CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 novembre 2021
Cassazione n. 32612/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. [OSCURATO:PERSONA] di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],40 D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza impugnata è stata emessa 1'11 novembre 2021 dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], che ha parzialmente riformato l'ordinanza con la quale il locale Giudice per le indagini preliminari aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari per il delitto di falso in atto pubblico di fede privilegiata aggravato ex art. 416bis.1 cod. pen. La riforma è consistita nell'esclusione di quest'ultima circostanza aggravante e nella sostituzione degli arresti domiciliari con la misura cautelare interdittiva del divieto di esercitare l'attività professionale di dottore commercialista per un anno. 2. Contro l'anzidetta ordinanza, l'indagata — a mezzo del proprio difensore di fiducia — ha proposto ricorso per cassazione. All'illustrazione dei motivi, il difensore ha fatto precedere il resoconto delle argomentazioni agitate in sede di riesame e il sunto del provvedimento impugnato. L'unico motivo di ricorso è suddiviso in più segmenti e lamenta mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione ed erronea individuazione dell'ambito applicativo degli artt. 290 e 274 cod. proc. pen. 2.1. Nel provvedimento impugnato — sostiene la ricorrente — non si indicano quali sarebbero effettivamente i falsi materiali oggetto di indagine e, anzi, la motivazione è contraddittoria laddove afferma che, nonostante la correttezza della contabilità tenuta, l'indagata avesse partecipato alla falsificazione delle sue componenti di provenienza, ovvero le fatture. Ricorda la ricorrente di non avere voluto chiudere l'anno contabile 2019 proprio perché non condivideva l'operato degli amministratori, che le avevano impedito di accedere tempestivamente alle informazioni che avrebbero consentito una corretta e tempestiva gestione dei dati contabili e fiscali, 2.2. Quanto alle esigenze cautelari, vi sarebbe violazione dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen.; a questo riguardo, la ricorrente ricorda che la cautela specialpreventiva deve essere necessariamente concreta e attuale e che è necessario non solo prevedere che l'indagato, qualora si presenti l'occasione, delinquerà ancora, ma occorre altresì ritenere come certo oppure altamente probabile che si presenterà l'occasione di delinquere e che, in quest'ultimo caso, l'indagato commetterà ulteriori reati. Il Tribunale del riesame non ha considerato — aggiunge il ricorso — la mancanza di proclività al delitto dell'indagata, l'assenza di precedenti o il mancato coinvolgimento in situazione criminogene, oltre che la risalenza dei fatti a due anni or sono. 2.3. Altro snodo del ricorso attiene più precipuamente alla misura interdittiva prescelta dal Tribunale del riesame, scelta che sarebbe supportata da una motivazione viziata e violativa del disposto di cui all'art. 290 cod. proc. pen.; a tal proposito, la ricorrente riporta ampi tratti di una sentenza di questa Corte a sostegno della tesi che l'assenza di condotte pregresse sintomatiche di una proclività al delitto renda non necessaria la cautela adottata. Altro aspetto censurato è la durata della misura, individuata in un anno che, essendo il massimo consentito, avrebbe richiesto uno sforzo motivazionale specifico. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché non tiene conto del contenuto delle intercettazioni su cui si fonda la motivazione dell'ordinanza, che hanno posto in luce come, in seguito alla richiesta dell'A.N.B.C.S.C. di rendicontare l'attività della società confiscata [OSCURATO:SOCIETA]., i due coadiutori nominati (Nucara e Gangemi), preoccupati per i prelievi indebiti nel tempo riscossi e per le numerose tracce di rapporti economici dell'azienda confiscata con altre imprese della famiglia [OSCURATO:SOCIETA], unitamente ai [OSCURATO:SOCIETA] e a loro dipendenti, si organizzavano per la falsificazione delle fatture, degli estratti conto e dei formulari dei rifiuti, sotto la consulenza e supervisione della commercialista indagata. Quest'ultima, oltre a pianificare la strategia di falsificazione, in plurime occasioni non mancava di vantarsi della sua autorevolezza e di rimbrottare i coadiutori e i dipendenti del [OSCURATO:SOCIETA] di non eseguire esattamente le sue disposizioni o di essere imprudenti per telefono. Poiché ella aveva diretto l'attività di falsificazione — sostiene il Procuratore generale — la regolarità della contabilità da lei tenuta era solo apparente e la falsificazione era diretta ad occultare che i [OSCURATO:SOCIETA], la cui impresa era stata confiscata per i collegamenti con la 'ndrangheta, continuavano a svolgere la medesima attività di smaltimento dei rifiuti ferrosi. In questa ottica, le mail avevano prudentemente un ben diverso registro rispetto alle conversazioni telefoniche e tra presenti. Manifestamente infondato — sostiene il Procuratore generale — è il motivo circa le esigenze cautelari in quanto, se è vero che il termine è stato fissato nel massimo senza specifica motivazione, il contesto dell'azione delittuosa descritto e il ruolo che si è ritagliato la ricorrente rendono ampiamente giustificata la durata della misura. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. L'addebito mosso all'indagata è quello di avere concorso, fornendo il proprio contributo professionale di dottore commercialista, con [OSCURATO:PERSONA] classe 1957, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla falsificazione di documentazione varia attinente alla società [OSCURATO:SOCIETA]. — sottoposta a confisca di prevenzione — destinata a confluire nella relazione dei coadiutori nominati dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (A.N.B.S.C.), Gangemi e Nucera; la condotta era tesa a nascondere il perdurante coinvolgimento di Giovanni — cui la società era stata confiscata — e [OSCURATO:PERSONA] e delle altre società loro riferibili nell'attività della società confiscata, che veniva consentito dalla complicità dei coadiutori Gangemi e Nucera, nonché ad occultare il periodico prelievo di somme di denaro dal conto corrente della società, che i coadiutori effettuavano su mandato dei [OSCURATO:SOCIETA], cui le consegnavano. 2. Tanto premesso, si osserva che il ricorso presenta un primo, rilevante indice di inammissibilità quando denunzia tutti i vizi della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., senza le dovute specificazioni. A questo riguardo, il Collegio ricorda che Sez. IJ, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo (non massimata sul punto) ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere — sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio; i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, infatti, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. 3. Il giudizio di inammissibilità è, poi„ confermato anc:he riguardando il contenuto del ricorso, dal momento che quest'ultimo, quando avversa la valutazione del Collegio della cautela circa la gravità indiziaria, manca di confronto con l'ordinanza impugnata, che ha ricostruito il protagonismo della Cannizzaro nella falsificazione, sia dei formulari per il trasporto dei rifiuti che delle fatture, tesa ad occultare i rapporti tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e le aziende dei [OSCURATO:SOCIETA], proprio i soggetti a cui la società era stata confiscata, nonché i periodici prelievi ingiustificati dei coadiutori dell'Agenzia, finalizzati a consegnare nelle mani dei [OSCURATO:SOCIETA] i denari della società. Si tratta di dati fondati su un'ampia messe di conversazioni captate dagli inquirenti, che rendono plasticamente il ruolo imperiosamente direttivo della Cannizzaro rispetto alla mistificazione della documentazione contabile destinata a confluire nella relazione che l'Agenzia pretendeva dai coadiutori, facendone un personaggio centrale, temuto e rispettato — pur con qualche malumore, soprattutto dai dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA]. deputati alle materiali falsificazioni —, ma anche da tutti gli altri personaggi coinvolti, in particolare dai coadiutori e dai [OSCURATO:SOCIETA]. Questa ampia congerie di dati indiziari, razionalmente valutati dal Tribunale del riesame, che ne ha colto l'immediata eloquenza dimostrativa, sfugge alle critiche della ricorrente, che ha utilizzato argomentazioni vaghe, sostanzialmente elusive del doveroso confronto con la piattaforma a carico che si apprezza nell'ordinanza impugnata. Tale impostazione segna il destino della doglianza nel senso dell'inammissibilità. A proposito del carattere dell'aspecificità che contrassegna il ricorso della Cannizzaro, va ricordato, infatti, come Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, abbia ribadito un concetto già accreditato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. 4. Quanto alle esigenze cautelari, si osserva quanto segue. 4.1. In punto di sussistenza delle medesime, la motivazione del provvedimento impugnato non è censurabile laddove ha evidenziato — senza incorrere in manifeste illogicità ma, anzi, vagliando con razionalità l'ampio materiale indiziario — la consapevolezza dell'indagata che la sua opera professionale era al servizio della non consentita presenza dei [OSCURATO:SOCIETA] nella gestione della società confiscata e lo slancio nell'aiutarli, progettando un'intensa attività mistificatoria, proprio tesa a dissimulare la perdurante gestione [OSCURATO:SOCIETA] in una società che doveva essere stata loro sottratta da anni. 4.2. Il ricorso è parimenti inammissibile perché fondato su un'esegesi non condivisibile circa il vaglio da svolgere in tema di attuali1:à del pericolo di recidiva. A questo proposito è opportuno precisare che il Collegio — contrariamente a quanto sostiene la ricorrente — accede alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza. Tale orientamento — contrapponendosi ad altro pure maturato nella giurisprudenza di legittimità — non reputa, quindi, che la valutazione prognostica si estenda alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 5 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684; Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Lucà, Rv. 268977; Sez. 4, n. 47837 del 04/10/2018, C., Rv. 273994). 4.3. In ordine alla scelta della misura cautelare e, soprattutto, della sua durata (che è il punto della decisione che la ricorrente pare contestare), la motivazione si sottrae alle critiche della ricorrente. Se pure la motivazione dell'ordinanza impugnata si concentra nello spiegare l'adeguatezza della misura interdittiva rispetto agli arresti domiciliari cui essa si sostituiva, dalle ragioni stesse della scelta della misura cautelare — la necessità di allontanare l'indagata dal contesto dove sono maturati i fatti e di inibirle le possibilità di illecita interferenza con le attività dei [OSCURATO:SOCIETA] — e dalla ricostruzione della massiccia attività di direzione delle falsificazioni attuate, segno di un asservimento non occasionale delle competenze professionali a fini illeciti, si trae la giustificazione anche della scelta di applicare l'interdizione per il periodo massimo di un anno. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissib