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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2017/2025

ECLI:EU:T:2025:1049
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024TJ0564_RES

([OSCURATO:PERSONA]564/24)

[OSCURATO:PERSONA] ve Madencilik AŞ contro [OSCURATO:PERSONA] dell'Unione europea per la proprietà intellettuale Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 19 novembre 2025 ««Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea figurativo Lav – Articolo 18, paragrafo 1, e articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 – Prova dell’uso effettivo – Valutazione degli elementi di prova – Onere della prova irragionevole ed eccessivo – Principio di buona amministrazione – Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali» Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Mancanza di uso effettivo del marchio – Prova dell’uso – Onere della prova – Imposizione di un onere della prova irragionevole ed eccessivo – Inammissibilità – Violazione del diritto ad una buona amministrazione [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 18, § 1, e 58, § 1, a)] (v. punti 43, 76, 80, 81) Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Mancanza di uso effettivo del marchio – Prova dell’uso – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione – Onere di produrre elementi di prova concreti e obiettivi [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 18, § 1, e 58, § 1, a)] (V. punti 44, 45, 57, 77) Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Mancanza di uso effettivo del marchio – Marchio figurativo Lav [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 18, § 1, e 58, § 1, a)] (v. punti 59, 60, 62, 65, 68, 70, 75, 79, 82) Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Mancanza di uso effettivo del marchio – Prova dell’uso – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione – Determinazione del pubblico di riferimento [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 18, § 1, e 58, § 1, a)] (v. punto 61) Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Mancanza di uso effettivo del marchio – Prova dell’uso – Uso nel corso del periodo di riferimento – Presa in considerazione di elementi di prova vertenti su un uso al di fuori di tale periodo – Presupposti [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 18, § 1, e 58, § 1, a)] (V. punto 64) [OSCURATO:PERSONA] queste due sentenze, il Tribunale annulla le decisioni della commissione di ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ( 1 ) e sottolinea che l'applicazione dei requisiti di legge relativi all'onere della prova che incombe al titolare di un marchio contestato nell'ambito di un procedimento di decadenza per dimostrare l'uso effettivo di quest'ultimo non deve condurre a imporgli un onere della prova irragionevole o eccessivo, a pena di violare il principio di buona amministrazione. [OSCURATO:PERSONA] ve Madencilik AŞ, ricorrente, è titolare dei marchi dell'Unione europea figurativi Làv e Lav ( 2 ). [OSCURATO:PERSONA] GmbH ha presentato due domande di decadenza ( 3 ) di tali marchi per il motivo che essi non erano stati oggetto di un uso effettivo per un periodo ininterrotto di cinque anni.

La divisione di annullamento dell’EUIPO ha accolto parzialmente tali domande e ha dichiarato la decadenza dei marchi per tutti i prodotti e servizi per i quali erano stati registrati, ad eccezione di alcuni prodotti della classe

21. Investita di un ricorso presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] GmbH, la commissione di ricorso dell’EUIPO ha annullato le decisioni della divisione di annullamento nella misura in cui non avevano accolto integralmente la domanda di decadenza.

Essa ha ritenuto, in sostanza, che gli elementi di prova prodotti dalla ricorrente non dimostrassero l’estensione dell’uso dei marchi contestati e che l’assenza di ulteriori spiegazioni e di riferimenti incrociati impedisse a tali elementi di avere un carattere solido, oggettivo e sufficiente.

La ricorrente ha quindi presentato al Tribunale due ricorsi di annullamento contro tali decisioni, sostenendo in particolare che non era ragionevole imporre alla stessa di stabilire un collegamento tra ogni riga che menzionava i prodotti contrassegnati dai marchi contestati nelle fatture e i riferimenti e le foto che figuravano nei cataloghi.

L’EUIPO ha inoltre sostenuto che la commissione di ricorso aveva imposto alla ricorrente un onere probatorio irragionevole.

Giudizio del Tribunale In primo luogo, il Tribunale ritiene che la commissione di ricorso abbia commesso un errore di diritto imponendo alla ricorrente di fornire, a titolo di prova dell’uso effettivo dei marchi contestati, la prova della vendita dei prodotti in questione solo a consumatori finali, mentre il pubblico di riferimento comprende anche specialisti, clienti industriali e altri utilizzatori professionali.

In secondo luogo, il Tribunale constata che, sebbene i due cataloghi di prodotti del 2014 e del 2023 forniti dalla ricorrente non dimostrino in modo esplicito e inequivocabile l'uso dei marchi contestati nel territorio rilevante durante il periodo di riferimento, essi dimostrano tuttavia l'uso manifesto ed esterno di tali marchi durante un periodo più lungo di quello che delimita il periodo di riferimento, il che costituisce un indizio rilevante ai fini della valutazione dell'estensione dell’uso.

