Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 639/2023
ECLI:EU:T:2023:571
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0450_INF
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 20 settembre 2023 – Spagna / Commissione
(causa T‑450/21) (
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)
«FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Spese effettuate dalla Spagna – Sostegno accoppiato facoltativo nel settore animale – Trattamento delle comunicazioni tardive – Regolarizzazioni – Presupposti di ammissibilità – Articolo 53, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 – Sanzioni amministrative – Articolo 31 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 – Proporzionalità – Principio di non discriminazione – Qualità sufficiente dei controlli
in loco
– Articolo 34, paragrafi da 3 a 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014»
1.
Agricoltura – Politica agricola comune – Regimi di sostegno diretto – Norme comuni – Sostegno accoppiato facoltativo – Comunicazione tardiva – Regolarizzazione – Ammissibilità al beneficio del sostegno – Applicazione di sanzioni amministrative – Ammissibilità – Assenza di violazione del principio di proporzionalità
[Regolamenti della Commissione n. 639/2014, art. 53, § 4, comma 2, a), n. 640/2014, art. 31, 2015/1383, considerando da 2 a 5 e art. 1, 2016/1393, considerando 14, e 2021/841]
(v. punti 48-78)
2.
Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti – Requisiti relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell’ambito di misure di sostegno connesse agli animali – Inosservanza dei requisiti in materia di identificazione e di registrazione degli animali in un sistema senza domanda – Applicazione di sanzioni amministrative – Ammissibilità
(Regolamenti della Commissione n. 809/2014, art. 21, § 4, n. 639/2014, art. 53, § 4, comma 1, e n. 640/2014, art. 31, § 3)
(v. punti 92, 94-96, 98-100)
3.
Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti – Requisiti relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell’ambito di misure di sostegno connesse agli animali – Controlli dell’esattezza dell’aiuto – Differenza tra i regimi applicabili al sistema con domanda e al sistema senza domanda – Violazione del principio di non discriminazione – Insussistenza
[Regolamento della Commissione n. 809/2014, art. 21, § 1, c)]
(v. punti 107-110, 118)
4.
Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Ricorso di annullamento – Invocazione dei diritti della difesa di terzi – Violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa – Insussistenza
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)
(v. punti 111, 112)
5.
Agricoltura – Politica agricola comune – Regimi di sostegno diretto – Norme comuni – Sostegno accoppiato facoltativo – Regime di aiuti per superficie – Distinzione tra i due regimi – Invocazione del regime di aiuti per superficie per allegare l’assenza di proporzionalità relativa al regime di sostegno accoppiato facoltativo in questione – Inammissibilità
(Regolamenti della Commissione n. 639/2014 e n. 640/2014)
(v. punti 117, 119, 120)
6.
Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Procedura – Fornitura di dati al di fuori del procedimento amministrativo – Condizioni per la presa in considerazione
(Regolamenti della Commissione n. 809/2014, art. 34, § 3 e 5, e n. 908/2014, art. 34)
(v. punti 156-163)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea.
3)
La Repubblica francese si farà carico delle proprie spese.
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GU C 401 del 04.10.2021
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