Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 marzo 2024

Cassazione n. 11056/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17383/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di BARI n. 1126/2019 depositata il 15/05/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Il tribunale di Bari, sezione stralcio di Rutigliano, accolse le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] contro la Cassa rurale e artigiana di Alberobello (poi divenuta Banca di credito cooperativo di Alberobello e [OSCURATO:PERSONA] di Bari) in relazione a un conto corrente bancario con affidamento mediante apertura di credito in essere dal 1973.

In particolare, ritenuta la nullità delle clausole contemplanti gli interessi debitori a un tasso ultralegale non validamente pattuito, della prassi anatocistica trimestrale degli interessi passivi e della maggiorazione per commissione di massimo scoperto (c.m.s.), condannò la banca a restituire le somme indebitamente percepite, pari a 107.538,85 EUR oltre interessi.

La sentenza venne impugnata dalla banca.

Nella resistenza del Convertino la corte d’appello di Bari ha accolto parzialmente l’impugnazione, specificamente escludendo la condanna della banca in ripetizionedell’indebito perché la domanda di ripetizione, essendo stata proposta in pendenza di rapporto, non era ammissibile.

Ha motivato dicendo che “l’esperibilità dell’azione di ripetizione di indebito”presuppone la chiusura del conto cui si riferisce la pretesa, e prima della chiusura del conto “il saldo passivo non è immediatamente esigibile” se non ecceden t e l’importo dell’affidamento concesso al correntista, visto che “soltantoi versamenti eseguiti in presenza di uno scoperto”, e volti a ricondurre il saldo nei limiti del fido, possono essere qualificati come pagamenti.

Ha aggiunto che il correntista, anche in difetto di rimesse solutorie, ha interesse a che si accerti, prima della chiusura del conto, l’invalidità delle clausole contrattuali e l’entità dl saldo ricalcolato; ma nella specie, essendo il conto ancora aperto, niente altro che l’accertamento del saldo avrebbe potuto essere mantenuto ( anche perché determinato dal tribunale sulla base di criteri non oggetto di censura).

L’attore ha proposto ricorso per cassazionein tre motivi.

La banca ha replicato con controricorso e ha proposto un ricorso incidentale.

Le parti hanno depositato memorie.

Ragioni della decisione I.- Col primo motivo il ricorrente principale denunzia la v iolazione o falsa applicazione dell’art. 2033 cod. civ., perché l’azione di ripetizione d’indebito è sempre presidiata da interesse anche se il conto corrente bancario risultiancora aperto.

Col secondo motivo deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., atteso che la questione dell’inammissibilità dell’azione di ripetizione è stata erroneamente inserita, dalla corte territoriale,nel novero di quelle rilevabili d’ufficio.

Col terzo motivo lamenta, in ogni caso, l’omesso o insufficiente esame della questione della chiusura del conto, visto che nella comparsa di risposta in appelloera stato specificato che il conto era chiuso dal 28- 3-2011, ossia da prima della conclusione del giudizio di primo grado, con correlata rappresentazione di una distinta rilasciata dall’istituto di credito.

II. –I motivi, suscettibili di unitario esame, sono inammissibili per difetto di rilevanza, e il terzo anche per difetto di autosufficienza non essendo riportato nel ricorso il tenore della deduzione che si dice esser stata prospettata nella comparsa di rispostaper la corte d’appello.È però necessario correggere la motivazione della sentenza in diversi punti.

III. -La corte d’appello di Bari ha previamente osservato che “la chiusura del rapporto di conto corrente, quale condizione di ammissibilità della domanda di ripetizione, (..) non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio, ma va configurata alla stregua di una condizione dell’azione rientrantenel paradigma dell’interesse ad agire”.

Dopodiché ha sintetizzato la rationel senso che “essendo l’azione di ripetizione proposta in pendenza del rapporto di conto corrente e dovendosi escludere l’esistenza di versamenti di natura solutoria nel periodo del rapporto medesimo dedotto in giudizio, in coerenza con la statuizione di rigetto dell’eccezione di prescrizione da parte del primo giudice, basata sulla ritenuta esistenza di sole rimesse aventi funzione ripristinatoria della provvista (..), il capo di domanda concernente la pretesa restitutoria ex art. 2033 c.c. va dichiarato inammissibile”.

IV. – Le affermazioni tradiscono una certa approssimazione concettuale, perché afronte dell’azione di ripetizione dell’indebito non è rilevante la questione (sulla quale invece la corte territoriale anche altrove si attarda) dell’avvenuta chiusura o meno del conto.

Unico rilevante,in questi casi, è il profilo del pagamento indebito.

L’errore, per quanto evidente, è emendabile in iure ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., visto che non assume (né ha assunto ) un’efficacia causale sulla statuizione finale di merito, involgente la riforma (parziale) della sentenza di primo grado.

La corte d’appello ha affermato –in questo caso correttamente - che il correntista non può pretendere la restituzione di un pagamento indebito se non risulta aver effettuato alcun pagamento.

E d alla motivazione si evince, per l’appunto,che era stato accertato che nessun pagamento (propriamente inteso) era avvenuto nel caso concreto , perché non c’erano stati versamenti sul conto non solo passivo ma anche scoperto.

L e rimesse – dice la sentenza - avevano avuto tutte carattere ripristinatorio, al punto che la stessa eccezione di prescrizione della bancaera stata respinta dal tribunale.

Ora questa circostanza, desunta da un’affermazione specifica e non censurata,bastava (e basta) a giustificare il rigetto della domanda di pagamento, proprio perché proposta come domanda di restituzione dell’indebito: una domanda da rigettareappunto nel merito, mentre ( e in ciò è il secondo errore della sentenza) la corte territoriale l’ha dichiaratainammissibile.

L’inammissibilità attiene al riscontro dei presupposti processuali.

Il difetto del pagamento, invece, attiene a uno degli elementi costitutivi del diritto azionato in ripetizione ai sensi dell’art. 2033 cod. civ. (l’altro essendolegato alla natura indebita del pagamento stesso).

L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca il quale lamenti la nullità di clausole contrattuali o l’illegittimità di prassi anatocistiche con riguardo ad apertur e di credito in conto corrente, implica che i versamenti abbiano avuto funzione solutoria , perché il pagamento, che può dar vita a una pretesa restitutoria , è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens , con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell’accipiens(v.

Cass. Sez.

U n. 24418-10, Cass. Sez. 1 n. 6857-14, Cass. Sez. 1 n. 24051-19).

In conclusione: (a) l a questione dell’essere stata la domanda di condanna proposta in pendenza del rapporto di conto corrente non c’entrava affatto , mentre (b) la sentenza d’appello avrebbe dovuto limitarsi semplicemente a respinger e la detta domanda perché correlabile alla ripetizione d i un indebito in difetto d ell’elemento costitutivo.

V. –Pure il ricorso incidentale è inammissibile.

La banca in questo caso deduce: - “ l’erronea disamina e valutazione circa il preteso difetto delle previsioni pattizie e di clausole per la determinazione degli interessi ed oneri applicati al rapporto”, perché “dai documenti prodotti (..) nel fascicolo di parte” si evincerebbe che la misura del tasso di interesse era conosciuta e determinata dalleparti, sia pure per relationem; - “l’erronea valu t azione circa l’inammissibilità dell’eccezione di intervenuta prescrizione estintiva delle rimesse solutorie” e il “preteso difetto di prova”.

Dopodiché sintetizza il proprio asserto affermando di proporre “ricorso incidentale sull’erronea ed insufficiente motivazione in ordine alle condizioni pattiziamente applicabile al rapporto – sull’erronea valutazione circa l’eccezione di intervenuta prescrizione estintiva delle rimesse solutorie e sul preteso difetto di prova”.

Si tratta di affermazioni del tutto generiche e non sorrette: le prime dalla evidenziazione di errori di diritto in rapporto a norme violate (art. 366, n. 4, cod. proc. civ.); la seconda (in sintesi) dalla mancata specificazione di fatti controversi e decisivi in relazione ai quali, nell’ottica definitivamente affermata dalle Sezioni unite di questa Corte, possa sostenersi che l’esame sia stato omesso (v.

Cass. Sez.

U n. 8053- 14).

VI. – L’esito dei ricorsi – entrambi inammissibili - comporta la compensazione delle spese processuali. p.q.m.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e compensa le spese processuali.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, principale e incidentale, dell’ulter

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17383/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di BARI n. 1126/2019 depositata il 15/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Il tribunale di Bari, sezione stralcio di Rutigliano, accolse le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] contro la Cassa rurale e artigiana di Alberobello (poi divenuta Banca di credito cooperativo di Alberobello e [OSCURATO:PERSONA] di Bari) in relazione a un conto corrente bancario con affidamento mediante apertura di credito in essere dal 1973. In particolare, ritenuta la nullità delle clausole contemplanti gli interessi debitori a un tasso ultralegale non validamente pattuito, della prassi anatocistica trimestrale degli interessi passivi e della maggiorazione per commissione di massimo scoperto (c.m.s.), condannò la banca a restituire le somme indebitamente percepite, pari a 107.538,85 EUR oltre interessi. La sentenza venne impugnata dalla banca. Nella resistenza del Convertino la corte d’appello di Bari ha accolto parzialmente l’impugnazione, specificamente escludendo la condanna della banca in ripetizionedell’indebito perché la domanda di ripetizione, essendo stata proposta in pendenza di rapporto, non era ammissibile. Ha motivato dicendo che “l’esperibilità dell’azione di ripetizione di indebito”presuppone la chiusura del conto cui si riferisce la pretesa, e prima della chiusura del conto “il saldo passivo non è immediatamente esigibile” se non ecceden t e l’importo dell’affidamento concesso al correntista, visto che “soltantoi versamenti eseguiti in presenza di uno scoperto”, e volti a ricondurre il saldo nei limiti del fido, possono essere qualificati come pagamenti. Ha aggiunto che il correntista, anche in difetto di rimesse solutorie, ha interesse a che si accerti, prima della chiusura del conto, l’invalidità delle clausole contrattuali e l’entità dl saldo ricalcolato; ma nella specie, essendo il conto ancora aperto, niente altro che l’accertamento del saldo avrebbe potuto essere mantenuto ( anche perché determinato dal tribunale sulla base di criteri non oggetto di censura). L’attore ha proposto ricorso per cassazionein tre motivi. La banca ha replicato con controricorso e ha proposto un ricorso incidentale. Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione I.- Col primo motivo il ricorrente principale denunzia la v iolazione o falsa applicazione dell’art. 2033 cod. civ., perché l’azione di ripetizione d’indebito è sempre presidiata da interesse anche se il conto corrente bancario risultiancora aperto. Col secondo motivo deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., atteso che la questione dell’inammissibilità dell’azione di ripetizione è stata erroneamente inserita, dalla corte territoriale,nel novero di quelle rilevabili d’ufficio. Col terzo motivo lamenta, in ogni caso, l’omesso o insufficiente esame della questione della chiusura del conto, visto che nella comparsa di risposta in appelloera stato specificato che il conto era chiuso dal 28- 3-2011, ossia da prima della conclusione del giudizio di primo grado, con correlata rappresentazione di una distinta rilasciata dall’istituto di credito. II. –I motivi, suscettibili di unitario esame, sono inammissibili per difetto di rilevanza, e il terzo anche per difetto di autosufficienza non essendo riportato nel ricorso il tenore della deduzione che si dice esser stata prospettata nella comparsa di rispostaper la corte d’appello.È però necessario correggere la motivazione della sentenza in diversi punti. III. -La corte d’appello di Bari ha previamente osservato che “la chiusura del rapporto di conto corrente, quale condizione di ammissibilità della domanda di ripetizione, (..) non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio, ma va configurata alla stregua di una condizione dell’azione rientrantenel paradigma dell’interesse ad agire”. Dopodiché ha sintetizzato la rationel senso che “essendo l’azione di ripetizione proposta in pendenza del rapporto di conto corrente e dovendosi escludere l’esistenza di versamenti di natura solutoria nel periodo del rapporto medesimo dedotto in giudizio, in coerenza con la statuizione di rigetto dell’eccezione di prescrizione da parte del primo giudice, basata sulla ritenuta esistenza di sole rimesse aventi funzione