CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 gennaio 2021
Cassazione n. 47397/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sect-ite le conclusioni del PG 5. 7o c 4124& c.Aramtc,e-k)}.0 r.e't -f Q-C C. 41-0 cti,1 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Palermo con ordinanza emessa in data 19 gennaio 2021 ha respinto l'istanza di semilibertà (contestualmente dichiarata inammissibile e rigettata nel merito) introdotta da [OSCURATO:PERSONA], subordinata all'accertamento della collaborazione impossibile o inesigibile, data la composizione (art. 416 bis cod.pen. e art. 74 dPR n.309 del 1990 aggravato ai sensi dell'art.7 dl. n.152 del 1991) del cumulo in espiazione. 1.1 In motivazione si evidenzia che : a) la sentenza di condanna per il delitto di cui all'art.416 bis cod.pen. non è in atti; b) la proposta di attività lavorativa non appare affidabile, dati i precedenti penali da cui sono raggiunti i soggetti che rivestono ruoli di responsabilità nell'azienda; c) la condotta carceraria dello Zazo risulta regolare. 1.2 Quanto alla verifica della impossibilità della collaborazione (non risultando Zazo averla prestata) il Tribunale rileva che la condizione dell'istante non rientra nelle ipotesi di 'superamento' della preclusione, in ragione del ruolo di rilievo svolto nella associazione finalizzata al narcotraffico e della segnalata 'permanenza' di contatti con il contesto criminale di provenienza. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione delle norme regolatrici e vizio di motivazione. 2.1 II profilo di critica si dirige essenzialmente sul punto della decisione relativo all'accertamento della cd. collaborazione impossibile o inesigibile. Si evidenzia come la motivazione risulti assertiva e contraddittoria, nonché priva di congruenza con i contenuti della domanda. Nella istanza introduttiva si era evidenziato che il limitato ruolo di 'fornitore' della sostanza stupefacente - nella vicenda oggetto di giudizio in cognizione per quanto concerne il delitto di cui all'art.74 legge stup. - aveva determinato, come desumibile dalla motivazione della sentenza, limitati rapporti, solo con ben identificati soggetti, giudicati e condannati nel medesimo contesto. Inoltre, per quanto concerne la sentenza di condanna per il delitto di associazione mafiosa (allegata al ricorso in stralcio) si evidenzia che lo stesso riconoscimento della continuazione depone per la sostanziale coincidenza delle due vicende associative.3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 La motivazione espressa dal Tribunale di Sorveglianza in tema di impossibilità o inesigibilità della collaborazione, a fronte di una istanza basata su specifiche allegazioni, non soddisfa i requisiti di completezza e di necessario approfondimento cognitivo richiesti dalla disciplina di legge. Questa Corte di legittimità, nei suoi insegnamenti, ha precisato che in tema di benefici penitenziari in favore di condannati per reati ostativi, mentre per la verifica della collaborazione cosiddetta inesigibile, fondata sulla limitata partecipazione del condannato al fatto criminoso, è necessario fare riferimento all'accertamento di tale condizione operato nella sentenza di condanna dell'istante, per la collaborazione cosiddetta irrilevante, atteso l'intervenuto accertamento dei fatti e delle responsabilità, si deve fare riferimento alla sentenza irrevocabile che quell'accertamento abbia operato e non solo specificamente a quella di condanna dello stesso istante (così Sez. I n. 40044 del 5.7.2013, rv 257411). L'esame del contenuto della decisione irrevocabile è dunque non soltanto necessario ma rappresenta il punto di partenza di ogni analisi sul tema dedotto dalla parte. 3.2 Nel caso in esame, pertanto, la decisione prescinde del tutto dai contenuti delle decisioni emesse in cognizione (né rileva l'assenza di una delle sentenze, potendo essere attivati i poteri di acquisizione ex officio) e finisce con essere meramente assertiva, su uno dei punti oggetto della cognizione. Va pertanto disposto l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio, come da dispositivo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Palermo. Così deciso il 26 ottobre 2021 Il Consigliere estensor