CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 18399/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 18/11/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti, la ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha disposto la distruzione dei beni oggetto di sequestro preventivo nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, trattandosi di beni di valore pressoché nullo e non avendo il fallimento manifestato interesse alla restituzione. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] per tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente si duole della violazione del diritto del difensore di partecipare all'udienza nella quale era stato adottato il provvedimento impugnato. Con provvedimento del 29 ottobre 2021 la Corte di appello aveva fissato l'udienza del 18 novembre 2021 per la trattazione in camera di consiglio della questione relativa alla destinazione da dare ai beni sequestrati ed il provvedimento era stato notificato al suo difensore il 4 novembre 2021 ossia dopo che era già spirato il termine di quindici giorni entro il quale è possibile chiedere la trattazione orale. In data 9 novembre 2021 il difensore aveva comunque richiesto a mezzo della posta elettronica certificata la trattazione orale, ma con avviso del 18 novembre 2021 gli era stato comunicato che la sua istanza non poteva essere accolta perché tardiva, in quanto formulata dopo che era decorso il termine di giorni quindici prima dell'udienza. In realtà il difensore non era stato posto in grado di presentare un'istanza tempestiva ed aveva interesse a partecipare all'udienza onde dimostrare che alcuni dei beni appartenevano all'imputato e per richiedere che i restanti beni fossero destinati a scopi benefici. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole dell'omessa notifica allo stesso dell'avviso di fissazione di udienza. L'avviso di fissazione dell'udienza era stato notificato solo al suo difensore e non anche a lui personalmente. Neppure gli era stata comunicata l'ordinanza qui impugnata. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art. 6 CEDU. Egli aveva dimostrato che taluni dei beni sequestrati gli appartenevano e ciononostante il provvedimento di distruzione aveva ad oggetto anche essi. 3. Il ricorrente ha fatto pervenire a questa Corte di cassazione la sua rinuncia al ricorso motivata dal sopravvenuto venir meno del suo interesse all'impugnazione, avendo la Corte di appello, successivamente alla proposizione dell'impugnazione, revocato l'ordinanza qui impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, avendo il ricorrente validamente rinunciato alla impugnazione ai sensi dell'art. 589, comma 2, cod. proc. pen.. La rinuncia determina, ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. d) cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso. Deve, peraltro, rilevarsi che la rinuncia al ricorso è stata determinata dalla revoca della ordinanza impugnata.Essendo il provvedimento impugnato stato revocato al momento della rinuncia, il ricorso per cassazione era già divenuto inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, a prescindere dalla successiva rinuncia all'impugnazione. Ne consegue che non deve essere pronunciata condanna al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen.. L'inammissibilità per rinuncia dell'impugnante non determina la soccombenza e la condanna alle spese, quando il venir meno dell'interesse alla decisione sia correlato a cause sopravvenute alla presentazione dell'impugnazione (Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 25/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o a pna Miccoli CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PEN