Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 205/1974
ECLI:IT:COST:1974:205
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Con ordinanza emessa il 15 ottobre 1971, nel corso di un
procedimento civile vertente tra [OSCURATO:PERSONA] ed altro e l'Istituto
universitario orientale di Napoli e l'Opera universitaria dell'Istituto
universitario orientale di Napoli, il tribunale di Napoli ha sollevato,
in riferimento agli artt. 5 e 24 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale degli artt. 44 e seguenti del r.d. 12
luglio 1934, n. 1214; 43 e seguenti del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038;
82 e 83 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440; 18 e 19 del d.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3, limitatamente alla loro applicazione agli enti
pubblici ed in particolare all'Istituto universitario ed Opera
universitaria gia menzionati.
Nella specie, il giudizio a quo ha per oggetto l'accertamento
dell'esistenza di una responsabilità degli attori relativamente ad
alcune delibere dei Consigli di amministrazione degli enti convenuti
cui essi avevano partecipato e le norme impugnate, collegate con l'art.
103 della Costituzione ed interpretate secondo consolidata
giurisprudenza come riferentisi anche a tutti gli enti pubblici e non
soltanto cioè alla pubblica amministrazione in senso stretto,
comporterebbero il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in
favore di quella esclusiva della Corte dei conti.
Ne deriverebbe, in contrasto con i principi costituzionali di
autonomia degli enti pubblici e di libertà per tutti di agire in
giudizio, l'impossibilità per l'ente danneggiato di promuovere azioni
basate sulla responsabilità dei suoi dipendenti e la difficoltà di
intervenire nei corrispondenti giudizi intentati dalla procura generale
della Corte dei conti, come pure la facoltà da parte della Corte
stessa di ridurre insindacabilmente l'entità del risarcimento e la
mancanza di un diritto al recupero delle spese.
È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato,
con deduzioni depositate il 4 marzo 1972, nelle quali chiede una
pronuncia di infondatezza della questione, sostenendo in primo luogo
l'estraneità alla materia considerata dell'art. 5 Cost., che
riguarderebbe soltanto le autonomie locali e gli enti territoriali e
sostenendo altresì, quanto alla asserita violazione dell'art. 24, che
dall'art. 103 Cost. si evince il principio dell'unicità della tutela
degli interessi patrimoniali della pubblica amministrazione in senso
ampio, attuata secondo norme improntate alle particolari esigenze dei
giudizi di responsabilità, nei quali verrebbero a coincidere i fini
dello Stato con quelli degli enti pubblici.
Si sono costituite in questo giudizio le parti attrici, con
deduzioni depositate l'11 aprile 1972, nelle quali concludono per
l'inammissibilità della questione e comunque per l'incostituzionalità
delle norme denunciate, sottolineando le differenze tra i giudizi sulla
responsabilità contabile ed amministrativa, distinguendo la posizione
delle regioni, che in determinate materie sono succedute allo Stato, da
quella degli altri enti pubblici, ed evidenziando la necessità di
apposite norme legislative perché nei riguardi di questi ultimi possa
affermarsi la competenza del giudice speciale in materia di
responsabilità amministrativa.
Anche gli enti convenuti, costituitisi con deduzioni depositate l'8
aprile 1972, chiedono una declaratoria di incostituzionalità delle
norme in questione, deducendo, fra l'altro, che dal secondo comma
dell'art. 103 Cost. si evince solo un principio tendenzialmente
generale, nel senso cioè che la giurisdizione ivi prevista possa avere
concreta attuazione in quei soli casi in cui il legislatore ordinario
ne abbia realizzato i presupposti di applicazione.
Alla pubblica udienza le parti hanno insistito nelle già prese
conclusioni.
:
L'ordinanza del tribunale di Napoli denuncia l'intera normativa in
tema di responsabilità amministrativa e di responsabilità contabile
dei dipendenti statali, dettata dalle disposizioni degli artt. 44 e
seguenti del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, recante "Approvazione del
t.u. delle leggi sulla Corte dei conti", 43 e seguenti del r.d. 13
agosto 1933, n. 1038, recante "Approvazione del regolamento di
procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti", 82 e 83 del r.d.
18 novembre 1923, n. 2440, "Nuove disposizioni sull'amministrazione
del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato", 18 e 19 del
d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, "Testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato".