Ne consegue che la commissione di ricorso ha commesso un errore di valutazione omettendo di esaminare in modo ragionevole e globale i cataloghi dei prodotti congiuntamente all’insieme dei riferimenti e degli elementi pertinenti.

In terzo luogo, il Tribunale si pronuncia sulla considerazione della commissione di ricorso secondo cui la ricorrente non ha fornito spiegazioni o elementi di prova che consentano di stabilire un chiaro nesso tra i prodotti esatti indicati nelle diverse fatture e la restante documentazione, compresi i vari codici dei prodotti.

A tal proposito, esso ritiene innanzitutto che sarebbe irragionevole considerare che i prodotti commercializzati da un'impresa non possano essere identificati in modo esplicito tramite il loro codice prodotto nei cataloghi del loro produttore, dal momento che era asseritamente impossibile determinare il luogo di stampa di tali cataloghi e la loro effettiva distribuzione nel territorio rilevante durante il periodo di riferimento.

Il Tribunale ricorda, poi, che il confronto diligente dei codici dei prodotti sulle riproduzioni di prodotti su fotografie e in cataloghi, da un lato, e sulle fatture, dall’altro, non equivale a una semplice stima di una probabilità o a una semplice supposizione, ma implica un processo razionale e logico nell’ambito della valutazione dell’uso effettivo.

Pertanto, nella fattispecie, il nesso tra le riproduzioni dei prodotti sulle fotografie e nei cataloghi, da un lato, e le fatture degli stessi prodotti, dall’altro, poteva essere stabilito sulla base della rispettiva indicazione dei codici articolo, che risultavano identici.

Inoltre, il Tribunale osserva che la commissione di ricorso ha inteso imporre alla ricorrente di effettuare un lavoro di referenziamento incrociato di tutte le 2919 righe delle fatture con ciascuno dei prodotti corrispondenti che figuravano nei cataloghi, mentre essa era in grado di valutare l'estensione dell'uso effettivo dei marchi contestati sulla base dell'insieme degli elementi di prova.

Pertanto, la commissione di ricorso, da un lato, ha commesso un errore di valutazione circa la portata dell’esame degli elementi di prova presentati dalla ricorrente e, dall’altro, ha inteso imporre a quest’ultima un requisito eccessivo in relazione alla qualità della prova e un onere della prova irragionevole nell’ambito della valutazione dell’uso effettivo.

Infine, il Tribunale sottolinea che il requisito secondo cui la prova dell’uso effettivo deve basarsi su elementi concreti e oggettivi non può dar luogo a un onere della prova irragionevole o eccessivo.

Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha adottato un approccio molto rigoroso imponendo alla ricorrente di stabilire un nesso chiaro tra i diversi codici delle fatture e i prodotti di cui trattasi, che sia «spiegato, espresso e dimostrato».

Orbene, essa non può, senza commettere un errore di diritto, imporre, nell’ambito di un procedimento di decadenza per mancanza di uso effettivo, un requisito di qualità della prova che ecceda la soglia ammissibile della prova di un uso effettivo e sufficiente che sia corroborato da elementi o da un insieme di indizi sufficienti derivanti dall’interdipendenza dei diversi fattori pertinenti.

Infatti, l'applicazione dei requisiti legali relativi all'onere della prova che incombe al titolare di un marchio nell'ambito di un procedimento di decadenza per dimostrare l'uso effettivo del marchio contestato non deve comportare che gli venga imposto un onere della prova irragionevole, che potrebbe sfociare in una violazione del diritto a una buona amministrazione.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale conclude che la commissione di ricorso ha commesso diversi errori di valutazione e di diritto nell’esame degli elementi di prova relativi all’estensione dell’uso dei marchi contestati e che, di conseguenza, essa ha imposto alla ricorrente un requisito di qualità della prova eccessivo e un onere della prova irragionevole. ( 1 ) Decisioni della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO, del 22 agosto 2024 (procedimenti R 214/2024-4 e R 215/2024-4). ( 2 ) I prodotti e i servizi contrassegnati da tali marchi rientrano nelle classi 8, 11, 19, 21, 35, 37 e 39 ai sensi dell'Accordo di Nizza, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato.

Il marchio figurativo Lav era registrato anche per prodotti e servizi delle classi 41 e

43. ( 3 ) Sul fondamento dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea ( GU 2017, L 154, pag. 1 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TJ0564_RES ([OSCURATO:PERSONA]564/24) [OSCURATO:PERSONA] ve Madencilik AŞ contro [OSCURATO:PERSONA] dell'Unione europea per la proprietà intellettuale Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 19 novembre 2025 ««Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea figurativo Lav – Articolo 18, paragrafo 1, e articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 – Prova dell’uso effettivo – Valutazione degli elementi di prova – Onere della prova irragionevole ed eccessivo – Principio di buona amministrazione – Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali» Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Mancanza di uso effettivo del marchio – Prova dell’uso – Onere della prova – Imposizione di un onere della prova irragionevole ed eccessivo – Inammissibilità – Violazione del diritto ad una buona amministrazione [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 18, § 1, e 58, § 1, a)] (v. punti 43, 76, 80, 81) Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Mancanza di uso effettivo del marchio – Prova dell’uso – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione – Onere di produrre elementi di prova concreti e obiettivi [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 18, § 1, e 58, § 1, a)] (V. punti 44, 45, 57, 77) Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Mancanza di uso effettivo del marchio – Marchio figurativo Lav [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 18, § 1, e 58, § 1, a)] (v. punti 59, 60, 62, 65, 68, 70, 75, 79, 82) Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Mancanza di uso effettivo del marchio – Prova dell’uso – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione – Determinazione del pubblico di riferimento [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 18, § 1, e 58, § 1, a)] (v. punto 61) Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Mancanza di uso effettivo del marchio – Prova dell’uso – Uso nel corso del periodo di riferimento – Presa in considerazione di elementi di prova vertenti su un uso al di fuori di tale periodo – Presupposti [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 18, § 1, e 58, § 1, a)] (V. punto 64) [OSCURATO:PERSONA] queste due sentenze, il Tribunale annulla le decisioni della commissione di ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ( 1 ) e sottolinea che l'applicazione dei requisiti di legge relativi all'onere della prova che incombe al titolare di un marchio contestato nell'ambito di un procedimento di decadenza per dimostrare l'uso effettivo di quest'ultimo non deve condurre a imporgli un onere della prova irragionevole o eccessivo, a pena di violare il principio di buona amministrazione. [OSCURATO:PERSONA] ve Madencilik AŞ, ricorrente, è titolare dei marchi dell'Unione europea figurativi Làv e Lav ( 2 ). [OSCURATO:PERSONA] GmbH ha presentato due domande di decadenza ( 3 ) di tali marchi per il motivo che essi non erano stati oggetto di un uso effettivo per un periodo ininterrotto di cinque anni. La divisione di annullamento dell’EUIPO ha accolto parzialmente tali domande e ha dichiarato la decadenza dei marchi per tutti i prodotti e servizi per i quali erano stati registrati, ad eccezione di alcuni prodotti della classe 21. Investita di un ricorso presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] GmbH, la commissione di ricorso dell’EUIPO ha annullato le decisioni della divisione di annullamento nella misura in cui non avevano accolto integralmente la domanda di decadenza. Essa ha ritenuto, in sostanza, che gli elementi di prova prodotti dalla ricorrente non dimostrassero l’estensione dell’uso dei marchi contestati e che l’assenza di ulteriori spiegazioni e di riferimenti incrociati impedisse a tali elementi di avere un carattere solido, oggettivo e sufficiente. La ricorrente ha quindi presentato al Tribunale due ricorsi di annullamento contro tali decisioni, sostenendo in particolare che non era ragionevole imporre alla stessa di stabilire un collegamento tra ogni riga che menzionava i prodotti contrassegnati dai marchi contestati nelle fatture e i riferimenti e le foto che figuravano nei cataloghi. L’EUIPO ha inoltre sostenuto che la commissione di ricorso aveva imposto alla ricorrente un onere probatorio irragionevole. Giudizio del Tribunale In primo luogo, il Tribunale ritiene che la commissione di ricorso abbia commesso un errore di diritto imponendo alla ricorrente di fornire, a titolo di prova dell’uso effettivo dei marchi contestati, la prova della vendita dei prodotti in questione solo a consumatori finali, mentre il pubblico di riferimento comprende anche specialisti, clienti industriali e altri utilizzatori professionali. In secondo luogo, il Tribunale constata che, sebbene i due cataloghi di prodotti del 2014 e del 2023 forniti dalla ricorrente non dimostrino in modo esplicito e inequivocabile l'uso dei marchi contestati nel territorio rilevante durante il periodo di riferimento, essi dimostrano tuttavia l'uso manifesto ed esterno di tali marchi durante un periodo più lungo di quello che delimita il periodo di riferimento, il che costituisce un indizio rilevante ai fini della valutazione dell'estensione dell’uso. Ne consegue che la commissione di ricorso ha commesso un errore di valutazione omettendo di esaminare in modo ragionevole e globale i cataloghi dei prodotti congiuntamente all’insieme dei riferimenti e degli elementi pertinenti. In terzo luogo, il Tribunale si pronuncia sulla considerazione della commissione di ricorso secondo cui la ricorrente non ha fornito spiegazioni o elementi di prova che consentano di stabilire un chiaro nesso tra i prodotti esatti indicati nelle diverse fatture e la restante documentazione, compresi i vari codici dei prodotti. A tal proposito, esso ritiene innanzitutto che sarebbe irragionevole considerare che i prodotti commercializzati da un'impresa non possano essere identificati in modo esplicito tramite il loro codice prodotto nei cataloghi del loro produttore, dal momento che era asseritamente impossibile determinare il luogo di stampa di tali cataloghi e la loro effettiva distribuzione nel territorio rilevante durante il periodo di riferimento. Il Tribunale ricorda, poi, che il confronto diligente dei codici dei prodotti sulle riproduzioni di prodotti su fotografie e in cataloghi, da un lato, e sulle fatture, dall’altro, non equivale a una semplice stima di una probabilità o a una semplice supposizione, ma implica un processo razionale e logico nell’ambito della valutazione dell’uso effettivo. Pertanto, nella fattispecie, il nesso tra le riproduzioni dei prodotti sulle fotografie e nei cataloghi, da un lato, e le fatture degli stessi prodotti, dall’altro, poteva essere stabilito sulla base della rispettiva indicazione dei codici articolo, che risultavano identici. Inoltre, il Tribunale osserva che la commissione di ricorso ha inteso imporre alla ricorrente di effettuare un lavoro di referenziamento incrociato di tutte le 2919 righe delle fatture con ciascuno dei prodotti corrispondenti che figuravano nei cataloghi, mentre essa era in grado di valutare l'estensione dell'uso effettivo dei marchi contestati sulla base dell'insieme degli elementi di prova. Pertanto, la commissione di ricorso, da un lato, ha commesso un errore di valutazione circa la portata dell’esame degli elementi di prova presentati dalla ricorrente e, dall’altro, ha inteso imporre a quest’ultima un requisito eccessivo in relazione alla qualità della prova e un onere della prova irragionevole nell’ambito della valutazione dell’uso effettivo. Infine, il Tribunale sottolinea che il requisito secondo cui la prova dell’uso effettivo deve basarsi su elementi concreti e oggettivi non può dar luogo a un onere della prova irragionevole o eccessivo. Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha adottato un approccio molto rigoroso imponendo alla ricorrente di stabilire un nesso chiaro tra i diversi codici delle fatture e i prodotti di cui trattasi, che sia «spiegato, espresso e dimostrato». Orbene, essa non può, senza commettere un errore di diritto, imporre, nell’ambito di un procedimento di decadenza per mancanza di uso effettivo, un requisito di qualità della prova che ecceda la soglia ammissibile della prova di un uso effettivo e sufficiente che sia corroborato da elementi o da un insieme di indizi sufficienti derivanti dall’interdipendenza dei diversi fattori pertinenti. Infatti, l'applicazione dei requisiti legali relativi all'onere della prova che incombe al titolare di un marchio nell'ambito di un procedimento di decadenza per dimostrare l'uso effettivo del marchio contestato non deve comportare che gli venga imposto un onere della prova irragionevole, che potrebbe sfociare in una violazione del diritto a una buona amministrazione. Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale conclude che la commissione di ricorso ha commesso diversi errori di valutazione e di diritto nell’esame degli elementi di prova relativi all’estensione dell’uso dei marchi contestati e che, di conseguenza, essa ha imposto alla ricorrente un requisito di qualità della prova eccessivo e un onere della prova irragionevole. ( 1 ) Decisioni della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO, del 22 agosto 2024 (procedimenti R 214/2024-4 e R 215/2024-4). ( 2 ) I prodotti e i servizi contrassegnati da tali marchi rientrano nelle classi 8, 11, 19, 21, 35, 37 e 39 ai sensi dell'Accordo di Nizza, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato. Il marchio figurativo Lav era registrato anche per prodotti e servizi delle classi 41 e 43. ( 3 ) Sul fondamento dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea ( GU 2017, L 154, pag. 1 ).
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