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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 aprile 2026

Cassazione n. 28998/2026

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dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento per la restituzione di beni confiscati a terzi promosso da: BERNASCONI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Milano [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di restituzione dei beni confiscati a LENA Emanuele - con sentenza del 18/02/20 2 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], parzialmente riformata dalla Corte d'AppelqVcon sentenza del 27/05/2024, irrev. il 13/02/2025 - formulata da BERNASCONI [OSCURATO:PERSONA], in qualità di terza estranea ai reati tributari contestati al LENA nel predetto procedimento (nel quale la condannain primo grado del LENA, condannato in per i reati di dichiarazione fraudolenta di cui ai capi 7 e 8, era stata parzialmente riformata con declaratoria di estinzione di una parte delle condotte contestate al capo 7).

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], deducendo:

2.1. Violazione di legge con riferimento all'incompetenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Si evidenzia che la Corte di Appello di Milano aveva riformato la sentenza di condanna non soltanto quanto alla pena, avendo dichiarato estinti per prescrizione una parte dei reati di cui al capo 7; pertanto, ai sensi dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., il giudice competente doveva essere individuato nella Corte di Appello milanese.

Il ricorrente evidenzia peraltro che quest'ultima aveva già avuto modo di pronunciarsi circa l'esecuzione della confisca su beni di proprietà della BERNASCONI, come da comunicazioni della Procura Generale presso la predetta Corte.

2.2. Violazione di legge per contrarietà dell'ordinanza al giudicato formatosi nel processo a carico del LENA, dove la Corte di eassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso di quest'ultimo, aveva espressamente escluso la possibilità di restituzione alla BERNASCONI, trattandosi di beni riconducibili al LENA e quindi a lui confiscabili.

3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza e la trasmissione degli atti alla Corte di l‘ppello di Milano, condividendo il contenuto del primo motivo di ricorso.

4. Con memoria tempestivamente trasmessa, insieme ad alcuni allegati, il difensore evidenzia che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto da questa Suprema Corte, con provvedimento dell'Ufficio esame preliminare dei ricorsi, il ricorso del P.M. qualificato come opposizione, e che aveva riunito il procedimento a quello instaurato dal P.M. con autonomo incidente di esecuzione, sempre avverso la medesima ordinanza del 10/04/2026.

Il Tribunale, riuniti i giudizi, aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale quale Giudice dell'esecuzione, in favore della Corte di Appello di Milano, con ordinanza in data 08/06/2026.

Tanto premesso, il difensore insiste per la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dal P.M. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'odierno procedimento appare connotato da una serie di anomalie che appare utile richiamare preliminarmente, anche per la loro incidenza sul contenuto della decisione adottata da questo Collegio.

21.1. Si apprende anzitutto, dal provvedimento impugnato (pag. 1 seg.), che l'incidente di esecuzione ha avuto origine da un'istanza di restituzione proposta, durante il procedimento di merito, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], e dall'appello proposto al Tribunale di Varese avverso la decisione di rigetto adottata da quest'ultimo in data 17/09/2022.

Si apprende in particolare che l'udienza è stata peraltro fissata solo per la fine del mese di febbraio 2026, dopo l'irrevocabilità della condanna (tra gli altri) di LENA Emanuele, ovvero del soggetto (marito della BERNASCONI) colpito dalla confisca dei beni: ciò ha indotto il Tribunale di Varese, preso atto della irrevocabilità, a trasmettere gli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] quale giudice dell'esecuzione.

1.2. Come già ricordato nella precedente esposizione, detto Tribunale ha accolto la richiesta di restituzione dei beni con l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], oggetto dell'odierno ricorso del P.M. presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Quest'ultimo, peraltro, risulta aver contemporaneamente attivato anche un autonomo incidente di esecuzione, con cui è stata sollecitata la revoca dell'ordinanza di restituzione dei beni confiscati (cfr. all. 1 alla memoria difensiva).

1.3. Dalla predetta memoria, e dai relativi allegati, emerge inoltre - non si comprende se a causa di una duplicazione del ricorso, ovvero di un disguido interno alle Cancellerie - che il ricorso per cassazione del P.M. in data 23/04/2026, avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], risulta essere stato preso in carico anche dalla Prima Sezione di questa Suprema Corte, che lo ha qualificato come opposizione trasmettendolo al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha fissato l'udienza di trattazione (cfr. all 3).

Quest'ultimo, con ordinanza in data 08/06/2026 (all. 4), ha preliminarmente riunito i fascicoli relativi al ricorso per cassazione (riqualificato come opposizione) e all'incidente di esecuzione proposti dal P.M., ritenendo poi fondata l'eccezione di incompetenza da quest'ultimo formulata.

