CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 marzo 2024
Cassazione n. 39779/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] • 1. Premesso che con sentenza del 13/3/2024 la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia emessa il 9/6/2023 dal Tribunale di Cassino, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 171-ter, comma 1, lett. c), I. 22 aprile 1941, n. 633. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando la motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., oltre all'insussistenza del fatto contestato. 3. Considerato che il ricorso è inammissibile. 3.1. Considerato, in particolare, che, quanto al primo motivo, la censura si fonda su una mera asserzione di merito ("Questa difesa ritiene che la lieve entità del fatto vada valutata nella oggettiva fattispecie e per la valutazione economica riscontrata"), che questa Corte non è ammessa a verificare. La sentenza impugnata, peraltro, ha escluso l'art. 131-bis cod. pen. con motivazione adeguata, ossia in ragione delle "numerose condanne per il reato in valutazione", così accertando quell'abitualità della condotta che osta, per espressa previsione normativa, all'applicazione della norma. 3.2. Considerato ancora, quanto al secondo motivo, che la destinazione alla vendita dei supporti, non già la mera detenzione, ha trovato adeguato riscontro nella sentenza, che ha sottolineato - con argomento in fatto non censurabile - che il Muscerino era stato sorpreso mentre offriva i supporti medesimi ai viaggiatori del treno. 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 4 ottobre 2024 Il n5Iiere este or