Tale normativa forma oggetto di censura, limitatamente alla sua
applicabilità agli enti pubblici, ed in particolare all'Istituto
universitario orientale di Napoli ed alla connessa Opera universitaria,
quale risulterebbe dalla interpretazione affermatasene in una
giurisprudenza che l'ordinanza considera ormai "consolidata" (così
della Corte dei conti come della Corte di cassazione), sul fondamento
dell'art. 103, secondo comma, della Costituzione, che, con formula
latissima e parzialmente innovativa rispetto alle locuzioni
originariamente adoperate dalle sopra menzionate disposizioni di legge,
attribuisce alla Corte dei conti la giurisdizione "nelle materie di
contabilità pubblica".
L'ordinanza non contesta siffatta interpretazione estensiva, alla
quale, anzi, espressamente aderisce, e non manca di rammentare come
essa sia stata accolta, con particolare riguardo alle Regioni, in
ordine alle quali ne era sorta questione, nelle decisioni nn. 110 del
1970, 68 del 1971 e 211 del 1972, emesse da questa Corte, la prima in
tema di giudizi di conto, le due successive in tema di responsabilità
amministrativa. Dubita, peraltro, che, così interpretate e rese
applicabili, tra l'altro, come avverrebbe nella specie, alle
Istituzioni universitarie, le disposizioni in oggetto si pongano in
contrasto con gli artt. 5 e 24 della Costituzione, per violazione
dell'autonomia delle Istituzioni medesime (come, più generalmente,
degli enti pubblici non territoriali): in primo luogo, sottraendo loro
quel potere di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e
interessi legittimi che è costituzionalmente riconosciuto a "tutti" i
soggetti, pubblici e privati, e menomandone altresì, sotto aspetti
ulteriori, la facoltà di disposizione dei crediti da esse vantati per
danno derivante da azioni dei loro amministratori e dipendenti (in
quest'ordine di idee, il tribunale si sofferma particolarmente sul
potere riduttivo dell'entità del risarcimento spettante alla Corte dei
conti).
Tali essendo i termini della questione, ne risulta manifesta la
irrilevanza, anche a circoscriverne l'ambito - come sarebbe pur sempre
necessario - a quanto concerne i soli giudizi di responsabilità
amministrativa, nel novero dei quali sicuramente rientra quello di
accertamento negativo dal quale trae origine la presente controversia.
Ed invero, il problema che il tribunale di Napoli era chiamato a
risolvere era ed è - esclusivamente - un problema di giurisdizione, e
più precisamente di rapporti tra la giurisdizione ordinaria e quella
della Corte dei conti in materia di responsabilità dei pubblici
amministratori e dipendenti per danno da essi direttamente o
indirettamente arrecato agli enti di pertinenza nel corso ed a causa
del loro rapporto di ufficio con questo. Ora, come sopra ricordato, la
stessa ordinanza mostra chiaramente di ritenere che tale problema - in
forza di una disposizione di grado costituzionale, qual'è il secondo
comma dell'art. 103, nella sua logica connessione con le precedenti
disposizioni di legge ordinaria - sia da risolvere nel senso del
difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.
Le censure tuttavia mosse al principio così risultante dal
sistema, per violazione degli artt. 5 e 24 della Costituzione, sono in
realtà conseguenziali alla affermata illegittimità costituzionale,
sempre limitatamente alla loro applicazione agli enti in oggetto, delle
norme di legge disciplinanti il processo dinanzi alla Corte dei conti,
nei suoi presupposti di legittimazione, nelle sue forme di svolgimento,
nelle particolari e differenziate modalità di definizione. Ma
l'eventuale fondatezza di queste censure, o di alcune tra esse,
comporterebbe - in ipotesi - la parziale illegittimità delle singole
norme cui specificamente si riferiscono, e non anche della norma
attributiva della giurisdizione, che solamente rileva nel giudizio a
quo.
Deve pertanto concludersi per la inammissibilità della questione.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt.44 e seguenti del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, recante
"Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti", 43 e
seguenti del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, recante "Approvazione del
regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti",
82 e 83 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, "Nuove disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello
Stato", 18 e 19 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, "Testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato", limitatamente alla loro applicazione agli enti pubblici ed in
particolare all'Istituto universitario orientale di Napoli ed alla
connessa Opera universitaria, sollevata, in riferimento agli artt. 5 e
24 della Costituzione, dal tribunale di Napoli con l'ordinanza in
epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
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[OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere