenza è cassata con rinvio alla CTR; tal giudice in sede di rinvio dovrà quindi operare l’accertamento di fatto sulle circostanze addotte a confutazione dell’atto impositivo impugnato; - i restanti motivi, all’esito della decisione che precede, sono assorbiti in quanto divenuti irrilevanti ai fini del decidere; p.q.m. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 22802/2021 Numero sezionale 3111/2022 Numero di raccolta generale 15003/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 rigetta il sesto e il terzo motivo di ricorso; accoglie il quinto motivo; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, in diversa composizione, che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittim
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