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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 maggio 2024

Cassazione n. 42343/2024

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE ANCONA nei confronti di: TRIBUNALE BOLOGNAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s6Atite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA]. udito il clifeagage (Nte Hn9 CoNCL, Pi•YR corfpè. rF," ? aek «AMI oi 302c:1049 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza emessa il 6 maggio 2024, trasmessa alla Corte di cassazione, il Tribunale di Ancona chiede la risoluzione del conflitto di competenza con il Tribunale di Bologna.

In data 5.10.2023 la difesa di [OSCURATO:PERSONA] aveva avanzato richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. concernente le seguenti pronunce: 1) sentenza del GUP presso il Tribunale di Bologna del 13.5.2014, divenuta irrevocabile il 19.12.2014; 2) sentenza del Tribunale di Bologna del 7.6.2018, divenuta irrevocabile il 16.2.2022; 3) sentenza del Tribunale di Bologna del 10.11.2016, divenuta irrevocabile il 28.12.2016.

Il Tribunale di Bologna dichiarava la propria incompetenza a favore del Tribunale di Ancona, osservando che la sentenza divenuta irrevocabile per ultima prima del deposito dell'istanza introduttiva dell'incidente di esecuzione era quella pronunciata in data 3.10.2022 dalla Corte dì Appello di Ancona, divenuta irrevocabile il 19 aprile 2023.

Con l'ordinanza indicata in premessa, a sua volta, il Tribunale di Ancona ha declinato la propria competenza, ritenendo che l'ultimo provvedimento irrevocabile, idoneo a radicare la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, avuto riguardo alla data di proposizione dell'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato (5 ottobre 2023), dovesse essere individuato nella sentenza emessa dal Tribunale di Bologna in data 20 febbraio 2023, divenuta irrevocabile ìn data 22 luglio 2023.

2. Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici coinvolti ricusato di prendere cognizione del procedimento esecutivo avviato da [OSCURATO:PERSONA] in ordine al riconoscimento della disciplina della continuazione tra più reati giudicati con distinte sentenze di condanna, con ciò determinando la stasi del procedimento, è superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte, ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen.

La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna deve essere necessariamente unitaria e far capo ad un giudice unico, da individuarsi sulla base del criterio fissato dall'art. 665 cod. proc. pen.Quest'ultima disposizione, nel dettare le regole per la determinazione della competenza del giudice dell'esecuzione ha carattere funzionale e, perciò, è assoluta e inderogabile; la norma stabilisce che la competenza deve essere fissata sulla base della sentenza divenuta irrevocabile per ultima, indipendentemente dall'oggetto della domanda (tra le tante si veda Sez. 1, n. 15856 del 11/02/2014, Jadid, Rv. 259600).

Orbene, secondo il consolidato orientamento di legittimità, in caso di pluralità di provvedimenti da eseguire la competenza a decidere appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche se essa non è compresa tra quelle da prendere in considerazione ai fini del provvedimento da emanare, dovendo ogni questione che incide sull'esecuzione finale essere decisa dall'unico organo giurisdizionale individuato per la fase esecutiva dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. 3.

In applicazione dell'indicato principio nel caso in esame, occorre rilevare che l'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile idoneo a radicare la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, avuto riguardo alla data di proposizione dell'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato (5 ottobre 2023), che costituisce il momento in cui si cristallizza la determinazione della competenza, è la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna in data 20 febbraio 2023, irrevocabile il 22 luglio 2023.

In conformità, pertanto, alla richiesta del Procuratore generale la Corte di cassazione, decidendo sul conflitto, deve dichiarare la competenza del Tribunale di Bologna, cui vanno trasmessi gli atti.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Bologna, cui dispone

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE ANCONA nei confronti di: TRIBUNALE BOLOGNAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s6Atite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA]. udito il clifeagage (Nte Hn9 CoNCL, Pi•YR corfpè. rF," ? aek «AMI oi 302c:1049 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza emessa il 6 maggio 2024, trasmessa alla Corte di cassazione, il Tribunale di Ancona chiede la risoluzione del conflitto di competenza con il Tribunale di Bologna. In data 5.10.2023 la difesa di [OSCURATO:PERSONA] aveva avanzato richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. concernente le seguenti pronunce: 1) sentenza del GUP presso il Tribunale di Bologna del 13.5.2014, divenuta irrevocabile il 19.12.2014; 2) sentenza del Tribunale di Bologna del 7.6.2018, divenuta irrevocabile il 16.2.2022; 3) sentenza del Tribunale di Bologna del 10.11.2016, divenuta irrevocabile il 28.12.2016. Il Tribunale di Bologna dichiarava la propria incompetenza a favore del Tribunale di Ancona, osservando che la sentenza divenuta irrevocabile per ultima prima del deposito dell'istanza introduttiva dell'incidente di esecuzione era quella pronunciata in data 3.10.2022 dalla Corte dì Appello di Ancona, divenuta irrevocabile il 19 aprile 2023. Con l'ordinanza indicata in premessa, a sua volta, il Tribunale di Ancona ha declinato la propria competenza, ritenendo che l'ultimo provvedimento irrevocabile, idoneo a radicare la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, avuto riguardo alla data di proposizione dell'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato (5 ottobre 2023), dovesse essere individuato nella sentenza emessa dal Tribunale di Bologna in data 20 febbraio 2023, divenuta irrevocabile ìn data 22 luglio 2023. 2. Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici coinvolti ricusato di prendere cognizione del procedimento esecutivo avviato da [OSCURATO:PERSONA] in ordine al riconoscimento della disciplina della continuazione tra più reati giudicati con distinte sentenze di condanna, con ciò determinando la stasi del procedimento, è superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte, ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen. La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna deve essere necessariamente unitaria e far capo ad un giudice unico, da individuarsi sulla base del criterio fissato dall'art. 665 cod. proc. pen.Quest'ultima disposizione, nel dettare le regole per la determinazione della competenza del giudice dell'esecuzione ha carattere funzionale e, perciò, è assoluta e inderogabile; la norma stabilisce che la competenza deve essere fissata sulla base della sentenza divenuta irrevocabile per ultima, indipendentemente dall'oggetto della domanda (tra le tante si veda Sez. 1, n. 15856 del 11/02/2014, Jadid, Rv. 259600). Orbene, secondo il consolidato orientamento di legittimità, in caso di pluralità di provvedimenti da eseguire la competenza a decidere appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche se essa non è compresa tra quelle da prendere in considerazione ai fini del provvedimento da emanare, dovendo ogni questione che incide sull'esecuzione finale essere decisa dall'unico organo giurisdizionale individuato per la fase esecutiva dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. 3. In applicazione dell'indicato principio nel caso in esame, occorre rilevare che l'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile idoneo a radicare la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, avuto riguardo alla data di proposizione dell'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato (5 ottobre 2023), che costituisce il momento in cui si cristallizza la determinazione della competenza, è la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna in data 20 febbraio 2023, irrevocabile il 22 luglio 2023. In conformità, pertanto, alla richiesta del Procuratore generale la Corte di cassazione, decidendo sul conflitto, deve dichiarare la competenza del Tribunale di Bologna, cui vanno trasmessi gli atti. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Bologna, cui dispone
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