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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 marzo 2024

Cassazione n. 29634/2024

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. E' proposto ricorso per cassazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 13 novembre 2023, di conferma della sentenza di primo grado, che l'aveva riconosciuto responsabile del delitto di diffamazione, commesso a mezzo della stampa on-line in [OSCURATO:PERSONA] il 7 dicembre 2016, e che, per l'effetto, l'aveva condannato alla pena di mesi sette di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa, nonché al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, [OSCURATO:PERSONA].

2. L'impugnativa consta di tre motivi, quivi enunciati nei limiti fissati dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Con il primo motivo è dedotta la violazione degli artt. 51 e 595 cod. pen. e 530 cod. proc. pen. pen. e il vizio di motivazione in riferimento al diniego di riconoscimento in favore dell'imputato della scriminante, anche in forma putativa, dell'esercizio del diritto di cronaca o di quello del diritto di critica politica; scriminante, che, invece, gli si sarebbe dovuta riconoscere per un duplice ordine di ragioni: I.) perché egli, nel dar conto della notizia dell'arresto del funzionario del Comune di Pago del Vallo di Lauro, [OSCURATO:PERSONA], per fatti illeciti commessi nell'esercizio delle sue funzioni, si era basato sul contenuto del comunicato stampa diffuso dalla DDA di Napoli„ già di per sé offensivo della reputazione del menzionato funzionario; 2) perché il giornalismo di inchiesta, del quale l'articolo in esame costituiva espressione, in ragione del documentato forte interesse pubblico ad esso sotteso, tollererebbe espressioni aspre pur se riferite a meri sospetti, dovendo ad esso applicarsi un canone meno rigoroso di continenza; criterio meno rigoroso che dovrebbe essere utilizzato anche con riferimento all'obbligo del giornalista di verificare la veridicità della notizia, dal momento che chi pratica il giornalismo d'inchiesta si procaccia direttamente la notizia, con la conseguenza che tale rapporto di immediatezza non consente di apprezzarne con sicurezza il contenuto veridico. 2.2.

Con il secondo motivo è dedotta la violazione degli artt. 27 Cost. e 99, 132 e 133 cod. pen. e il vizio argomentativo, riscontrandosi nella sentenza impugnata una motivazione apparente e comunque non in linea con la lezione interpretativa impartita dal diritto vivente, in punto di applicazione della recidiva;

2.3. la violazione degli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche e di determinazione della pena nel minimo edittale.

3. Con memoria in data 28 marzo 2024 l'Ufficio della Procura Generale presso questa Corte, rappresentato dal Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, ma la sentenza impugnata va, comunque, annullata per illegalità del trattamento sanzionatorio.

1. Il primo motivo è generico e manifestamente infondato.

L'articolo di stampa, in cui l'imputato ricorrente aveva affermato che [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato perché coinvolto in un procedimento giudiziario riguardante fatti di criminalità organizzata, non è espressione di giornalismo d'inchiesta, nei termini delineati da questa Corte con la sentenza Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017, dep.

Rv. 272432, non essendosi egli procacciato direttamente la notizia poi diffusa con il mezzo della stampa, ma avendola tratta da un comunicato stampa emesso dall'[OSCURATO:PERSONA] che aveva posto in esecuzione il provvedimento restrittivo adottato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Donde, il pubblicista avrebbe dovuto riportarne fedelmente il contenuto ovvero, sussistente l'allegata incertezza o difficoltà di interpretarlo, avrebbe dovuto compiere ogni sforzo per coglierne l'autentico significato informativo, come preteso dalla giurisprudenza di questa Corte, costante nell'affermare che, in tema di diffamazione a mezzo stampa, non sussiste l'esimente, anche putativa, del diritto di cronaca giudiziaria allorché manchi la necessaria correlazione tra il fatto narrato e quello accaduto, il quale implica l'assolvimento dell'obbligo di verifica della notizia e, quindi, l'assoluto rispetto del limite interno della verità oggettiva di quanto esposto, nonché il rigoroso obbligo di rappresentare gli avvenimenti quali sono, senza alterazioni o travisamenti di sorta, risultando inaccettabili i valori sostitutivi, quale quello della verosimiglianza, in quanto il sacrificio della presunzione di innocenza richiede che non si esorbiti da ciò che è strettamente necessario ai fini informativi (Sez. 5, n. 12859 del 14/02/2005, dep. 2005, Rv. 231687).

