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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 agosto 2022

Cassazione n. 16481/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 4-[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento di cui in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza cautelare emessa in data 2 agosto 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la custodia cautelare in carcere per la ritenuta gravità indiziaria del reato di cui all'art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 cod. pen. in ordine alla sua qualità di partecipe dell'associazione di ndrangheta al cui vertice è [OSCURATO:PERSONA], per conto del quale si occupa del traffico di sostanze stupefacenti anche con la moglie, [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] con due motivi.

2.1. Il primo censura il provvedimento impugnato per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt.273 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen.

Il motivo si incentra sulla mancanza di un effettivo giudizio critico sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il primo ha qualificato genericamente Benvenuto come addetto al finanziamento degli acquisti di sostanza stupefacente per conto degli Abruzzesi, senza fornire alcun dettaglio e in dibattimento riferendo esclusivamente della moglie e della sorella di questa, quali finanziatrici degli acquisti di eroina, non indagate nel procedimento. [OSCURATO:PERSONA], invece, si è limitato a riconoscere nell'album fotografico [OSCURATO:PERSONA], quale fratello di Massimo, e marito di [OSCURATO:PERSONA] che spacciava per loro conto nel periodo 2003/2005, non apportando alcun contributo. [OSCURATO:PERSONA], infine, non menziona il ricorrente se non come marito di Sacco che avevalirgatto richiesta di adesione al gruppo, senza conoscerne l'esito.

Il ricorso, in conclusione, ritiene che con riferimento alle tre generiche dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, rimaste peraltro prive di riscontri esterni individualizzanti rispetto a Benvenuto e in assenza di valutazioni circa la loro attendibilità intrinseca ed estrinseca da parte del Tribunale, sia stato operato un vero e proprio travisamento delle fonti di prova.

Infatti, non risulta alcun episodio delittuoso specifico, dalle intercettazioni telefoniche non emerge mai un suo coinvolgimento neanche marginale e comunque l'attribuzione del ruolo di finanziatore, rimasto generico, al più può configurare il delitto di cui all'art. 73-74 d.P.R. 309/1990 del quale comunque, secondo la giurisprudenza di legittimità, va provato un contributo causale minimo.

In assenza di elementi di fatto da cui evincere il ruolo operativo di Benvenuto e la sua consapevolezza e volontà di appartenere al gruppo criminale, consegue l'assenza della gravità indiziaria della fattispecie criminosa di cui all'art. 416-bis cod. pen. nei termini richiesti dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, non bastando, a tale fine le generiche dichiarazioni dei menzionati collaboratori di giustizia.

Inoltre, la produzione documentale difensiva è stata valutata inidonea a disarticolare il teorema accusatorio, con argomentazioni di puro stile e congetturali.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi circa la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione mafiosa in base alle dichiarazioni rese da 4 collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), di cui si premette la comprovata credibilità.

In particolare: a) [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] spacciava insieme alla moglie, [OSCURATO:PERSONA], per conto di [OSCURATO:PERSONA] (e della moglie [OSCURATO:PERSONA]); b) [OSCURATO:PERSONA] lo aveva menzionato solo come marito di [OSCURATO:PERSONA], riconoscendolo in una foto; c) [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] insieme alla moglie, [OSCURATO:PERSONA], facevano parte del gruppo "Banana", capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], da cui compravano eroina per poi rivenderla e guadagnarci, soffermandosi, nell'interrogatorio del 13 marzo 2018 solo su [OSCURATO:PERSONA]; d) [OSCURATO:PERSONA] aveva ricordato che il ricorrente aveva fatto richiesta di entrare nel gruppo criminale insieme alla moglie, senza esito.

In assenza di ulteriori dati obiettivi, le menzionate dichiarazioni appaiono generiche e non circostanziate, sostanzialmente centrate sulla moglie di [OSCURATO:PERSONA], e prive di un serio apparato argomentativo circa l'individuazione dei gravi indizi di reità in ordine al reato associativo.

Infatti, il provvedimento impugnato, al di là del ritenere comprovato, sulla base delle convergenti esposizioni dei quattro collaboratori, che il ricorrente abbia svolto attività di spaccio, senza delimitarne l'ambito temporale, i luoghi, i contesti e il ruolo, non fornisce alcun elemento indiziario di gravità tale da giustificare il suo collegamento con l'associazione di stampo mafioso di riferimento nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.

Invero, vengono offerti evanescenti elementi investigativi, in quanto tali privi di efficacia dimostrativa, pur nei limiti della fase cautelare, circa gli elementi essenziali della partecipazione contestata, secondo quanto richiesto dalle concordi pronunce di questa Corte al riguardo: la condotta consapevole dell'indagato di essere partecipe di un'associazione mafiosa alla quale reca indiscussa adesione, con apporto stabile che trascende i singoli reati; in cui è riconosciuto dai compartecipi quale componente della compagine (Sez.

U, n. 30 del 27/09/1995, Rv. 202904; Sez.

U, n. 16 del 05/10/1994, Rv. 199386; Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv.281889).e Non è un caso che il Tribunale concentri la sua attenzione proprio sulla figura della moglie di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], da ciò desumendo, illogicamente ed assertivamente, la responsabilità del ricorrente.

3. Alla luce di tali considerazioni, quindi, l'ordinanza impugnata e quella emessa in data 2 agosto 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro devono essere annullate senza rinvio con immediata liberazione del ricorrente se non detenuto per altro.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonchè l'ordinanza del GIP del Tribunale di Catanzaro del 2 agosto 2022 e dispone l'immediata liberazione di [OSCURATO:PERSONA] se non detenuto per altro.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 CPP

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 4-[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento di cui in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza cautelare emessa in data 2 agosto 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la custodia cautelare in carcere per la ritenuta gravità indiziaria del reato di cui all'art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 cod. pen. in ordine alla sua qualità di partecipe dell'associazione di ndrangheta al cui vertice è [OSCURATO:PERSONA], per conto del quale si occupa del traffico di sostanze stupefacenti anche con la moglie, [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] con due motivi. 2.1. Il primo censura il provvedimento impugnato per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt.273 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. Il motivo si incentra sulla mancanza di un effettivo giudizio critico sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il primo ha qualificato genericamente Benvenuto come addetto al finanziamento degli acquisti di sostanza stupefacente per conto degli Abruzzesi, senza fornire alcun dettaglio e in dibattimento riferendo esclusivamente della moglie e della sorella di questa, quali finanziatrici degli acquisti di eroina, non indagate nel procedimento. [OSCURATO:PERSONA], invece, si è limitato a riconoscere nell'album fotografico [OSCURATO:PERSONA], quale fratello di Massimo, e marito di [OSCURATO:PERSONA] che spacciava per loro conto nel periodo 2003/2005, non apportando alcun contributo. [OSCURATO:PERSONA], infine, non menziona il ricorrente se non come marito di Sacco che avevalirgatto richiesta di adesione al gruppo, senza conoscerne l'esito. Il ricorso, in conclusione, ritiene che con riferimento alle tre generiche dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, rimaste peraltro prive di riscontri esterni individualizzanti rispetto a Benvenuto e in assenza di valutazioni circa la loro attendibilità intrinseca ed estrinseca da parte del Tribunale, sia stato operato un vero e proprio travisamento delle fonti di prova. Infatti, non risulta alcun episodio delittuoso specifico, dalle intercettazioni telefoniche non emerge mai un suo coinvolgimento neanche marginale e comunque l'attribuzione del ruolo di finanziatore, rimasto generico, al più può configurare il delitto di cui all'art. 73-74 d.P.R. 309/1990 del quale comunque, secondo la giurisprudenza di legittimità, va provato un contributo causale minimo. In assenza di elementi di fatto da cui evincere il ruolo operativo di Benvenuto e la sua consapevolezza e volontà di appartenere al gruppo criminale, consegue l'assenza della gravità indiziaria della fattispecie criminosa di cui all'art. 416-bis cod. pen. nei termini richiesti dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, non bastando, a tale fine le generiche dichiarazioni dei menzionati collaboratori di giustizia. Inoltre, la produzione documentale difensiva è stata valutata inidonea a disarticolare il teorema accusatorio, con argomentazioni di puro stile e congetturali.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi circa la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione mafiosa in base alle dichiarazioni rese da 4 collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), di cui si premette la comprovata credibilità. In particolare: a) [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] spacciava insieme alla moglie, [OSCURATO:PERSONA], per conto di [OSCURATO:PERSONA] (e della moglie [OSCURATO:PERSONA]); b) [OSCURATO:PERSONA] lo aveva menzionato solo come marito di [OSCURATO:PERSONA], riconoscendolo in una foto; c) [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] insieme alla moglie, [OSCURATO:PERSONA], facevano parte del gruppo "Banana", capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], da cui compravano eroina per poi rivenderla e guadagnarci, soffermandosi, nell'interrogatorio del 13 marzo 2018 solo su [OSCURATO:PERSONA]; d) [OSCURATO:PERSONA] aveva ricordato che il ricorrente aveva fatto richiesta di entrare nel gruppo criminale insieme alla moglie, senza esito. In assenza di ulteriori dati obiettivi, le menzionate dichiarazioni appaiono generiche e non circostanziate, sostanzialmente centrate sulla moglie di [OSCURATO:PERSONA], e prive di un serio apparato argomentativo circa l'individuazione dei gravi indizi di reità in ordine al reato associativo. Infatti, il provvedimento impugnato, al di là del ritenere comprovato, sulla base delle convergenti esposizioni dei quattro collaboratori, che il ricorrente abbia svolto attività di spaccio, senza delimitarne l'ambito temporale, i luoghi, i contesti e il ruolo, non fornisce alcun elemento indiziario di gravità tale da giustificare il suo collegamento con l'associazione di stampo mafioso di riferimento nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità. Invero, vengono offerti evanescenti elementi investigativi, in quanto tali privi di efficacia dimostrativa, pur nei limiti della fase cautelare, circa gli elementi essenziali della partecipazione contestata, secondo quanto richiesto dalle concordi pronunce di questa Corte al riguardo: la condotta consapevole dell'indagato di essere partecipe di un'associazione mafiosa alla quale reca indiscussa adesione, con apporto stabile che trascende i singoli reati; in cui è riconosciuto dai compartecipi quale componente della compagine (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Rv. 202904; Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, Rv. 199386; Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv.281889).e Non è un caso che il Tribunale concentri la sua attenzione proprio sulla figura della moglie di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], da ciò desumendo, illogicamente ed assertivamente, la responsabilità del ricorrente. 3. Alla luce di tali considerazioni, quindi, l'ordinanza impugnata e quella emessa in data 2 agosto 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro devono essere annullate senza rinvio con immediata liberazione del ricorrente se non detenuto per altro. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonchè l'ordinanza del GIP del Tribunale di Catanzaro del 2 agosto 2022 e dispone l'immediata liberazione di [OSCURATO:PERSONA] se non detenuto per altro. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 CPP
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