CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 35419/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA] n. a Palermo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] n. a Palermo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA] n. a Palermo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Palermo in data 29/1/2021 -dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020; -udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] -letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] cl 1990 e [OSCURATO:PERSONA] e per l'annullamento con rinvio limitatamente alla continuazione per [OSCURATO:PERSONA] cl. 1987; rigetto nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Palermo confermava la decisione del locale Tribunale che aveva riconosciuto - [OSCURATO:PERSONA] cl. 1990 colpevole di due episodi di furto pluriaggravato commessi in Palermo nel mese di agosto 2014, condannandolo - previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed applicata la diminuente per il rito abbreviato- alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 120,00 di multa; - [OSCURATO:PERSONA] cl. 1987 e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli della ricettazione di un ciclomotore [OSCURATO:PERSONA] di provenienza furtiva con irrogazione, rispettivamente, della pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro &À, 600,00 di multa e mesi quattro di reclusione ed euro 140,00 di multa a titolo di continuazione rispetto alla maggior pena inflitta per analoghi reati irrevocabilmente giudicati con sentenza della stessa Corte d'Appello di Palermo del 14/7/2016. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] cl. 1990 2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata qualificazione del delitto di ricettazione ascrittogli alla stregua di furto, nonostante la confessione resa dall'imputato. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] cl. 1987 e [OSCURATO:PERSONA] 3. La difesa lamenta che la Corte territoriale ha disatteso la richiesta di riqualificazione del fatto contestato agli imputati quale furto sulla base di una motivazione illogica, sostenendo che la confessione resa non era in grado di superare la mancata giustificazione del possesso del motorino di provenienza furtiva subito dopo l'accertamento del reato. Aggiungono i ricorrenti che, sebbene i prevenuti avessero reso spontanee dichiarazioni in primo grado, ammettendo la loro responsabilità per il furto del ciclomotore, la sentenza del Tribunale non si pronunziava al riguardo mentre la Corte d'appello ometteva una esauriente analisi delle dichiarazioni dei ricorrenti, negando la riqualificazione sulla base della iniziale mancata giustificazione del possesso; 3.1 con riguardo alla sola posizione di [OSCURATO:PERSONA] cl 1987: la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena nella misura di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 660,00 di multa a titolo di continuazione e nonostante il riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti e la riduzione per la scelta del rito abbreviato. Aggiunge il difensore che la sentenza impugnata si è limitata a stimare "blando" il trattamento sanzionatorio e lamenta che i giudici di merito non hanno individuato il reato più grave tra quelli, pur omogenei, ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione, incorrendo in un difetto assoluto di motivazione in ordine alla determinazione della pena, risultando sottratto ad ogni possibilità di verifica l'uso discrezionale accordato in proposito al giudice di merito. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] cl. 1990 è inammissibile. Pacifico che il legale assista detto imputato, alla luce dello specifico mandato conferitogli per il giudizio di legittimità, deve rilevarsi come l'impugnazione (pag. 3) faccia espresso riferimento all'omonimo cl. 1987 e articoli motivi non pertinenti alla posizione dell'assistito, il quale ha riportato condanna per due fattispecie di furto pluriaggravato e non di ricettazione. Le censure formulate risultano, pertanto, del tutto aspecifiche e prive di correlazione con il provvedimento impugnato. 2. Manifestamente infondato s'appalesa anche il primo motivo del ricorso congiunto proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] cl. 1987 e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale, contrariamente a quanto assume la difesa, ha ritenuto di disattendere la richiesta di riqualificazione della fattispecie di ricettazione in furto osservando (pag. 3) che a tal fine "non basta certo, in assenza di una ricostruzione più analitica, dettagliata e puntuale -soprattutto pragmaticamente verificabile- la confessione dei prevenuti di essere stati loro stesso gli autori dell'asportazione" del motociclo in contestazione. Il successivo richiamo alla mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto quale prova del dolo di ricettazione in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla personale commissione del furto, costituisce citazione della costante giurisprudenza di legittimità in materia (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120; n. 43427 del 07/09/2016, Rv. 267969), della quale i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione. Nella specie, infatti, dalle sentenze di merito non emergono elementi che attestino la riconducibilità del furto ai prevenuti, trovati in possesso del ciclomotore tre giorni dopo la consumazione del delitto presupposto e datisi alla fuga al momento dell'intervento della P.g.; nè la difesa ha dedotto specifici elementi a supporto delle generiche dichiarazioni ammissive di responsabilità dei ricorrenti. 2.1 Quanto al secondo motivo che lamenta l'entità dell'aumento operato a titolo di continuazione per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] cl. 1987, la difesa omette di considerare che il ricorrente è gravato da recidiva qualificata ex art. 99, comma 4, cod.pen., destinata ad incidere sull'aumento a titolo di continuazione ex art. 81, comma 4, cod.pen. Questa Corte ha da tempo chiarito che non esiste incompatibilità fra gli istituti della recidiva e della continuazione, sicché, sussistendone le condizioni, vanno applicati entrambi (Sez. U, n. 9148 del 17/04/1996; Rv. 205543; Sez. 4, n. 37759 del 21/06/2013, Rv. 256212; n. 21043 del 22/03/2018, Rv. 272745). Non si ravvisano, dunque, nella specie profili d'illegalità del trattamento sanzionatorio né coglie nel segno il rilievo circa la mancata individuazione della pena base, essendosi il primo giudice limitato alla determinazione dell'aumento a titolo di continuazione esterna per i fatti a giudizio, senza intaccare l'assetto sanzionatorio relativo ai titoli omogenei già irrevocabilmente giudicati. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi debbono essere, pertanto, dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al GQD),_ pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Roma, 13 Luglio 2022 Il Consigliere est