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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 maggio 2022

Cassazione n. 01587/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 9 maggio 2022, ha confermato la sentenza resa dal G.i.p. del Tribunale ambrosiano in data 13 ottobre 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai delitto di rapina aggravata, di cui all'art. 628 commi primo e terzo n. 1) cod. pen.

Considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'erronea applicazione della legge penale con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto come rapina aggravata (in luogo della più lieve ipotesi di furto con strappo), nonché la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi: sul punto si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha già dato conto del compendio probatorio su cui si fonda la responsabilità penale dell'odierno ricorrente, costituito dalle dichiarazioni precise e coerenti della parte offesa (non sorretl:e da alcun intento calunniatorio), confermate finanche da quelle della coimputata [OSCURATO:PERSONA]; si veda, altresì, pag. 5 della sentenza impugnata in punto di negata concessione delle circostanze attenuanti generiche, attesa la carenza di elementi di favore valutabili in favore del prevenuto e valutata pure la tardiva confessione, non sintomatica di resipiscenza effettiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 novembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 9 maggio 2022, ha confermato la sentenza resa dal G.i.p. del Tribunale ambrosiano in data 13 ottobre 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai delitto di rapina aggravata, di cui all'art. 628 commi primo e terzo n. 1) cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'erronea applicazione della legge penale con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto come rapina aggravata (in luogo della più lieve ipotesi di furto con strappo), nonché la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi: sul punto si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha già dato conto del compendio probatorio su cui si fonda la responsabilità penale dell'odierno ricorrente, costituito dalle dichiarazioni precise e coerenti della parte offesa (non sorretl:e da alcun intento calunniatorio), confermate finanche da quelle della coimputata [OSCURATO:PERSONA]; si veda, altresì, pag. 5 della sentenza impugnata in punto di negata concessione delle circostanze attenuanti generiche, attesa la carenza di elementi di favore valutabili in favore del prevenuto e valutata pure la tardiva confessione, non sintomatica di resipiscenza effettiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 novembre 2022.
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