Ineccepibile in diritto ed immune da vizi logici è, dunque, la decisione censurata laddove ha escluso che la superficialità dimostrata dal giornalista fosse tale da integrare la scriminante invocata, anche solo in forma putativa - ossia, quella dell'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria o del diritto di critica politica -, l'assenza dei necessari controlli sulla veridicità di quanto pubblicato essendo talmente macroscopica da tradire l'intento del pubblicista di utilizzare l'articolo come «pretesto per attacchi personali alla parte civile» (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).

2. I rilievi articolati con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio con il secondo e il terzo motivo di ricorso sono non consentiti in questa sede, in quanto in riferimento ad esso non erano stati articolati specifici motivi di gravame (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).

In ogni caso, le censure al riguardo articolate sono generiche, avendo la Corte di appello richiamato i numerosi precedenti, specifici e reiterati, annoverati dal ricorrente per evidenziare come gli stessi denotassero una peculiare capacità a delinquere, significativamente espressasi nell'articolo offensivo della reputazione di [OSCURATO:PERSONA].

3. Come anticipato, ferma l'inammissibilità dei motivi agitati dal ricorrente, il Collegio deve, tuttavia, rilevare di ufficio l'illegalità della pena applicatagli, ossia quella di mesi sette di reclusione (in uno alla multa).

Secondo quanto enunciato nel capo di imputazione e alla stregua di ciò che si ricava dalla sentenza impugnata, il fatto a lui ascritto è consistito nell'avere attribuito alla persona offesa un fatto determinato e dall'essere stato commesso con il mezzo della stampa.

Tale fattispecie era prevista dall'art. 13 legge 8 febbraio 1948 n. 47, a lume della quale la diffamazione era punita con la pena congiunta della reclusione e della multa.

La norma, tuttavia, è stata dichiarata incostituzionale con la sentenza numero 150 del 2021 della Corte costituzionale.

A seguito di tale pronuncia, l'applicazione della pena detentiva per il delitto di diffamazione a mezzo stampa è consentita solo in presenza di eccezionale gravità del fatto dal punto di vista oggettivo e soggettivo.

La Corte costituzionale, infatti, dopo aver dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione dell'articolo 13 legge n. 47 del 1948, nella sua interezza, per contrasto con gli artt.21 Cost. e 10 CEDU, ha chiarito che l'abolizione della lex specialis non crea un vuoto di tutela, poiché si espande nuovamente l'ambito precettivo delle norme generali dettate dall'articolo 595, commi 2 e 3, cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] delle leggi si è poi interrogato sulla compatibilità costituzionale del regime sanzionatorio delineato dall'articolo 595, comma 3, cod. pen. (che prevede la pena detentiva come alternativa a quella pecuniaria), offrendo una risposta positiva, seppur ristretta entro rigorosi limiti, che sono riferiti espressamente all'intera gamma delle ipotesi contemplate dalla norma, vale a dire ai casi in cui l'offesa è stata recata col mezzo della stampa, con qualsiasi altro mezzo di pubblicità ovvero in atto pubblico.

In particolare, la Corte ha precisato che l'inflizione della pena detentiva non è incompatibile con le ragioni di tutela della libertà di manifestazione del pensiero, nei soli casi in cui l'offesa si caratterizzi per la sua eccezionale gravità.

Il potere discrezionale che l'art. 595 cod. pen. attribuisce al giudice, nella scelta tra la reclusione e la multa, dunque, deve essere esercitato tenendo conto dei criteri di commisurazione della pena di cui all'articolo 133 cod. pen., ma anche dei precisi limiti delineati dalla Corte costituzionale.

Ne consegue che il giudice penale dovrà optare per l'ipotesi della reclusione soltanto nei casi di eccezionale gravità del fatto, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, mentre, invece, dovrà limitarsi all'applicazione della multa in tutte le altre ipotesi.

In definitiva, l'applicazione della pena detentiva è subordinata alla verifica dell'eccezionale gravità della condotta, che va individuata nella diffusione di messaggi diffamatori connotati da discorsi di odio e di incitazione alla violenza ovvero in campagne di disinformazione gravemente lesive della reputazione della vittima compiute nella consapevolezza dell'oggettiva e dimostrabile falsità dei fatti ad essa addebitate (Sez. 5, n. 28340 del 25/06/2021, Rv. 281602; Sez.

F, n. 30572 del 28/07/2022, n.m.).

Tanto premesso, va rilevato che, nel caso in esame, la Corte territoriale non ha motivato in ordine all'eventuale eccezionale gravità della condotta, che può giustificare l'applicazione della pena detentiva.

La sentenza, pertanto, sul punto, deve essere annullata, con conseguente rinvio al giudice di merito, al quale spetta la valutazione in ordine alla verifica dell'eccezionale gravità della condotta e alla conseguente applicabilità della pena detentiva.

4. S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. E' proposto ricorso per cassazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 13 novembre 2023, di conferma della sentenza di primo grado, che l'aveva riconosciuto responsabile del delitto di diffamazione, commesso a mezzo della stampa on-line in [OSCURATO:PERSONA] il 7 dicembre 2016, e che, per l'effetto, l'aveva condannato alla pena di mesi sette di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa, nonché al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, [OSCURATO:PERSONA]. 2. L'impugnativa consta di tre motivi, quivi enunciati nei limiti fissati dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo è dedotta la violazione degli artt. 51 e 595 cod. pen. e 530 cod. proc. pen. pen. e il vizio di motivazione in riferimento al diniego di riconoscimento in favore dell'imputato della scriminante, anche in forma putativa, dell'esercizio del diritto di cronaca o di quello del diritto di critica politica; scriminante, che, invece, gli si sarebbe dovuta riconoscere per un duplice ordine di ragioni: I.) perché egli, nel dar conto della notizia dell'arresto del funzionario del Comune di Pago del Vallo di Lauro, [OSCURATO:PERSONA], per fatti illeciti commessi nell'esercizio delle sue funzioni, si era basato sul contenuto del comunicato stampa diffuso dalla DDA di Napoli„ già di per sé offensivo della reputazione del menzionato funzionario; 2) perché il giornalismo di inchiesta, del quale l'articolo in esame costituiva espressione, in ragione del documentato forte interesse pubblico ad esso sotteso, tollererebbe espressioni aspre pur se riferite a meri sospetti, dovendo ad esso applicarsi un canone meno rigoroso di continenza; criterio meno rigoroso che dovrebbe essere utilizzato anche con riferimento all'obbligo del giornalista di verificare la veridicità della notizia, dal momento che chi pratica il giornalismo d'inchiesta si procaccia direttamente la notizia, con la conseguenza che tale rapporto di immediatezza non consente di apprezzarne con sicurezza il contenuto veridico. 2.2. Con il secondo motivo è dedotta la violazione degli artt. 27 Cost. e 99, 132 e 133 cod. pen. e il vizio argomentativo, riscontrandosi nella sentenza impugnata una motivazione apparente e comunque non in linea con la lezione interpretativa impartita dal diritto vivente, in punto di applicazione della recidiva; 2.3. la violazione degli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche e di determinazione della pena nel minimo edittale. 3. Con memoria in data 28 marzo 2024 l'Ufficio della Procura Generale presso questa Corte, rappresentato dal Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, ma la sentenza impugnata va, comunque, annullata per illegalità del trattamento sanzionatorio. 1. Il primo motivo è generico e manifestamente infondato. L'articolo di stampa, in cui l'imputato ricorrente aveva affermato che [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato perché coinvolto in un procedimento giudiziario riguardante fatti di criminalità organizzata, non è espressione di giornalismo d'inchiesta, nei termini delineati da questa Corte con la sentenza Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017, dep. Rv. 272432, non essendosi egli procacciato direttamente la notizia poi diffusa con il mezzo della stampa, ma avendola tratta da un comunicato stampa emesso dall'[OSCURATO:PERSONA] che aveva posto in esecuzione il provvedimento restrittivo adottato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Donde, il pubblicista avrebbe dovuto riportarne fedelmente il contenuto ovvero, sussistente l'allegata incertezza o difficoltà di interpretarlo, avrebbe dovuto compiere ogni sforzo per coglierne l'autentico significato informativo, come preteso dalla giurisprudenza di questa Corte, costante nell'affermare che, in tema di diffamazione a mezzo stampa, non sussiste l'esimente, anche putativa, del diritto di cronaca giudiziaria allorché manchi la necessaria correlazione tra il fatto narrato e quello accaduto, il quale implica l'assolvimento dell'obbligo di verifica della notizia e, quindi, l'assoluto rispetto del limite interno della verità oggettiva di quanto esposto, nonché il rigoroso obbligo di rappresentare gli avvenimenti quali sono, senza alterazioni o travisamenti di sorta, risultando inaccettabili i valori sostitutivi, quale quello della verosimiglianza, in quanto il sacrificio della presunzione di innocenza richiede che non si esorbiti da ciò che è strettamente necessario ai fini informativi (Sez. 5, n. 12859 del 14/02/2005, dep. 2005, Rv. 231687). Ineccepibile in diritto ed immune da vizi logici è, dunque, la decisione censurata laddove ha escluso che la superficialità dimostrata dal giornalista fosse tale da integrare la scriminante invocata, anche solo in forma putativa - ossia, quella dell'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria o del diritto di critica politica -, l'assenza dei necessari controlli sulla veridicità di quanto pubblicato essendo talmente macroscopica da tradire l'intento del pubblicista di utilizzare l'articolo come «pretesto per attacchi personali alla parte civile» (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). 2. I rilievi articolati con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio con il secondo e il terzo motivo di ricorso sono non consentiti in questa sede, in quanto in riferimento ad esso non erano stati articolati specifici motivi di gravame (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). In ogni caso, le censure al riguardo articolate sono generiche, avendo la Corte di appello richiamato i numerosi precedenti, specifici e reiterati, annoverati dal ricorrente per evidenziare come gli stessi denotassero una peculiare capacità a delinquere, significativamente espressasi nell'articolo offensivo della reputazione di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Come anticipato, ferma l'inammissibilità dei motivi agitati dal ricorrente, il Collegio deve, tuttavia, rilevare di ufficio l'illegalità della pena applicatagli, ossia quella di mesi sette di reclusione (in uno alla multa). Secondo quanto enunciato nel capo di imputazione e alla stregua di ciò che si ricava dalla sentenza impugnata, il fatto a lui ascritto è consistito nell'avere attribuito alla persona offesa un fatto determinato e dall'essere stato commesso con il mezzo della stampa. Tale fattispecie era prevista dall'art. 13 legge 8 febbraio 1948 n. 47, a lume della quale la diffamazione era punita con la pena congiunta della reclusione e della multa. La norma, tuttavia, è stata dichiarata incostituzionale con la sentenza numero 150 del 2021 della Corte costituzionale. A seguito di tale pronuncia, l'applicazione della pena detentiva per il delitto di diffamazione a mezzo stampa è consentita solo in presenza di eccezionale gravità del fatto dal punto di vista oggettivo e soggettivo. La Corte costituzionale, infatti, dopo aver dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione dell'articolo 13 legge n. 47 del 1948, nella sua interezza, per contrasto con gli artt.21 Cost. e 10 CEDU, ha chiarito che l'abolizione della lex specialis non crea un vuoto di tutela, poiché si espande nuovamente l'ambito precettivo delle norme generali dettate dall'articolo 595, commi 2 e 3, cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] delle leggi si è poi interrogato sulla compatibilità costituzionale del regime sanzionatorio delineato dall'articolo 595, comma 3, cod. pen. (che prevede la pena detentiva come alternativa a quella pecuniaria), offrendo una risposta positiva, seppur ristretta entro rigorosi limiti, che sono riferiti espressamente all'intera gamma delle ipotesi contemplate dalla norma, vale a dire ai casi in cui l'offesa è stata recata col mezzo della stampa, con qualsiasi altro mezzo di pubblicità ovvero in atto pubblico. In particolare, la Corte ha precisato che l'inflizione della pena detentiva non è incompatibile con le ragioni di tutela della libertà di manifestazione del pensiero, nei soli casi in cui l'offesa si caratterizzi per la sua eccezionale gravità. Il potere discrezionale che l'art. 595 cod. pen. attribuisce al giudice, nella scelta tra la reclusione e la multa, dunque, deve essere esercitato tenendo conto dei criteri di commisurazione della pena di cui all'articolo 133 cod. pen., ma anche dei precisi limiti delineati dalla Corte costituzionale. Ne consegue che il giudice penale dovrà optare per l'ipotesi della reclusione soltanto nei casi di eccezionale gravità del fatto, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, mentre, invece, dovrà limitarsi all'applicazione della multa in tutte le altre ipotesi. In definitiva, l'applicazione della pena detentiva è subordinata alla verifica dell'eccezionale gravità della condotta, che va individuata nella diffusione di messaggi diffamatori connotati da discorsi di odio e di incitazione alla violenza ovvero in campagne di disinformazione gravemente lesive della reputazione della vittima compiute nella consapevolezza dell'oggettiva e dimostrabile falsità dei fatti ad essa addebitate (Sez. 5, n. 28340 del 25/06/2021, Rv. 281602; Sez. F, n. 30572 del 28/07/2022, n.m.). Tanto premesso, va rilevato che, nel caso in esame, la Corte territoriale non ha motivato in ordine all'eventuale eccezionale gravità della condotta, che può giustificare l'applicazione della pena detentiva. La sentenza, pertanto, sul punto, deve essere annullata, con conseguente rinvio al giudice di merito, al quale spetta la valutazione in ordine alla verifica dell'eccezionale gravità della condotta e alla conseguente applicabilità della pena detentiva. 4. S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con r
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