CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 febbraio 2025
Cassazione n. 37203/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE di APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il presente procedimento è stato trattato con il rito "de plano"; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 5 febbraio 2025 ex art. 599-bis cod. proc. pen. la Corte d'Appello di Napoli, per quel che qui interessa, riduceva ad anni quattro di reclusione ed euro 1.400,00 di multa la pena inflitta all'imputato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di tentata rapina aggravata in concorso, resistenza a pubblico ufficiale aggravata in concorso e lesioni personali aggravate in concorso. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza con il quale deduceva vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., assumendo che la Corte d'Appello si era affidata ad affermazioni apodittiche e a moduli prestampati nella parte in cui aveva effettuato un richiamo per relationem alle argomentazioni sviluppate dal giudice di primo grado. t 3. Il ricorso è inammissibile in quanto, non esplicitando in maniera specifica i vizi dai quali sarebbe affetta la motivazione della sentenza impugnata, risulta del tutto generico. Ulteriore motivo di inammissibilità del ricorso deriva dall'applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità e condiviso da questo Collegio, secondo il quale, in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr., ex multís, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 - 01). 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme