CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 agosto 2023
Cassazione n. 32506/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12159/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Annibale, rappresentato e difes o da sé stesso (p.e.c. indicata:[OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 23, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno, n. 1226/2020, [OSCURATO:PERSONA] ad uso non abitativo – Disdetta alla prima scadenza – Presupposti -Fattispecie pubblicata il 26 gennaio2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Salerno ha confermato la decisione di primo grado che, in accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato cessato alla prima scadenza del 28 febbraio 2016 il contratto di locazione d’immobile ad uso non abitativo intercorso tra lo stesso, quale locatore, e l’Avv.[OSCURATO:PERSONA]. Rigettando l’iterata eccezione dell’appellante ─ che contestava la serietà e la realizzabilità (tecnica e giuridica) dell'intenzione adibitoria manifestata nella lettera di disdetta, per non essere l'appartamento, in quanto compreso in categoria catastale A/3, idoneo alla destinazione d'uso ivi indicata di studio professionale per l'esercizio dell’attività di ingegnere ─ la Corte campana ha rilevato , per quanto ancora interessa,che, nella specie, non emergono circostanze da cui inferire la non realizzabilità della detta destinazione, la classificazione catastale dell'immobile non essendo in particolare, in assoluto , ostativa alla detta destinazione, in difetto di prova della impossibilità di cambiarla, nemmeno eccepita dall’appellante. Ha, inoltre , ritenuto inammissibile, per difetto di interesse, essendo comunque già intervenuta la scadenza del contratto, il motivo con il quale l’appellante censuravala sentenza di primo grado per avere indicato la scadenza del rapporto alla data del 28 febbraio 2016 invece che a quella del 29 febbraio dello stesso anno, bisestile. Ha, infine , rigettato il quarto motivo di gravame con il quale l’appellante eccepiva la nullità del decreto di fissazione dell'udienza poiché individuata in data antecedente alla scadenza del termine minimo a comparire per il resistente, rilevando che il giudice istruttore, preso atto di ciò, aveva successivamente fissato altra udienza di discussione, concedendo un termine per integrare le difese, in tal modo sanando il vizio. 2. Avverso tale sentenza l’Avv . [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui resiste l’intimato, depositando controricorso. 3. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Il ricorrente ha depositato in data 31/07 – 01/8/2023 c.d. «memoria di produzione di atti». [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 29 della legge n. 392 del 1978, in combinato disposto con gli artt. 27, 28 e 30 e con l'art. 31 della legge stessa; e/o omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. 1.1. Sostiene che la Corte di appello è incorsa in un errore di diritto ─ «ma anche, eventualmente, in un error in procedendo» ─nel valutare, con giudizio ex ante , come seria e/o realizzabile (tecnicamente e/o giuridicamente), l'intenzione adibitoria manifestata dal locatore con la disdetta. L’error in iudicando , secondo il ricorrente, « ha la sua origine » nell'aver ritenuto la Corte d’appello che, nel caso di specie, non fossero emerse «circostanze da cui inferire la non realizzabilità» della destinazione indicata nella disdetta; deduce al riguardo di aver allegatoe documentato all’udienza del 27 ottobre 2020 che alla data del 20 ottobre 2018 l’appartamentoera ancora censito con categoria catastale A/3 e che da tale circostanza la Corte avrebbe dovuto desumere la mancanza di serietà dell’intenzione manifestata dal locatore. Osserva che, pur se si volesse considerare veritiera la circostanza della necessità dei preventivi lavori per il cambio di destinazione d'uso, una cosa eraperò innegabile: poiché un cambio di destinazione d'uso è subordinato a preventivi atti autorizzativi, per ritenere seria l'intenzione adibitoria manifestata dal locatore nella sua disdetta sia i predetti lavori sia il predetto cambio di destinazione d'uso avrebbero dovuto essere realizzati prima dell'invio della disdetta. Soggiunge che il locatore, prima di destinare lo stesso a suo studio professionale, avrebbe dovuto, anche in omaggio al principio antielusivo ex art. 53 Cost. , non solo compiere un cambio di destinazione d'uso, ma anche allineare la categoria catastale dell'immobile con la sua destinazione, e avrebbe dovuto farlo entro sei mesi dall’avvenuta consegna, ai sensi dell’art. 31 legge 27 luglio 1978, n. 392. 1.2. La stessa doglianza è poi anche ricondotta (pag. 20, in fine, del ricorso) a «vizio di attività o c.d. error in procedendo», per avere il giudice a quo omesso l'esame di un fatto decisivo ed oggetto di discussione tra le parti indispensabile per stabilire la serietà (o non) dell'intenzione adibitoria manifestata dal locatore». 2. Con il secondo motivo, in subordine, il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 4 , cod. proc. civ., «omessa pronuncia sul quarto motivo di appello …; nullità della sentenza o del procedimento… per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.». Rileva che, con il quarto motivo di appello , era stata denunciata l'omessa pronuncia (da parte del Giudice di primo grado) sulla eccezione di inesistenza giuridica (o nullità insanabile) del decreto di fissazione di udienza di primo grado─ perché di contenuto «assurdo e impossibile» ─ e non l'omessa pronuncia sulla eccezione di nullità (sanabile) del decreto stesso, alla quale la Corte ha erroneamente riferito la propria disamina. Sostiene che di tale motivo non si potrebbe ravvisar e il rigetto implicito, essendo le due fattispecie dell'inesistenza giuridica (o nullità insanabile), da un lato , e della nullità (sanabile) , dall'altro, «completamente diverse sia ontologicamente sia negli effetti giuridici e avendo omesso totalmente la sentenza di darne almeno conto, quanto alla sua proposizione». 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 29 della legge n. 392 del 1978, in combinato disposto con gli artt. 27, 28 e 30 e con l'art. 31 della legge stessa; e/o omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». 3.1. Sostiene che la Corte di appello è incorsa in un errore di diritto ─ «ma anche, eventualmente, in un error in procedendo» ─ nel valutare, con giudizio ex ante , come seria e/o realizzabile (tecnicamente e/o giuridicamente) l'intenzione adibitoria manifestata dal locatore con la disdetta. L’error in iudicando , secondo il ricorrente, «ha la sua origine nell’erroneo presupposto di fatto»per cui esso resistente non avrebbe «”eccepito un'impossibilità assoluta di sfruttamento dell'immobile richiesto per l'indicata destinazione, né una preclusione inderogabile discendente dalla normativa urbanistica di mutare l'attuale destinazione dell'immobile di cui si chiede il rilascio anticipato”e nelle conseguenziali ed erronee argomentazioni di diritto secondo cui “nella specie non” sarebbero emerse “ circostanze da cui inferire la non realizzabilità della necessità – ossia adibire l'immobile a studio professionale per l'esercizio della propria attività di ingegnere – richiamata dall'appellato a ragione della disdetta» e «non» sarebbe “emerso che” sussistesse “ una preclusione assoluta di cambio della destinazione di uso dell'immobile locato all'appellante”». Rileva di contro che nel corso del primo grado di giudizio e poi anche in appello, più volte, egli non ha eccepito semplicemente che l’immobile non aveva la destinazione d'uso prefissata dal locatore a giustificazione della disdetta, ma che non l'avrebbe potuta avere. Osserva che, pur se si volesse considerare veritiera la circostanza della necessità dei preventivi lavori per il cambio di destinazione d'uso, una cosa è però certa: poiché un cambio di destinazione d'uso è subordinato a preventivi atti autorizzativi, per ritenere seria l'intenzione adibitoria manifestata dal locatore nella sua disdetta sia i predetti lavori sia il predetto cambio di destinazione d'uso avrebbero dovuto essere realizzati prima dell'invio della disdetta. Soggiunge che a nulla rileva il fatto che l'appartamento fosse in uso al locatario, stante la possibilità per il locatore di chiedere allo stesso di consentirgli l'esecuzione dei lavori: «cosa che ─ rimarca ─ sarebbe stata ben accetta, considerato che anche il conduttore esercitava nell'immobile un'attività professionale (quella di avvocato)». Ribadisce che il locatore, prima di destinare lo stesso a suo studio professionale, avrebbe dovuto, anche in omaggio al principio antielusivo, non solo compiere un cambio di destinazione d'uso, ma anche allineare la categoria catastale dell'immobile con la sua destinazione. 3.2. La stessa doglianza è poi anche ricondotta (pag. 38, secondo e terzo cpv. del ricorso) a «vizio di attività o c.d. error in procedendo», per avere il giudice a quo ome sso l'esame di un fatto decisivo ed oggetto di discussione tra le parti indispensabile per stabilire la serietà (o non) dell'intenzione adibitoria manifestata dal locatore». 4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, infine, con riferimento all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 287 cod. proc. civ.; nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 100 cod. proc. civ.», per avere la Corte territoriale giudicato inammissibile, per carenza d’interesse, il secondo motivo d’appello , con il quale si censurava l’erronea indicazione nel la sentenza di primo grado del termine finale della locazione(al 28 invece che al 29 febbraio 2016). La violazione dell’art. 287 cod. proc. civ. è dedotta sul rilievo che la correzione dell’errore materiale della sentenza di primo grado può essere richiesta, anche per economia di giudizio, con l’appello, mentre la detta disposizione non esige altro interesse se non quello alla rimozione dell’errore materiale. La violazione dell’art. 100 cod. proc. civ. è poi dedotta sul rilievo che la sentenza stessa potrebbe essere titolo per un'azione di risarcimento di danni per "occupazione abusiva" dell'immobile locato per tutto il periodo in cui il locatario non ha provveduto al rilascio dello stesso, e a decorrere proprio dal giorno successivo alla data di scadenza contrattuale. 5. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, con riferimento ad entrambe le alternative prospettive qualificatorie dedotte. Lungi dal denunciare l'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratt a recat a dalle norme evocate allega un'erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa. Piuttosto che far emergere una erronea qualificazione giuridica della fattispecie, esso impinge esclusivamente nella ricognizione fattuale della stessa, in astratto sindacabile solo sul piano della motivazione, nei limiti del vizio rilevante ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.. La censura contestualmente dedotta sotto tale profilo è poi inammissibile, muovendosi essa al di fuori del paradigma dettato dalla citata norma, come modificata dall’art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Nel nuovo regime, infatti, dà luogo a vizio della motivazione sindacabile in cassazione l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); tale fatto storico deve essere indicato dalla parte — nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all'art. 366, comma primo, num. 6, e all’art. 369, comma secondo, num. 4, cod. proc. civ. — insieme con il dato, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendosi anche evidenziare la decisività del fatto stesso (Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053 - 8054 ; Cass.22/09/2014, n. 19881). Nel caso di specie tale specificazione manca, rivelandosi piuttosto la doglianza nel suo complesso diretta a sollecitare una mera nuova valutazione di merito dei medesimi argomenti ed elementi di fatto già dedotti nei giudizi di merito e compiutamente esaminati dai giudici a quibus. Ciò sia detto non senza rilevare che del preteso fatto omesso non si indica se e dove lo si era prospettato nel giudizio di appello, sebbene come fatto sopravvenuto. Le contestazioni, peraltro, neppure si confrontano con il nucleo centrale della ratio decidendi rappresentata dal rilievo che il requisito della realizzabilità tecnica e giuridica dell’intento manifestato dal locatore a giustificazione della disdetta alla prima scadenza non è escluso dalla classificazione catastale dell'immobile asseritamente incompatibile con quella programmata, in mancanza di prova della impossibilità di cambiarla. Detto fondamento motivazionale non trova pertinente obiezione nel rilievo che, al momento della decisione di primo grado, l’immobile manteneva ancora la precedente destinazione, dal momento che anche questa circostanza di per sé non dimostra che una mutazione di tale destinazione fosse tecnicamente e giuridicamente impossibile, unica ragione che, secondo quanto chiaramente evidenziato in sentenza, poteva far considerare non seria la proposta, senza dire che tale serietà andava valutata, come lo stesso ricorrente ammette, ex ante, con riferimento alla situazione esistente al momento della disdetta, non alla luce di circostanze emergenti successivamente. Né trova alcun fondamento giuridico l’assunto secondo cui, per consentire di valutare come seria l’intenzione dichiarata nella disdetta, sarebbe stato necessario dar corso ai lavori necessari per ottenere il mutamento di destinazione catastale ancor prima della scadenza del contratto. La circostanza che poi tali lavori non siano stati avviati nemmeno dopo e che la destinazione risulti immutata ancora dopo due anni dal rilascio non può riflettersi sulla valutazione della serietà della intenzione da compiersi ex ante, potendo semmai solo valere a fondamento, ex post, della diversa domanda di ripristino del contratto ai sensi dell’art. 31 legge eq. can.. 6. Il secondo motivo è parimenti inammissibile. La dedotta erronea lettura del motivo di gravame ─ errore, in thesi, consistito nell’aver ritenuto la Corte d’appello che con esso si denunciasse non la nullità (sanabile), ma l’inesistenza (o nullità insanabile) del decreto di fissazione d’udienza per il mancato rispetto del termine a comparire ─ non può comunque configurare vizio di omessa pronuncia, ricadendo pur sempre su un fatto processuale, con riferimento al quale le scelte inerenti allo svolgimento del processo, siano state o meno espressamente giustificate dal giudice procedente, di per sé esprimono sempre il governo che di quel fatto il giudice ha inteso fare. Al riguardo è appena il caso di richiamare il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui « il mancato esame da parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di una questione puramente processuale, non può dar luogo al vizio di omessa pronunzia, il quale è configurabile con riferimento alle sole domande di merito, e non può assurgere quindi a causa autonoma di nullità della sentenza, potendo profilarsi al riguardo una nullità (propria o derivata) della decisione, per la violazione di norme diverse dall'art.112 cod. proc. civ., in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte» (Cass. n. 21424del 2014; n. 7406 del 2014) . Sotto tale ultimo profilo il ricorso non prospetta alcuna specifica censura. Nondimeno, ad abundantiam, varrà rammentare che, secondo pacifico indirizzo, «i n tema di mancata osservanza del termine dilatorio di comparizione, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per violazione dei termini a comparire è sanata dalla costituzione del convenuto; tuttavia, ove quest'ultimo eccepisca, costituendosi, tale vizio, il giudice è tenuto a fissare nuova udienza nel rispetto dei suddetti termini, dovendosi presumere che tale violazione abbia impedito al convenuto, che pure si sia difeso nel merito, una più adeguata difesa»(v. ex multis Cass. Sez. L n. 2673 del 04/02/2021) : a tale principio, secondo esplicito accertamento contenuto in sentenza e non contestato, il primo giudice si è correttamente attenuto, fissando altra successiva udienza e concedendo termine per integrare le difese (sulla cui congruità non risulta nemmeno esservi stata contestazione alcuna); altrettanto correttamente, quindi, la Corte ha ritenuto che il vizio dell’iniziale decreto di fissazione d’udienza ex art.415 cod. proc. civ. dovesse considerarsi sanato e, pertanto , non foriero di alcuna conseguente nullità del processo e della sentenza. Peraltro, lo stesso ragionare del ricorrente in termini di “inesistenza” è privo di pregio, atteso che la fattispecie, per il fatto stesso che è ben possibile che la parte convenuta si costituisca e non si dolga della mancata osservanza del termine a difesa, con conseguente applicabilità della categoria del raggiungimento dello scopo, non presenta per ciò solo i caratteri della difformità totale dal paradigma normativo propri della categoria della inesistenza. 7. Il terzo motivo è inammissibile, per le ragioni già esposte con riferimento al primo, del quale esso rappresenta, in sostanza , una mera ripetizione, solo marginalmente modificata per farsi in esso leva sul fatto che, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, l’odierno ricorrente non aveva eccepito semplicemente che l’immobile non aveva la destinazione d'uso prefissata dal locatore a giustificazione della disdetta, ma (aveva eccepito) che non l'avrebbe potuta avere. Al riguardo è appena il caso di soggiungere che l’inciso contestato dal ricorrente non ha valore fondante della decisione, dal momento che la Corte d’appello non ha fatto applicazione del principio di non contestazione. La ratio decidenditrova il suo nucleo nel rilievo della irrilevanza, ai fini della risoluzione della quaestio iuris , della diversa classificazione catastale e correlativamente della mancanza di prova che fosse impossibile mutarla. Il fatto che il resistente (odierno