CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 giugno 2025
Cassazione n. 19221/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17143/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, via Ludovisi n. 35, presso lo studio de ll ’ avv. [OSCURATO:PERSONA],che la rappresenta e difend e -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S .r.l. e Sergio PIPERNO -intimati - avverso l a sentenza n. 3 5 6 3 /20 22 , depositat a dal la Corte d’Appello di Romail 2 5 . 5 .20 22 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.6.2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.–in pendenza di due istanze di fallimento contro di lei proposte da altrettanti creditori – depositò al Tribunale di Roma domanda di ammissione al concordato preventivo con richiesta di un termine perintegrare la domanda con la presentazione della proposta e del piano (art.161, comma 6, legge fall.). Il giudice, in accoglimento, concesse il termine richiesto fissandolo al 15.6.2021. In data 16.6.2021, la società depositò istanza di proroga del termine per l’integrazione della domanda, nonché istanza di rimessione in termini , dato che il termine originario era ormai scaduto. Il Tribunale, senza esplicitare una decisione sull’istanza di rimessione in termini, in data 30.6.2021 rigettò l’istanza di proroga del termine per l’integrazione della domanda e fissò l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per sentire la ricorrente . All’esito dell’udienza, dichiarò inammissibile la domandadi concordato e dichiarò il fallimento della società, con distinti provvedimenti (rispettivamente decreto e sentenza), entrambi depositati il 29.7.2021. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.propose reclamo contro la sentenza di fallimento, che vennerigettato dalla Corte d’Appello di Roma. Contro la sentenza della Corte territoriale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi. Il fallimento e il creditore [OSCURATO:PERSONA] sono rimast i intimati. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., chiedendo anche l’oscuramento dei datisensibili ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primomotivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.denuncia « Violazione e falsa applicazione dell’artt. 112 e 113 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.». Secondo laricorrente il giudice del reclamo non si sarebbe pronunciato sulla sua richiesta «di considerare le prove prodotte nel primo grado, che testimoniavano la ricorrenza dei presupposti della rimessione in termini».Più precisamente, tale richiesta sarebbe stata respin ta « in maniera laconica », mediante richiamo a quanto motivato sul punto dal Tribunale. 2. Il secondo motivo censura « Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116 e 153 c.p.c., nella parte in cui veniva richiesta istanza [sic]di rimessione in termini con i documenti, anche in relazione all’art. 360, c. 1 n. 4 e n. 5, c.p.c.». Il motivo contesta alla Corte territoriale di non avere accolto l’istanza di rimessione in termini, nonostante i fatti allegati a sostegno della stessa non fossero stati contestati «dal Curatore in primo grado» (sic) «e nemmeno dalla parte costituita in secondo grado». 3. Il terzo motivo è rubricato « Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 e 15 legge fall. e degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., nonché nullità della sentenza e/o del procedimento (art. 360, c.6[sic], n. 3 e n. 4, c.p.c . ) » . Con una breve illustrazione, il motivo è volto a contestare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento. 4. Con il quarto motivo si censura «Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 e 160 legge fall. e dell’artt. 112 c.p.c., nonché nullità della sentenza e/o del procedimento (art. 360, c. 6[sic], n. 3, n.4 e 5, c.p.c . ) » . La ricorrente sostiene che «una volta presentata la domanda di concordato preventivo … le istanze di fallimento … dovevano dichiararsi improcedibili». 5. Il quinto motivo è volto a censurare «Violazione e falsa applicazione dell’art.[sic]1, 5, 161 e 162 legge fall. e dell’artt. [sic] 112, 113, 115 e 116 c.p.c., nonché nullità della sentenza e/o del procedimento (art. 360, c. 6[sic], n. 3, n. 4 e 5 , c.p.c . ). Violazione e falsa applicazione dell’artt. 112 e 113 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.». La doglianza riguarda un’asseritamancata considerazione delle «prove prodotte nel primo grado, che testimoniavano la mancanza dei presupposti per la dichiarazione del fallimento», anche in questo caso con addebito alla Corte territoriale di avere richiamato la decisione del Tribunale « in maniera del tutto laconica». 6. Infine, il sesto motivo denuncia «Violazione e falsa applicazione dell’art. 87 disp.att. c.p.c. e dell’art. 13 , comma 2,DM 44/2011 e dell’artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., nonché nullità della sentenza e/o del procedimento (art. 360, c. 6[sic], n. 3, n.4 e 5, c.p.c . ) ». Il motivo ritorna sull’istanza di rimessione in termini per sostenere che, dal mancato rilievo del deposito telematico di tale istanza, sarebbe scaturita «la nullità del procedimento». 7. Il ricorso è inammissibile sotto diversi e molteplici profili. 7.1. Per quanto riguarda l’istanza di rimessione in termini (motivi 1, 2 e 6), è sufficiente osser vare che ogni questione in merito è irrilevante, dal momento che la Corte d’Appello – confermando sul punto il giudizio già espresso dal Tribunale – ha statuito che «nella richiesta di prorogasi è fatto riferimento a difficoltà logistiche di redazione dell’inventario ma non è stato in alcun modo documentato il proficuo impiego del termine fino a quel momento concesso». In altr e parole , la proroga del termine per presentare la proposta e il piano di concordato – che non è un atto dovuto, ma, al contrario, può essereaccordata solo «in presenza di giustificati motivi» (art. 161, comma 6, legge fall.) –non venne concessa anche perché non se ne sono ravvisati i presupposti e, dunque, anche a prescinde r e dal mancato accoglimento dell’istanza di rimessione in termini. E siffattavalutazione – al di là che rientra nella d i screzional ità de l giudice del merito , insindacabile in questa sede – non è comunque stata fatta oggetto di specifica censura , non potendosi considerare tale il fugace cenn o nell’illustrazione del secondo motivo, perché in esso si trascura del tutto l’ evidente diversità dipresupposti, da un lato, per la rimessione in termini per chiedere la proroga e, dall’altro lato, per la concessione della proroga richiesta (la quale ultima prescinde da qualsiasi valutazione sulla imputabilità o meno a colpa dell’imprenditore dellariscontrata impossibilità di procedere con la redazione del piano e della proposta). 7.2. I presupposti per la dichiarazione di fallimento (motivi 3 e 5) sono contestati in maniera del tutto generic a , mediante una apodittica affermazione della insussistenza sia del presupposto soggettivo (dimensioni dell’impresa), che di quello oggettivo (insolvenza). È appena il caso di aggiungere il dato normativo unanimemente condiviso per cui non è necessario che i creditori siano muniti di titolo esecutivo definitivo, né ai fini della loro legittimazione a chiedere la dichiarazione di fallimento, né ai fini della dimostrazione dell’insolvenza (v. Cass. S.u. n. 1521/2013; Cass. n. 30827/2018). Al richiamo in rubricadell’art. 15 legge fall. non fa seguito nemmeno la mera affermazione che i debiti scaduti e non pagati fossero complessivamente diammontare inferiore a € 30.000 . 7.3. La denuncia di violazione della regola che impone al giudice di decideresulla ammissibilità del concordato preventivo prima di dichiarare il fallimento (motivo 4) non tiene conto del fatto che ciò è appunto quanto avvenuto nel caso di specie, posto che il Tribunale ha pronunciato sia il decreto di inammissibilità della domanda di concordato, sia la sentenza di apertura del fallimento. La priorità della decisione sulla domanda di ammissione alla procedura alternativa al fallimento (art. 160, comma 2, legge fall.) deve essere intesa in senso logico, e non cronologico, di modo che il fallimento può essere dichiarato solo se ed in quanto la domanda di concordato sia ritenuta (e dichiarata) inammissibile.Ma i due provvedimenti ben possono essere pronunciati nello stesso momento e d anche essere contestuali, assumendo la forma di un’unica sentenza , dichiarativa di fallimento e illustrativa dei motivi di diniego dell’ammissione al concordato(Cass. n. 12986/2009 ) . Il motivo presenta, inoltre, un profilo di palese infondatezza –che si colora anch’esso di inammissibilità ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. – laddove si sostiene che il Tribunale, in ragione della presentazione della domanda di ammissione al concordato, avrebbe dovuto sospendere il procedimento prefallimentare o dichiarare i mprocedibili le relative istanze (in senso contrario, si vedano, per tutte, Cass. S.u. nn. 9935/2015e 9936/2015; Cass. n. 8982/2021 ) . 8. Dichiarato inammissibile il ricorso , non occorre provvedere sulle spese del presentegiudizio di l egittimità , non avendo svolto difese leparti intimat e . 9. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussisteil presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. 10. Poiché la motivazione della presente ordinanza non contiene dati personali sensibili per i quali si renda necessari o l’oscuramento, la relativa istanza ai sensi dell’art. 52del d.lgs. n. 196 del 2003 deve essere respinta. P.Q.M La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del la ricorrente , dell’ulteriore importo a ti