Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36697/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza del Tribunale di Taranto, che ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di entrambi per il reato di minaccia.

Rilevato che i motivi proposti con un unico atto a firma del comune difensore non sono deducibili, in quanto, al di là della loro formale enunciazione come errores in procedendo, si risolvono in censure sulla mancata assunzione di prove ritenute decisive che rientrano nella ipotesi di cui all'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. per le quali, in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, non è consentito il ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza del Tribunale di Taranto, che ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di entrambi per il reato di minaccia. Rilevato che i motivi proposti con un unico atto a firma del comune difensore non sono deducibili, in quanto, al di là della loro formale enunciazione come errores in procedendo, si risolvono in censure sulla mancata assunzione di prove ritenute decisive che rientrano nella ipotesi di cui all'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. per le quali, in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, non è consentito il ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 36697/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris