CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 dicembre 2025
Cassazione n. 33717/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2561/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 2310/21/16 depositata il 13/06/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 2310/21/16 del 13/06/2016, la Commissione tributaria regionale della Sicilia (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza n. 291/03/12 della Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di un avviso di accertamento per ritenute alla fonte relativamente all’anno d’imposta 2005, con riferimento ad operazioni a premio effettuate in favore di clienti professionali. 2.[OSCURATO:SOCIETA]. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, e depositava memoria. 3.AE resisteva con controricorso. 4.Con ordinanza interlocutoria n. 33421 del 19/12/2024 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per consentire il deposito della documentazione probante inerente all’intervenuta definizione agevolata. 5.La società contribuente depositava memoria con documentazione allegata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va pregiudizialmente evidenziato che la ricorrente ha documentato l’intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 11 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, conv. con modif. dalla l. 21 giugno 2017, n. 2.Va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deci