ripristinatoria della provvista (..), il capo di domanda concernente la pretesa restitutoria ex art. 2033 c.c. va dichiarato inammissibile”. IV. – Le affermazioni tradiscono una certa approssimazione concettuale, perché afronte dell’azione di ripetizione dell’indebito non è rilevante la questione (sulla quale invece la corte territoriale anche altrove si attarda) dell’avvenuta chiusura o meno del conto. Unico rilevante,in questi casi, è il profilo del pagamento indebito. L’errore, per quanto evidente, è emendabile in iure ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., visto che non assume (né ha assunto ) un’efficacia causale sulla statuizione finale di merito, involgente la riforma (parziale) della sentenza di primo grado. La corte d’appello ha affermato –in questo caso correttamente - che il correntista non può pretendere la restituzione di un pagamento indebito se non risulta aver effettuato alcun pagamento. E d alla motivazione si evince, per l’appunto,che era stato accertato che nessun pagamento (propriamente inteso) era avvenuto nel caso concreto , perché non c’erano stati versamenti sul conto non solo passivo ma anche scoperto. L e rimesse – dice la sentenza - avevano avuto tutte carattere ripristinatorio, al punto che la stessa eccezione di prescrizione della bancaera stata respinta dal tribunale. Ora questa circostanza, desunta da un’affermazione specifica e non censurata,bastava (e basta) a giustificare il rigetto della domanda di pagamento, proprio perché proposta come domanda di restituzione dell’indebito: una domanda da rigettareappunto nel merito, mentre ( e in ciò è il secondo errore della sentenza) la corte territoriale l’ha dichiaratainammissibile. L’inammissibilità attiene al riscontro dei presupposti processuali. Il difetto del pagamento, invece, attiene a uno degli elementi costitutivi del diritto azionato in ripetizione ai sensi dell’art. 2033 cod. civ. (l’altro essendolegato alla natura indebita del pagamento stesso). L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca il quale lamenti la nullità di clausole contrattuali o l’illegittimità di prassi anatocistiche con riguardo ad apertur e di credito in conto corrente, implica che i versamenti abbiano avuto funzione solutoria , perché il pagamento, che può dar vita a una pretesa restitutoria , è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens , con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell’accipiens(v. Cass. Sez. U n. 24418-10, Cass. Sez. 1 n. 6857-14, Cass. Sez. 1 n. 24051-19). In conclusione: (a) l a questione dell’essere stata la domanda di condanna proposta in pendenza del rapporto di conto corrente non c’entrava affatto , mentre (b) la sentenza d’appello avrebbe dovuto limitarsi semplicemente a respinger e la detta domanda perché correlabile alla ripetizione d i un indebito in difetto d ell’elemento costitutivo. V. –Pure il ricorso incidentale è inammissibile. La banca in questo caso deduce: - “ l’erronea disamina e valutazione circa il preteso difetto delle previsioni pattizie e di clausole per la determinazione degli interessi ed oneri applicati al rapporto”, perché “dai documenti prodotti (..) nel fascicolo di parte” si evincerebbe che la misura del tasso di interesse era conosciuta e determinata dalleparti, sia pure per relationem; - “l’erronea valu t azione circa l’inammissibilità dell’eccezione di intervenuta prescrizione estintiva delle rimesse solutorie” e il “preteso difetto di prova”. Dopodiché sintetizza il proprio asserto affermando di proporre “ricorso incidentale sull’erronea ed insufficiente motivazione in ordine alle condizioni pattiziamente applicabile al rapporto – sull’erronea valutazione circa l’eccezione di intervenuta prescrizione estintiva delle rimesse solutorie e sul preteso difetto di prova”. Si tratta di affermazioni del tutto generiche e non sorrette: le prime dalla evidenziazione di errori di diritto in rapporto a norme violate (art. 366, n. 4, cod. proc. civ.); la seconda (in sintesi) dalla mancata specificazione di fatti controversi e decisivi in relazione ai quali, nell’ottica definitivamente affermata dalle Sezioni unite di questa Corte, possa sostenersi che l’esame sia stato omesso (v. Cass. Sez. U n. 8053- 14). VI. – L’esito dei ricorsi – entrambi inammissibili - comporta la compensazione delle spese processuali. p.q.m. La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e compensa le spese processuali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, principale e incidentale, dell’ulter
Sentenza Cassazione n. 11056/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris