CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2022
Cassazione n. 20281/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/07/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza che ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Tribunale di Matera in ordine al reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002 (accertato in data 17/07/2013). Deduce vizio di motivazione con riguardo alla mancata rinnovazione dibattimentale per l'escussione del teste [OSCURATO:PERSONA]; vizio di motivazione anche in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen.; mancanza di motivazione sulle ragioni per le quali la Corte di appello ha disatteso i motivi di gravame relativi al reato contestato; illogicità manifesta della motivazione. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, oltre che generico. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte territoriale, il ricorrente si limita a censure non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Giova rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Questo, infatti, illustra adeguatamente le ragioni del diniego; pertanto, il ricorso si appalesa ripetitivo di doglianze cui la Corte di appello ha già risposto (pp. 4 - 5) laddove inoltre ha concluso per la natura del tutto assertiva e aspecifica rispetto al contenuto della sentenza di primo grado. Il ricorso, infatti, è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] DorialeUa Ferranti 2 [OSCURATO:PERSONA] E <1,1