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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 20089/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0432K3V) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 del TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla statuizione inerente alla confisca. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bergamo, ai sensi degli artt. 444 e ss., cod.proc.pen., ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato previsto dall'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, la pena (condizionalmente sospesa) di anni uno di reclusione ed C 2.000,00 di multa, così determinata con diminuzione determinata dalla scelta del rito; ha altresì disposto la confisca e la devoluzione all'Erario della somma di denaro in sequestro, pari a C 778,00.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione; con il quale ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione relativamente alla confisca del denaro in sequestro.

Ha dedotto che la somma suddetta era stata rinvenuta nell'automobile dell'imputato il quale, al momento dell'arresto, non era impegnato in attività di spaccio essendo stata contestata la mera detenzione a tali fini di sostanza stupefacente; ha quindi dedotto l'assenza di motivazione in ordine alla riconducibilità del denaro medesimo a una pregressa attività illecita e non potendosi considerare lo stesso quale profitto del reato in relazione alla contestazione di mera detenzione della sostanza suddetta.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione inerente alla confisca. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. In ordine al profilo di diritto rilevante nel caso in esame, deve essere premesso che - sulla base dell'arresto espresso da Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 - la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen.; conseguendone l'astratta ammissibilità del motivo che, come nel caso di specie e sul presupposto della mancata formazione dell'accordo in ordine alle determinazioni inerenti alla confisca (in relazione al vigente testo dell'art.444, comma 2, cod.proc.pen., come modificato dall'art.25, comma 1, lett.a), n.2), d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150), deduca il vizio di motivazione in ordine a tale specifico profilo.

3. Deve quindi osservarsi che - in tema di confisca diretta del profitto del reato adottata in sede di sentenza di patteggiannento, presupponente nel caso di specie la derivazione del denaro dalla contestata attività di cessione di sostanza stupefacente - sussiste comunque un obbligo di congrua motivazione in capo al giudice procedente, pur se parametrato alla particolare natura della sentenza, rispetto alla quale - pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti - lo sviluppo argonnentativo della decisione è necessariamente correlato all'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione (Sez. 2, n. 28850 del 05/06/2019, Bushi, Rv. 276574; Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, Anastasio, Rv. 283081, specificamente resa in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la dizione, contenuta in sentenza, "va disposta la confisca di quanto sequestrato agli odierni imputati" non rispettasse il requisito motivazionale).

4. Applicando i principi suddetti al caso di specie, deve quindi ritenersi che la mera argomentazione contenuta in sentenza, in base alla quale la confisca del denaro si giustificava sulla scorta della considerazione per la quale lo stesso era di sicura provenienza illecita "stante la circostanza che l'imputato risulta privo di regolare attività lavorativa" non rispetti adeguatamente l'onere motivazionale esistente nel caso di specie, anche a fronte della modesta entità della somma sequestrata.

D'altra parte, va rilevato che la condotta contestata all'imputato è relativa alla sola detenzione di sostanza stupefacente e che, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, in ordine a tale condotta il denaro rinvenuto nella disponibilità dello stesso può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, essendo stato chiarito che - in tale ipotesi - non è consentita la confisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 283248; Sez. 6, n. 2762 del 19/12/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285899).

5. La sentenza impugnata, fermo restando l'irrevocabilità dell'accertamento della penale responsabilità del ricorrente, va quindi annullata con al Tribunale di Bergamo, diversa persona fisica, affinché provveda a colmare la riscontrata lacuna motivazionale in riferimento alla confisca delle somme di denaro in sequestro.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla confisca del denaro e rinvia, per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bergamo,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0432K3V) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 del TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla statuizione inerente alla confisca. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bergamo, ai sensi degli artt. 444 e ss., cod.proc.pen., ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato previsto dall'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, la pena (condizionalmente sospesa) di anni uno di reclusione ed C 2.000,00 di multa, così determinata con diminuzione determinata dalla scelta del rito; ha altresì disposto la confisca e la devoluzione all'Erario della somma di denaro in sequestro, pari a C 778,00. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione; con il quale ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione relativamente alla confisca del denaro in sequestro. Ha dedotto che la somma suddetta era stata rinvenuta nell'automobile dell'imputato il quale, al momento dell'arresto, non era impegnato in attività di spaccio essendo stata contestata la mera detenzione a tali fini di sostanza stupefacente; ha quindi dedotto l'assenza di motivazione in ordine alla riconducibilità del denaro medesimo a una pregressa attività illecita e non potendosi considerare lo stesso quale profitto del reato in relazione alla contestazione di mera detenzione della sostanza suddetta. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione inerente alla confisca. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. In ordine al profilo di diritto rilevante nel caso in esame, deve essere premesso che - sulla base dell'arresto espresso da Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 - la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen.; conseguendone l'astratta ammissibilità del motivo che, come nel caso di specie e sul presupposto della mancata formazione dell'accordo in ordine alle determinazioni inerenti alla confisca (in relazione al vigente testo dell'art.444, comma 2, cod.proc.pen., come modificato dall'art.25, comma 1, lett.a), n.2), d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150), deduca il vizio di motivazione in ordine a tale specifico profilo. 3. Deve quindi osservarsi che - in tema di confisca diretta del profitto del reato adottata in sede di sentenza di patteggiannento, presupponente nel caso di specie la derivazione del denaro dalla contestata attività di cessione di sostanza stupefacente - sussiste comunque un obbligo di congrua motivazione in capo al giudice procedente, pur se parametrato alla particolare natura della sentenza, rispetto alla quale - pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti - lo sviluppo argonnentativo della decisione è necessariamente correlato all'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione (Sez. 2, n. 28850 del 05/06/2019, Bushi, Rv. 276574; Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, Anastasio, Rv. 283081, specificamente resa in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la dizione, contenuta in sentenza, "va disposta la confisca di quanto sequestrato agli odierni imputati" non rispettasse il requisito motivazionale). 4. Applicando i principi suddetti al caso di specie, deve quindi ritenersi che la mera argomentazione contenuta in sentenza, in base alla quale la confisca del denaro si giustificava sulla scorta della considerazione per la quale lo stesso era di sicura provenienza illecita "stante la circostanza che l'imputato risulta privo di regolare attività lavorativa" non rispetti adeguatamente l'onere motivazionale esistente nel caso di specie, anche a fronte della modesta entità della somma sequestrata. D'altra parte, va rilevato che la condotta contestata all'imputato è relativa alla sola detenzione di sostanza stupefacente e che, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, in ordine a tale condotta il denaro rinvenuto nella disponibilità dello stesso può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, essendo stato chiarito che - in tale ipotesi - non è consentita la confisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 283248; Sez. 6, n. 2762 del 19/12/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285899). 5. La sentenza impugnata, fermo restando l'irrevocabilità dell'accertamento della penale responsabilità del ricorrente, va quindi annullata con al Tribunale di Bergamo, diversa persona fisica, affinché provveda a colmare la riscontrata lacuna motivazionale in riferimento alla confisca delle somme di denaro in sequestro. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla confisca del denaro e rinvia, per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bergamo,
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