Conseguentemente, ha trasmesso gli atti alla Corte di Appello di Milano ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 665, comma 2, cod. proc. pen.

Da informazioni assunte in data odierna dalla [OSCURATO:PERSONA] di questa Sezione, si è in effetti avuta conferma dell'avvenuta ricezione, da parte della Corte milanese, del fascicolo contenente i due procedimenti incidentali riuniti, e della prossima assegnazione alla Sezione competente.

2. In tale contesto, questo Collegio ritiene anzitutto di dover ribadire la necessità di considerare il ricorso del P.M. quale atto di opposizione, avendo il Tribunale disposto la restituzione dei beni alla BERNASCONI all'esito di udienza camerale non preceduta dalla decisione de plano (cfr. da ultimo, tra le altre, Sez. 5, Ord. n. 15888 del 26/03/2026, Sanicola, Rv. 289757 - 01, secondo cui «in tema 3di restituzione di cose oggetto di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che abbia provveduto non de plano ma, irritualmente, nelle forme dell'udienza cameraie ex art. 666 cod. proc. pen., è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato il ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente»).

Altrettanto pacifica appare, nel caso concreto, l'incompetenza funzionale del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (peraltro riconosciuta anche da quest'ultimo, con la richiamata ordinanza del 08/06/2026 emessa nel procedimento riunito) dal momento che la sentenza di condanna del LENA, emessa dal predetto Tribunale, era stata parzialmente riformata non solo in relazione alla pena (avendo il giudice di appello dichiarato estinti, per intervenuta prescrizione, una parte dei reati ascritti).

Ciò impone di ritenere competente, ai sensi dell'art. 665 comma 2 cod. proc. pen., la Corte d'Appello di Milano.

Alla luce di quanto precede, si ritiene opportuno trasmettere gli atti alla predetta Corte per eventuale riunione anche del procedimento sottoposto all'attenzione di questo Collegio: risulterebbe invero priva di sostanziale significato, oltre che in palese contrasto con ovvie esigenze di rapida trattazione, la trasmissione al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che - per effetto delle vicende illustrate in precedenza - ha già avuto modo di dichiarare la propria (pacifica) incompetenza funzionale.

P.Q.M. r:Cor P.Q.MCORTE SUPREMA Dl CASSAITONE 3' SeztonQ Penale Depositata in [OSCURATO:PERSONA]. 30 LUG. 2026 hunzio arto Fo 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento per la restituzione di beni confiscati a terzi promosso da: BERNASCONI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Milano [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di restituzione dei beni confiscati a LENA Emanuele - con sentenza del 18/02/20 2 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], parzialmente riformata dalla Corte d'AppelqVcon sentenza del 27/05/2024, irrev. il 13/02/2025 - formulata da BERNASCONI [OSCURATO:PERSONA], in qualità di terza estranea ai reati tributari contestati al LENA nel predetto procedimento (nel quale la condannain primo grado del LENA, condannato in per i reati di dichiarazione fraudolenta di cui ai capi 7 e 8, era stata parzialmente riformata con declaratoria di estinzione di una parte delle condotte contestate al capo 7). 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento all'incompetenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Si evidenzia che la Corte di Appello di Milano aveva riformato la sentenza di condanna non soltanto quanto alla pena, avendo dichiarato estinti per prescrizione una parte dei reati di cui al capo 7; pertanto, ai sensi dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., il giudice competente doveva essere individuato nella Corte di Appello milanese. Il ricorrente evidenzia peraltro che quest'ultima aveva già avuto modo di pronunciarsi circa l'esecuzione della confisca su beni di proprietà della BERNASCONI, come da comunicazioni della Procura Generale presso la predetta Corte. 2.2. Violazione di legge per contrarietà dell'ordinanza al giudicato formatosi nel processo a carico del LENA, dove la Corte di eassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso di quest'ultimo, aveva espressamente escluso la possibilità di restituzione alla BERNASCONI, trattandosi di beni riconducibili al LENA e quindi a lui confiscabili. 3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza e la trasmissione degli atti alla Corte di l‘ppello di Milano, condividendo il contenuto del primo motivo di ricorso. 4. Con memoria tempestivamente trasmessa, insieme ad alcuni allegati, il difensore evidenzia che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto da questa Suprema Corte, con provvedimento dell'Ufficio esame preliminare dei ricorsi, il ricorso del P.M. qualificato come opposizione, e che aveva riunito il procedimento a quello instaurato dal P.M. con autonomo incidente di esecuzione, sempre avverso la medesima ordinanza del 10/04/2026. Il Tribunale, riuniti i giudizi, aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale quale Giudice dell'esecuzione, in favore della Corte di Appello di Milano, con ordinanza in data 08/06/2026. Tanto premesso, il difensore insiste per la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dal P.M. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'odierno procedimento appare connotato da una serie di anomalie che appare utile richiamare preliminarmente, anche per la loro incidenza sul contenuto della decisione adottata da questo Collegio. 21.1. Si apprende anzitutto, dal provvedimento impugnato (pag. 1 seg.), che l'incidente di esecuzione ha avuto origine da un'istanza di restituzione proposta, durante il procedimento di merito, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], e dall'appello proposto al Tribunale di Varese avverso la decisione di rigetto adottata da quest'ultimo in data 17/09/2022. Si apprende in particolare che l'udienza è stata peraltro fissata solo per la fine del mese di febbraio 2026, dopo l'irrevocabilità della condanna (tra gli altri) di LENA Emanuele, ovvero del soggetto (marito della BERNASCONI) colpito dalla confisca dei beni: ciò ha indotto il Tribunale di Varese, preso atto della irrevocabilità, a trasmettere gli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] quale giudice dell'esecuzione. 1.2. Come già ricordato nella precedente esposizione, detto Tribunale ha accolto la richiesta di restituzione dei beni con l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], oggetto dell'odierno ricorso del P.M. presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo, peraltro, risulta aver contemporaneamente attivato anche un autonomo incidente di esecuzione, con cui è stata sollecitata la revoca dell'ordinanza di restituzione dei beni confiscati (cfr. all. 1 alla memoria difensiva). 1.3. Dalla predetta memoria, e dai relativi allegati, emerge inoltre - non si comprende se a causa di una duplicazione del ricorso, ovvero di un disguido interno alle Cancellerie - che il ricorso per cassazione del P.M. in data 23/04/2026, avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], risulta essere stato preso in carico anche dalla Prima Sezione di questa Suprema Corte, che lo ha qualificato come opposizione trasmettendolo al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha fissato l'udienza di trattazione (cfr. all 3). Quest'ultimo, con ordinanza in data 08/06/2026 (all. 4), ha preliminarmente riunito i fascicoli relativi al ricorso per cassazione (riqualificato come opposizione) e all'incidente di esecuzione proposti dal P.M., ritenendo poi fondata l'eccezione di incompetenza da quest'ultimo formulata. Conseguentemente, ha trasmesso gli atti alla Corte di Appello di Milano ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 665, comma 2, cod. proc. pen. Da informazioni assunte in data odierna dalla [OSCURATO:PERSONA] di questa Sezione, si è in effetti avuta conferma dell'avvenuta ricezione, da parte della Corte milanese, del fascicolo contenente i due procedimenti incidentali riuniti, e della prossima assegnazione alla Sezione competente. 2. In tale contesto, questo Collegio ritiene anzitutto di dover ribadire la necessità di considerare il ricorso del P.M. quale atto di opposizione, avendo il Tribunale disposto la restituzione dei beni alla BERNASCONI all'esito di udienza camerale non preceduta dalla decisione de plano (cfr. da ultimo, tra le altre, Sez. 5, Ord. n. 15888 del 26/03/2026, Sanicola, Rv. 289757 - 01, secondo cui «in tema 3di restituzione di cose oggetto di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che abbia provveduto non de plano ma, irritualmente, nelle forme dell'udienza cameraie ex art. 666 cod. proc. pen., è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato il ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente»). Altrettanto pacifica appare, nel caso concreto, l'incompetenza funzionale del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (peraltro riconosciuta anche da quest'ultimo, con la richiamata ordinanza del 08/06/2026 emessa nel procedimento riunito) dal momento che la sentenza di condanna del LENA, emessa dal predetto Tribunale, era stata parzialmente riformata non solo in relazione alla pena (avendo il giudice di appello dichiarato estinti, per intervenuta prescrizione, una parte dei reati ascritti). Ciò impone di ritenere competente, ai sensi dell'art. 665 comma 2 cod. proc. pen., la Corte d'Appello di Milano. Alla luce di quanto precede, si ritiene opportuno trasmettere gli atti alla predetta Corte per eventuale riunione anche del procedimento sottoposto all'attenzione di questo Collegio: risulterebbe invero priva di sostanziale significato, oltre che in palese contrasto con ovvie esigenze di rapida trattazione, la trasmissione al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che - per effetto delle vicende illustrate in precedenza - ha già avuto modo di dichiarare la propria (pacifica) incompetenza funzionale. P.Q.M. r:Cor P.Q.MCORTE SUPREMA Dl CASSAITONE 3' SeztonQ Penale Depositata in [OSCURATO:PERSONA]. 30 LUG. 2026 hunzio arto Fo 4
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