ricorrente) tale impossibilità avesse eccepito non è circostanza idonea a rappresentare l’erroneità di tale valutazione, tanto meno sotto il profilo dell’erroriuris. L’impossibilità di ottenere il mutamento di destinazione catastale costituiva, invero, alla stregua di quanto evidenziato in ricorso, una asserzione genericamente oppositiva, non fondata su alcuna emergenza istruttoria (es. l’esistenza di regolamenti locali che tale mutamento non consentissero) : il richiamo , in ricorso, alla «normativa urbanistica» si appalesa privo di alcuna specificazione e pare peraltro volto a corroborare l’assunto che la destinazione indicata in disdetta non era compatibile con l’attuale classificazione catastale dell’immobile.Questa Corte ha affermato, in ormai datati arresti, che in tema di diniego di rinnovazione della locazione non abitativa alla prima scadenza del contratto per la necessità addotta dal locatore di adibire l'immobile ad esercizio in proprio di attività commerciale, ove il conduttore deduca l'impedimento della detta destinazione per impossibilità giuridica delle necessarie autorizzazioni amministrative, con riguardo ai disposti di regolamenti locali, il giudice deve provvedere d'ufficio all'acquisizione di tali fonti normative per il principio iura novit curia (Cass. n. 11095 del 10/10/1992 ; n. 361 del 14/01/2000). Al riguardo, in disparte la non condivisibilità di tale ultima affermazione (essendo ormai consolidato nella più recente giurisprudenza il contrario principio secondo cui per le norme giuridiche di rango secondario non opera il principio iura novit curia, fatta eccezione soltanto per i regolamenti comunali edilizi che, in quanto disciplinanti le distanze nelle costruzioni, anche con riguardo ai confini, sono integrativi del codice civile ed hanno, pertanto, valore di norme giuridiche, sicché spetta al giudice acquisirne conoscenza d'ufficio, quando la loro violazione sia dedotta dalla parte: v. Cass. n. 7715 del 09/03/2022 e ivi ampi richiami ad altri precedenti), deve comunque osservarsi che il ricorrente non risulta aver mai alluso a siffatte ragioni ostative. 8. Il quarto motivo è in ammissibile per palese inosservanza dell’onere di specifica indicazione degli atti richiamati, in violazione dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ.. Il ricorrente omette , infatti , di riportare il contenuto della sentenza di primo grado così impedendo a questa Corte di compiere alcun vaglio sull’assunto posto a base della censura secondo cui quello compiuto dal primo giudice era un errore materiale suscettibile di correzione da parte del giudice d’appello. Mette conto soggiungere peraltro che, quand’anche si fosse trattato effettivamente di errore materiale, suscettibile di correzione da parte del giudice d’appello, come sostenuto in ricorso, in tale prospettiva la censura in questa sede del provvedimento del giudice d’appello che tale istanza di correzione ha ritenuto di non accogliere, sarebbe comunque inammissibile, non trattandosi di provvedimento impugnabile. Il provvedimento comunque reso sull’istanza di correzione di una sentenza è, infatti , sempre privo di natura decisoria, costituendo mera determinazione di natura amministrativa non incidente sui diritti sostanziali e processuali delle parti, in quanto funzionale all’eventuale eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo che non può in alcun modo toccare il contenuto concettuale della decisione. La stessa previsione di cui all’art. 288, quarto comma, cod. proc. civ., a tenore della quale possono essere impugnate le sentenze relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione, apprestando uno specifico mezzo di impugnazione, esclude l’impugnabilità per altra via del provvedimento alla stregua del disposto dell’art. 177, terzo comma, num. 3, cod. proc. civ., in forza del quale non sono modificabili né revocabili le ordinanze per le quali la legge prevede uno speciale mezzo di reclamo. 9. Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile , con la conseguente condanna del ricorrent e al pagamento, in favore de l controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Cataldis, che ne ha fatto richiesta nel controricorso. 10. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrent e al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, distratte in favore del procuratore antistatario, Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Cataldis. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presu